Cassazione Penale, Sentenza n. 13202/2022 del 07/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Valente era stata condannata per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002 per aver attestato, nella dichiarazione sostitutiva per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, un reddito 2014 pari a €6.753,00 anziché il reddito effettivo di €9.645,77, con l'aggravante di aver ottenuto il patrocinio. Con il ricorso l'imputata contestava la corretta applicazione della norma e la motivazione, sostenendo che la falsità non aveva inciso sull'ammissibilità del beneficio (la soglia non sarebbe stata superata comunque) e che l'errore derivava da negligenza (riteneva di dover indicare solo i redditi riportati nel CUD INPS), quindi mancava il dolo richiesto dalla norma.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato ad altra Sezione della Corte di appello di Bari per nuovo giudizio. I giudici di legittimità hanno ritenuto che la Corte territoriale non abbia adeguatamente motivato sul profilo soggettivo: mancava una valutazione effettiva e puntuale del dolo (o della sua esclusione per negligenza) nonostante la ricorrente avesse dichiarato che l'omissione era dovuta a mera negligenza. Per tali ragioni la sentenza è stata annullata con rinvio.
Norme richiamate
art. 95 d.P.R. 115/2002
La norma punisce le false indicazioni o le omissioni nelle dichiarazioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La Cassazione ribadisce che l'integrazione del reato richiede il dolo generico rigorosamente provato; le omissioni o inesattezze dovute a negligenza non sono penalmente rilevanti salvo dolo eventuale adeguatamente dimostrato.
art. 79 d.P.R. 115/2002
Richiamato per il riferimento alle variazioni reddituali rilevanti: la disciplina considera anche l'omessa comunicazione di mutamenti di reddito quando occorsi nell'anno di competenza, ma anche qui rileva il necessario elemento soggettivo (dolo) per la punibilità.
art. 47 cod. pen.
Richiamato nella giurisprudenza citata per distinguere gli errori sulla legge penale da quelli su norme di natura extrapenale. La Corte sottolinea che l'errore sulla nozione di reddito ai fini del patrocinio può essere inescusabile se riguarda la legge extrapenale; tuttavia l'assenza di dolo rimane decisiva per escludere il reato quando si tratta di mera negligenza.
Massime di principio
- La dichiarazione per il patrocinio a spese dello Stato può integrare reato solo se la falsità o l'omissione è sorretta da dolo generico (o dolo eventuale) rigorosamente provato.
- La mera negligenza, leggerezza o un errore di fatto (es. interpretazione sbagliata su quali redditi riportare) esclude la responsabilità penale per il falso nella dichiarazione sostitutiva, salvo prova del dolo.
- L'inidoneità della falsa dichiarazione a modificare l'ammissibilità del beneficio (cioè quando la soglia reddituale non sarebbe stata comunque superata) non esonera dall'accertare il dolo; tuttavia rende più necessario un esame approfondito della volontarietà della condotta.
- I giudici di merito devono motivare specificamente in ordine all'elemento soggettivo: non è sufficiente constatare la falsità materiale, occorre provare che l'autore abbia consapevolmente deciso di dichiarare il falso o abbia accettato il rischio del falso (dolo eventuale).
- In situazioni simili, se l'interessato spiega che l'omissione derivava da un fraintendimento tecnico o da distrazione nella compilazione (es. ritenere di dover riportare solo i redditi indicati nel CUD), la tesi della colpa deve essere attentamente valutata e può portare all'esclusione del reato.
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