Cassazione Civile, Ordinanza n. 05407/2025 del 01/03/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Il lavoratore aveva prestato attività con contratto a termine e, ottenuta in giudizio la declaratoria di nullità del termine e la conversione del rapporto a tempo indeterminato con ordine di riammissione in servizio, era stato trasferito, al momento del ripristino del rapporto, da Isernia a Torino in applicazione di un accordo sindacale del 14 febbraio 2014. Egli ha agito per far dichiarare illegittimo il trasferimento e per ottenere la riammissione nella sede di provenienza o in una sede limitrofa, deducendo in cassazione: nullità e inefficacia dell’accordo sindacale, violazione di norme inderogabili sul trasferimento e sui diritti del lavoratore, mancato assolvimento dell’onere della prova sulle ragioni tecniche, organizzative e produttive del singolo trasferimento, errata interpretazione dell’accordo, omesso esame di fatti e prove, nonché nullità della sentenza d’appello per omessa valutazione della prova orale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo e il terzo motivo di ricorso, ritenendo che l’accordo sindacale non potesse esonerare il datore di lavoro dalla prova delle concrete ragioni tecniche, organizzative e produttive giustificative del singolo trasferimento ex art. 2103 c.c. Ha ribadito che la disciplina collettiva va letta in coerenza con la norma di legge inderogabile e che non basta la mera appartenenza della sede a quelle indicate come eccedentarie o la previsione astratta di criteri di collocazione. La sentenza d’appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli per nuovi accertamenti in fatto, anche sulle spese.
Norme richiamate
art. 360, n. 3, c.p.c.
È richiamato come parametro del vizio di violazione e falsa applicazione di legge dedotto con i primi tre motivi.
art. 360, n. 4, c.p.c.
È richiamato per il motivo di nullità della sentenza impugnata per asserita violazione di norme processuali e omessa valutazione della prova.
art. 360, n. 5, c.p.c.
È richiamato per il motivo di omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
art. 1418 c.c.
È evocato dal ricorrente per sostenere la nullità dell’accordo sindacale.
art. 1425 c.c.
È evocato dal ricorrente per sostenere la nullità dell’accordo sindacale.
art. 13 L. 300/1970
È richiamato dal ricorrente quale norma posta a tutela della posizione del lavoratore, in funzione di censura dell’accordo collettivo.
art. 2103 c.c.
È la norma centrale: il trasferimento del lavoratore richiede la prova delle ragioni tecniche, organizzative e produttive; l’autonomia collettiva non può derogare in via generale, astratta e preventiva a tale regola inderogabile.
art. 1372 c.c.
È richiamato dal ricorrente per contestare l’efficacia dell’accordo nei suoi confronti.
art. 2 Cost.
È invocato dal ricorrente in relazione ai diritti del lavoratore e alla loro tutela costituzionale.
art. 2697 c.c.
La Corte ribadisce che grava sul datore di lavoro l’onere di provare le ragioni giustificative del trasferimento.
artt. 1362 ss. c.c.
Sono richiamati nel motivo di ricorso sull’interpretazione dell’accordo sindacale, che deve essere letta secondo i canoni ermeneutici ordinari.
artt. 2727 ss. c.c.
Sono richiamati in relazione alla prova presuntiva e alla documentazione sulla sede di lavoro.
art. 112 c.p.c.
È invocato per denunciare omessa pronuncia/ultrapetizione e mancata considerazione della prova.
art. 277 c.p.c.
È richiamato dal ricorrente nel motivo di nullità della sentenza per omessa valutazione della prova orale.
L. n. 300/1970, art. 13
Viene menzionato come ulteriore parametro di tutela della posizione del lavoratore rispetto alla disciplina del trasferimento.
Massime di principio
- Gli accordi sindacali che disciplinano la ricollocazione di lavoratori riassunti o convertiti non possono derogare alla norma inderogabile sul trasferimento: resta necessario l’accertamento in concreto delle ragioni tecniche, organizzative e produttive del singolo spostamento.
- La previsione collettiva di criteri o procedure per il riequilibrio dell’organico non costituisce prova piena e autosufficiente della legittimità del trasferimento; il giudice deve verificare nel caso concreto l’effettiva esistenza della situazione organizzativa posta a base dell’atto.
- L’onere di provare la sussistenza delle ragioni che giustificano il trasferimento del lavoratore grava sul datore di lavoro, e non può essere invertito o sostanzialmente eliso da un accordo collettivo.
- La disciplina collettiva va interpretata in modo coordinato con la fonte legale superiore: l’accordo può regolare le modalità operative, ma non sostituire la verifica richiesta dalla norma di legge.
- In materia di trasferimento, la rappresentazione astratta o statica di una situazione di eccedenza di organico non basta se non è dimostrata la concreta condizione della sede interessata al momento del provvedimento.
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