Cassazione Penale, Sentenza n. 28023/2024 del 12/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Micalizzi ha impugnato il rigetto della sua richiesta di permesso premio; sosteneva che il Tribunale non aveva considerato i pareri favorevoli della Direzione Nazionale Antimafia e della Direzione della Casa circondariale, l'assenza di nuove denunce, il distacco dagli ambienti criminali, la buona condotta, il lavoro e il ravvedimento manifestato. Il Tribunale aveva invece ritenuto persistente la pericolosità sociale e insufficiente la dimostrazione del ravvedimento, richiamando anche il lungo residuo di pena e una sanzione disciplinare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendo la motivazione dell'ordinanza viziata e contraddittoria: il Tribunale aveva tratto rilievi negativi dall'assenza di affermazioni nelle relazioni senza avere svolto o indicato adeguati approfondimenti istruttori. È stata disposta l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza per un nuovo esame, con indicazione di chiarire lo stato del percorso trattamentale e del ravvedimento alla luce dei pareri positivi acquisiti e di svolgere eventuali integrazioni istruttorie.
Norme richiamate
art. 30-ter Ord. pen. (legge 26 luglio 1975, n. 354)
Regola il permesso premio: la magistratura di sorveglianza deve verificare la regolare condotta, l'assenza di pericolosità sociale e la coerenza del beneficio con il trattamento e le finalità di risocializzazione.
art. 16-nonies d.l. 15 gennaio 1991, n. 8 (conv. legge 15 marzo 1991, n. 82)
Stabilisce il requisito del 'ravvedimento' per i collaboratori di giustizia; la Corte ha precisato che tale ravvedimento non può essere presunto sulla sola base della collaborazione e dell'assenza di contatti criminali, ma richiede elementi specifici che ne dimostrino la sussistenza in termini di mera, ragionevole probabilità per i benefici penitenziari.
art. 4-bis Ord. pen.
Norma sulle cause ostative alla concessione di benefici: il Tribunale non ha ritenuto applicabili ragioni ostative ex art. 4-bis nel caso, concentrandosi invece sui requisiti soggettivi del detenuto.
art. 176 cod. pen.
Fornisce la nozione di ravvedimento in tema di liberazione condizionale; la Corte ha rilevato che la nozione è sostanzialmente la stessa anche per l'art. 16-nonies, ma il grado di certezza richiesto è diverso (per il permesso premio basta la probabilità ragionevole, per la liberazione condizionale serve certezza).
Massime di principio
- Per i collaboratori di giustizia il 'ravvedimento' non è automaticamente presunto dalla collaborazione: servono elementi specifici, ulteriori rispetto alla mera collaborazione e all'assenza di contatti con la criminalità.
- Il livello probatorio richiesto per il ravvedimento varia a seconda del beneficio: per il permesso premio è sufficiente la mera, ragionevole probabilità; per la liberazione condizionale è richiesta una certezza più elevata.
- Se il giudice fonda il diniego sul mancato emersione di elementi nelle relazioni, deve comunque motivare adeguatamente e, se necessario, promuovere integrazioni istruttorie; non può rigettare la domanda limitandosi a rilevare lacune senza averle verificate.
- Pareri positivi della Direzione Nazionale Antimafia e della Direzione della casa circondariale hanno rilievo concreto e devono essere valutati e contestualizzati nella motivazione, specie se esistono elementi favorevoli che contrastano con rilievi negativi.
- Fattori negativi come lunga residua pena o sanzioni disciplinari devono essere valutati nel loro contesto e adeguatamente motivati; da soli non giustificano un rigetto se non si dimostra l'assenza di un percorso verso la legalità.
- In presenza di motivazione viziata o incongruente il rimedio è l'annullamento con rinvio per un nuovo esame volto a colmare le carenze istruttorie e motivazionali.
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