Cassazione Civile, Ordinanza n. 03615/2024 del 08/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Alcuni soggetti avevano agito contro un collaboratore di uno studio contabile, assumendo che questi avesse sottratto ingenti somme dai conti dello studio e le avesse riversate su conti propri o di altre società collegate. Il giudice di primo grado aveva accolto le domande di restituzione e di risarcimento del danno, con accertamento dell’ammontare delle somme tramite consulenza tecnica d’ufficio; la corte d’appello aveva confermato la decisione. In cassazione il convenuto soccombente ha proposto un unico motivo formalmente dedotto come violazione dell’art. 2043 c.c., sostenendo che le operazioni bancarie erano state compiute su incarico e sotto la direzione del titolare dello studio, che avrebbe confuso i patrimoni di due società usandoli indifferentemente; ha inoltre contestato la valutazione della CTU, affermando che solo due operazioni minori sarebbero prive di causale e che gli altri versamenti sarebbero giustificati, oltre a sostenere che alcune somme percepite costituivano compensi per l’attività svolta nello studio. La Corte ha ritenuto che tale censura non investisse realmente l’interpretazione o applicazione della norma invocata, ma mirasse solo a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato che il motivo non denunciava un errore di diritto sull’art. 2043 c.c., ma si risolveva in una contestazione della ricostruzione fattuale e della valutazione delle prove compiute dai giudici di merito, in particolare della consulenza tecnica d’ufficio e della documentazione acquisita. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2043 c.c.
La censura che, sotto la veste della violazione di legge, mira solo a sollecitare una diversa valutazione delle prove e dei fatti non integra un valido motivo di ricorso per cassazione.
art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrendo i presupposti di legge, va dato atto dell’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012
È richiamato quale norma che ha inserito nel sistema l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è ammissibile trasformare una doglianza di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio o di ricostruzione alternativa dei fatti.
- La denuncia di violazione dell’art. 2043 c.c. è inammissibile quando, in concreto, non contesti la regola giuridica applicata dal giudice di merito ma solo l’apprezzamento delle prove e l’accertamento del fatto storico.
- La consulenza tecnica d’ufficio e la documentazione valutate dal giudice di merito non possono essere riesaminate in cassazione se la censura è diretta esclusivamente a ottenere un nuovo giudizio sul merito della controversia.
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