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Sentenza

Sentenza n. 504/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 16348/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202508536

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro il riscontro ministeriale all’istanza di accesso documentale

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (richiedenti accesso)

Prevale il privato

La controversia

Le appellanti avevano presentato al Ministero della Salute un’istanza di accesso documentale ex artt. 22 ss. l. n. 241/1990, chiedendo copia della pagina del registro di ricezione delle raccomandate, o documento equivalente, relativa a una raccomandata A/R spedita il 22 aprile 2013 e, in subordine, conferma del relativo ricevimento. Il Ministero aveva risposto che non risultavano atti a loro nome, facendo riferimento alla mancata individuazione di beneficiarie di indennizzo ai sensi della legge n. 210/1992. Le interessate avevano impugnato tale riscontro deducendo violazione degli artt. 22-25 e 3 l. n. 241/1990, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, motivazione apparente, generica e insufficiente e illogicità manifesta. Il TAR aveva respinto il ricorso ritenendo che la ricerca ministeriale fosse stata completa. In appello, le interessate avevano insistito sull’incoerenza e non satisfattività della risposta ministeriale, evidenziando anche l’urgenza dell’acquisizione documentale in vista di un giudizio civile.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato la cessazione della materia del contendere perché, in esecuzione dell’ordinanza cautelare, il Ministero ha svolto ulteriori verifiche: dapprima sul protocollo informatico della Direzione competente, con esito negativo, e poi presso altri uffici, rinvenendo nel registro di protocollo dell’Ufficio di Gabinetto il riferimento alla raccomandata oggetto dell’istanza e fornendo alle appellanti il relativo riscontro documentale. L’ostensione sopravvenuta è stata ritenuta pienamente satisfattiva della pretesa. Le spese sono state poste a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale, in ragione dell’inconferente riscontro inizialmente fornito all’istanza di accesso, e liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • artt. 22-25 l. 241/1990

    Disciplina dell’accesso documentale invocata per ottenere la documentazione relativa alla ricezione della raccomandata.

  • art. 3 l. 241/1990

    Obbligo di motivazione dedotto con riferimento al riscontro ministeriale ritenuto incoerente e non satisfattivo.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Richiamato quale base processuale per la definizione del giudizio a seguito della sopravvenuta soddisfazione della pretesa.

  • art. 38 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicate nella decisione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione, dopo l’instaurazione del giudizio, fornisce integralmente la documentazione richiesta con un’istanza di accesso, la pretesa ostensiva deve essere dichiarata soddisfatta e il giudizio definito per cessazione della materia del contendere.
  • Il riscontro a un’istanza di accesso deve riferirsi puntualmente all’oggetto della richiesta; una ricerca limitata all’ufficio o alla banca dati inizialmente individuata non è sufficiente se emergono elementi che impongono di estendere le verifiche ad altri uffici dell’amministrazione.
  • Ai fini della regolazione delle spese dopo la sopravvenuta soddisfazione della pretesa, il giudice può applicare il criterio della soccombenza virtuale, ponendo le spese a carico dell’amministrazione quando il suo iniziale riscontro all’istanza di accesso sia inconferente e il successivo comportamento processuale abbia consentito di individuare e ostendere il documento richiesto.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTrasparenza e pubblicitàDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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