Cassazione Civile, Ordinanza n. 29095/2022 del 06/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal subentro di una società in un appalto di servizi di pulizia presso il Tribunale di Sulmona dal 14 marzo 2017. In primo grado, su domanda di quattro lavoratrici, era stato accertato il loro diritto ad essere assunte alle dipendenze della società subentrante, con pronunce conseguenziali. La società ha proposto appello, ma la Corte d'appello lo ha dichiarato inammissibile per asserita carenza di specificità, ritenendo che le censure non colpissero realmente le ragioni della decisione e si limitassero a riproporre la difesa già svolta in primo grado. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione degli artt. 342, 348-bis e 348-ter c.p.c., sostenendo che l'appello fosse in realtà sufficientemente specifico; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., lamentando che la Corte territoriale avesse erroneamente posto a carico della parte datoriale, in caso di cambio appalto, la prova dell'inesistenza di parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali; 3) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che l'atto di appello contenesse una sufficiente individuazione dei capi impugnati, delle questioni controverse e delle ragioni di doglianza, anche se in sostanza riproponeva le difese già svolte in primo grado. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Perugia, in diversa composizione, per l'esame del merito dell'appello e la regolazione delle spese. Ha invece dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo, perché attinenti a questioni di merito non esaminate dalla Corte territoriale, che aveva arrestato il giudizio alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 342 c.p.c.
L'appello è ammissibile se consente di individuare chiaramente le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata e le relative doglianze; non sono richieste formule sacramentali né un progetto alternativo di decisione.
art. 348-bis c.p.c.
Richiamato solo come norma denunciata nel ricorso; la Corte non ne fa applicazione diretta nel caso concreto.
art. 348-ter c.p.c.
Esclusa la sua operatività perché qui si trattava di una sentenza d'appello che dichiara l'inammissibilità per vizi propri dell'atto di gravame, non di ordinanza di filtro.
art. 360 n. 3 c.p.c.
Costituisce il parametro formale dei primi due motivi di ricorso per cassazione per dedotta violazione di legge.
art. 360 n. 5 c.p.c.
Costituisce il parametro formale del terzo motivo, dedotto per omesso esame di un fatto decisivo.
art. 2697 c.c.
Richiamato nel secondo motivo; la censura è rimasta inammissibile perché la questione di merito non era stata esaminata dal giudice d'appello.
art. 380-bis c.p.c.
Citato per la proposta del relatore e la trattazione in camera di consiglio non partecipata.
Massime di principio
- Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, dopo la riforma del 2012 non è necessario un atto formalmente sofisticato o una riproposizione in forma di sentenza alternativa: basta che il gravame consenta di individuare con chiarezza capi impugnati, questioni devolute e ragioni della critica.
- L'appello non diventa un mezzo a critica vincolata né si trasforma in un anticipato ricorso per cassazione: può anche consistere, con gli adattamenti del caso, nella ripresa delle difese già svolte in primo grado, purché emerga il quantum appellatum.
- Nel giudizio di cassazione per error in procedendo la Corte può esaminare direttamente l'atto processuale asseritamente viziato, perché è giudice del fatto processuale.
- Quando l'appello viene dichiarato inammissibile in rito, i motivi di ricorso che investono questioni di merito non esaminate dal giudice di secondo grado sono inammissibili per difetto di attualità della decisione censurata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 6 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28997/2022 del 06/10/2022
- ordinanza_civile · 6 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28999/2022 del 06/10/2022
- ordinanza_civile · 6 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29001/2022 del 06/10/2022
- ordinanza_civile · 6 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29002/2022 del 06/10/2022
- ordinanza_civile · 6 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29005/2022 del 06/10/2022
- ordinanza_civile · 6 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29006/2022 del 06/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →