Cassazione Penale, Sentenza n. 27206/2022 del 14/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Randone ha impugnato la conferma della condanna inflitta dal Tribunale di Bologna per il reato previsto dall'art. 44, comma 1, lettera b) del d.P.R. n. 380/2001 (trasformazione di un capannone artigianale in abitazioni), deducendo cinque motivi: (1) errore nella qualificazione del fatto e mancata assoluzione perché non sarebbe stato realizzato un cambio di destinazione d'uso; (2) mancato riconoscimento della non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis cod.pen.; (3) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in relazione al ravvedimento operoso (adempimento dell'ordine di demolizione e ripristino); (4) errori nella dosimetria della pena e mancata riduzione della stessa; (5) omissione della Corte d'appello nel pronunciare sulla richiesta di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il quinto motivo (omissione della Corte d'appello nel decidere sulla richiesta di conversione della pena) e, considerata tale omissione insieme al fatto che nel frattempo la contravvenzione accertata il 14/12/2015 si era estinta per prescrizione (maturata il 14/12/2020 secondo gli artt. 157-161 cod.pen.), ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio per estinzione del reato per prescrizione. In sostanza la cassazione ha accolto il vizio procedurale decisivo e, accertata la prescrizione intervenuta durante il giudizio, ha disposto l'annullamento senza rinvio.
Norme richiamate
d.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, lettera b)
art. 44, comma 1, r lettera b), del d.P.R. n. 380 del 2001
Norma che incrimina la realizzazione di opere che comportano il cambio di destinazione d'uso senza i necessari titoli; nel caso il fatto contestato è la trasformazione di un capannone artigianale in abitazioni.
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b)
art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen.
Ground di ricorso per cassazione richiamato per contestare vizi di motivazione o errori nel giudizio di merito relativi a decisioni sulla responsabilità o su profili decisivi della sentenza.
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)
art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen.
Ground di cassazione usato per censurare la valutazione dei fatti e la dosimetria della pena o l'omessa valutazione di circostanze rilevanti (es. attenuanti o conversione della pena).
codice penale, art. 131-bis
Norma che disciplina la non punibilità per particolare tenuità del fatto; il ricorrente aveva chiesto il suo riconoscimento come causa di non punibilità.
codice penale, artt. 157-161
Norme che regolano la prescrizione dei reati; la Corte ha applicato queste disposizioni per concludere che la contravvenzione accertata il 14/12/2015 si è estinta per prescrizione al 14/12/2020.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione, Sez. U., n. 1 del 19/01/2000 (Tuzzolino, Rv. 216239)
Sez. U. n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239
Principio secondo cui la res iudicata si forma solo dopo che anche il punto relativo alla pena sia stato definito e non impugnato; da ciò consegue la possibilità di rilevare la prescrizione intervenuta nelle more quando la decisione sulla pena sia omessa o non definitiva.
Massime di principio
- Il giudice d'appello deve decidere espressamente su tutte le richieste relative alla pena (es. conversione in pena pecuniaria); l'omissione costituisce vizio che la Cassazione può censurare.
- La res iudicata della decisione penale si perfeziona solo quando anche la determinazione della pena è definitiva: se entro tale termine interviene la prescrizione, la Corte può annullare senza rinvio per estinzione del reato.
- Se durante il corso dell'impugnazione si verifica l'estinzione del reato per prescrizione, la Cassazione può disporre l'annullamento senza rinvio anziché rimandare al giudice di merito.
- Il ravvedimento operoso (adempimento dell'ordine di demolizione e ripristino) può essere elemento favorevole ai fini riconoscimento di attenuanti, ma deve essere valutato e motivato dal giudice di merito; il suo mancato riconoscimento può essere oggetto di impugnazione.
- Le questioni di fatto sulla qualificazione dell'opera (se c'è o meno cambio di destinazione d'uso) sono principalmente di merito; la Cassazione interviene se emerge un vizio di diritto o mancanza di motivazione.
- In sede di impugnazione è essenziale che le decisioni sul capo di imputazione e sulla pena siano complete e motivate: omissioni formali possono avere effetti sostanziali, fino alla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.
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