Sentenza n. 5518/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Roma, Sez. IV ter, che aveva respinto il ricorso contro il diniego comunale di condono edilizio relativo alla realizzazione di un piano interrato di circa 100 mq e 320 mc
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la sentenza del TAR che aveva ritenuto legittimo il diniego di condono adottato da Roma Capitale ai sensi della l. n. 326/2003 e della l.r. Lazio n. 12/2004. Con il primo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 1, d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 2, comma 1, lett. a), l.r. n. 12/2004, nonché della disciplina del Terzo Condono, sostenendo che il piano interrato avesse natura di pertinenza urbanistica del locale commerciale soprastante e non costituisse un autonomo ampliamento rilevante ai fini dei limiti volumetrici. Con il secondo motivo ha dedotto errore sui presupposti di fatto e di diritto, travisamento e ingiustizia manifesta, sostenendo che l’amministrazione fosse stata indotta in errore dalla perizia giurata e che l’intervento dovesse essere ricondotto alla ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380/2001, anziché alla tipologia di abuso considerata dal Comune. La società ha inoltre contestato il computo della volumetria, prospettando la riduzione prevista dal d.m. n. 801/1977 per le pertinenze.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Il diniego comunale era fondato sul superamento del limite di 200 mc previsto dall’art. 2, comma 1, lett. a), l.r. Lazio n. 12/2004: l’opera comportava infatti una volumetria aggiuntiva di circa 320 mc. Il Collegio ha ritenuto che Roma Capitale avesse correttamente valorizzato le dichiarazioni contenute nell’istanza di condono e nella perizia giurata, nelle quali l’intervento era descritto come ampliamento di superficie a uso commerciale. La successiva prospettazione della società, diretta a qualificare l’opera come semplice pertinenza destinata a magazzino o cantina, costituiva una modifica della rappresentazione dei fatti successiva al diniego e non imponeva all’amministrazione una riqualificazione d’ufficio dell’istanza. In applicazione del principio di autoresponsabilità del richiedente, l’amministrazione non era tenuta a correggere la perizia, non ricorrendo un errore materiale immediatamente percepibile ictu oculi: era riconoscibile soltanto l’erronea indicazione del piano come “seminterrato” anziché “interrato”, non anche la diversa destinazione o natura dell’opera. Il Collegio ha inoltre escluso la natura di pertinenza urbanistica, poiché l’opera, per dimensioni e funzione, presentava una propria consistenza e autonomia: la pertinenza edilizia deve essere di modesta entità, accessoria e priva di autonoma utilizzabilità economica. In ogni caso, i limiti dimensionali delle opere condonabili sono generali e non possono essere riparametrati in ragione della natura pertinenziale dell’intervento. La riduzione prevista dal d.m. n. 801/1977 opera ai soli fini del calcolo dell’oblazione e non può essere applicata per ridurre la superficie o la volumetria rilevante ai fini della condonabilità. È stata altresì esclusa la riconducibilità dell’intervento alla ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380/2001, trattandosi di opera non meramente conservativa e da inquadrare nelle tipologie di abuso previste dalla disciplina del Terzo Condono. Le spese del giudizio di appello sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 2, comma 1, lett. a), l.r. Lazio n. 12/2004
opere realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo, che non abbiano comportato un ampliamento del manufatto superiore al venti per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, superiore a 200 metri cubi
I limiti dimensionali, compreso quello di 200 mc, sono generali e impediscono la condonabilità dell’opera che li superi; non sono riparametrabili in ragione della natura dell’intervento.
l. n. 326/2003, di conversione del d.l. n. 269/2003
La disciplina del Terzo Condono impone l’inquadramento dell’abuso nelle tipologie previste dalla normativa nazionale e dal relativo allegato 1.
art. 3, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380/2001
La realizzazione del piano interrato oggetto di causa non costituisce intervento di mera conservazione dell’organismo edilizio riconducibile alla ristrutturazione edilizia.
art. 3, comma 1, d.P.R. n. 380/2001
La qualificazione edilizia dell’intervento deve corrispondere alle sue caratteristiche effettive e non consente di sottrarre un ampliamento volumetrico alla disciplina del condono.
art. 2 d.m. 10 maggio 1977, n. 801
La riduzione prevista per le pertinenze rileva ai fini del calcolo del costo di costruzione e dell’oblazione, non ai fini del computo della superficie o della volumetria condonabile.
art. 51, primo comma, l. n. 47/1985
ai fini del calcolo dell’oblazione
La portata della riduzione prevista dal d.m. n. 801/1977 è limitata al calcolo dell’oblazione e non incide sulla verifica dei limiti dimensionali del condono.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La causa è stata trattenuta in decisione nell’ambito dell’udienza di smaltimento secondo le modalità previste dalla disposizione.
Massime di principio
- Il richiedente è responsabile della rappresentazione dell’abuso contenuta nell’istanza di condono e nella documentazione allegata; l’amministrazione può fondare il diniego sulle dichiarazioni rese dalla parte, la quale non può successivamente sostituire la qualificazione dell’intervento con una diversa ricostruzione dei fatti, salvo che l’errore sia immediatamente riconoscibile.
- La rettifica di un errore materiale nella documentazione amministrativa è consentita soltanto quando l’errore sia percepibile ictu oculi dal contesto dell’atto e la volontà effettiva del dichiarante risulti univocamente e chiaramente riconoscibile, senza complesse indagini ricostruttive.
- Ai fini urbanistico-edilizi, la pertinenza ricorre solo per opere accessorie, prive di autonomia funzionale e di modesta entità; un’opera di circa 100 mq e oltre 300 mc, dotata per dimensioni e funzione di propria consistenza, non può essere qualificata come pertinenza edilizia anche se asservita a un fabbricato principale.
- I limiti volumetrici stabiliti dalla disciplina regionale del Terzo Condono sono generali e non possono essere ridotti o riparametrati in ragione della natura pertinenziale dell’opera; le riduzioni previste per il calcolo dell’oblazione non incidono sulla volumetria rilevante ai fini della condonabilità.
- La realizzazione di un piano interrato che comporti un ampliamento significativo di superficie e volumetria non costituisce un intervento di mera conservazione dell’organismo edilizio riconducibile alla ristrutturazione edilizia, ma deve essere valutata secondo le tipologie di abuso previste dalla disciplina speciale del condono.
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