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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05407/2025 del 01/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Il lavoratore aveva prestato attività con contratto a termine e, ottenuta in giudizio la declaratoria di nullità del termine e la conversione del rapporto a tempo indeterminato con ordine di riammissione in servizio, era stato trasferito, al momento del ripristino del rapporto, da Isernia a Torino in applicazione di un accordo sindacale del 14 febbraio 2014. Egli ha agito per far dichiarare illegittimo il trasferimento e per ottenere la riammissione nella sede di provenienza o in una sede limitrofa, deducendo in cassazione: nullità e inefficacia dell’accordo sindacale, violazione di norme inderogabili sul trasferimento e sui diritti del lavoratore, mancato assolvimento dell’onere della prova sulle ragioni tecniche, organizzative e produttive del singolo trasferimento, errata interpretazione dell’accordo, omesso esame di fatti e prove, nonché nullità della sentenza d’appello per omessa valutazione della prova orale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo e il terzo motivo di ricorso, ritenendo che l’accordo sindacale non potesse esonerare il datore di lavoro dalla prova delle concrete ragioni tecniche, organizzative e produttive giustificative del singolo trasferimento ex art. 2103 c.c. Ha ribadito che la disciplina collettiva va letta in coerenza con la norma di legge inderogabile e che non basta la mera appartenenza della sede a quelle indicate come eccedentarie o la previsione astratta di criteri di collocazione. La sentenza d’appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli per nuovi accertamenti in fatto, anche sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È richiamato come parametro del vizio di violazione e falsa applicazione di legge dedotto con i primi tre motivi.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    È richiamato per il motivo di nullità della sentenza impugnata per asserita violazione di norme processuali e omessa valutazione della prova.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    È richiamato per il motivo di omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

  • art. 1418 c.c.

    È evocato dal ricorrente per sostenere la nullità dell’accordo sindacale.

  • art. 1425 c.c.

    È evocato dal ricorrente per sostenere la nullità dell’accordo sindacale.

  • art. 13 L. 300/1970

    È richiamato dal ricorrente quale norma posta a tutela della posizione del lavoratore, in funzione di censura dell’accordo collettivo.

  • art. 2103 c.c.

    È la norma centrale: il trasferimento del lavoratore richiede la prova delle ragioni tecniche, organizzative e produttive; l’autonomia collettiva non può derogare in via generale, astratta e preventiva a tale regola inderogabile.

  • art. 1372 c.c.

    È richiamato dal ricorrente per contestare l’efficacia dell’accordo nei suoi confronti.

  • art. 2 Cost.

    È invocato dal ricorrente in relazione ai diritti del lavoratore e alla loro tutela costituzionale.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ribadisce che grava sul datore di lavoro l’onere di provare le ragioni giustificative del trasferimento.

  • artt. 1362 ss. c.c.

    Sono richiamati nel motivo di ricorso sull’interpretazione dell’accordo sindacale, che deve essere letta secondo i canoni ermeneutici ordinari.

  • artt. 2727 ss. c.c.

    Sono richiamati in relazione alla prova presuntiva e alla documentazione sulla sede di lavoro.

  • art. 112 c.p.c.

    È invocato per denunciare omessa pronuncia/ultrapetizione e mancata considerazione della prova.

  • art. 277 c.p.c.

    È richiamato dal ricorrente nel motivo di nullità della sentenza per omessa valutazione della prova orale.

  • L. n. 300/1970, art. 13

    Viene menzionato come ulteriore parametro di tutela della posizione del lavoratore rispetto alla disciplina del trasferimento.

Massime di principio

  • Gli accordi sindacali che disciplinano la ricollocazione di lavoratori riassunti o convertiti non possono derogare alla norma inderogabile sul trasferimento: resta necessario l’accertamento in concreto delle ragioni tecniche, organizzative e produttive del singolo spostamento.
  • La previsione collettiva di criteri o procedure per il riequilibrio dell’organico non costituisce prova piena e autosufficiente della legittimità del trasferimento; il giudice deve verificare nel caso concreto l’effettiva esistenza della situazione organizzativa posta a base dell’atto.
  • L’onere di provare la sussistenza delle ragioni che giustificano il trasferimento del lavoratore grava sul datore di lavoro, e non può essere invertito o sostanzialmente eliso da un accordo collettivo.
  • La disciplina collettiva va interpretata in modo coordinato con la fonte legale superiore: l’accordo può regolare le modalità operative, ma non sostituire la verifica richiesta dalla norma di legge.
  • In materia di trasferimento, la rappresentazione astratta o statica di una situazione di eccedenza di organico non basta se non è dimostrata la concreta condizione della sede interessata al momento del provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'azienda
RamiLavoro
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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