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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28421/2025 del 27/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui il comune ha richiesto la maggiore IMU per l’anno 2013 su terreni agricoli, negando l’agevolazione prevista per i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. Il presupposto del diniego era che, secondo i redditi dichiarati dal contribuente, il reddito agricolo non fosse prevalente rispetto al reddito da pensione. La CTP aveva respinto il ricorso; la CTR aveva confermato la decisione, ritenendo decisiva la prevalenza del reddito pensionistico. Gli eredi hanno quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo hanno denunciato violazione o falsa applicazione dell’art. 13, comma 5, d.l. 201/2011 e dell’art. 78-bis, comma 3, d.l. 104/2020, sostenendo che la CTR avesse erroneamente subordinato l’agevolazione al requisito della prevalenza del reddito agrario; con il secondo hanno dedotto omessa motivazione circa il fatto decisivo dell’entrata in vigore della norma interpretativa del 2020.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, assorbendo il secondo. Ha affermato che, per il regime IMU sui terreni agricoli, il beneficio spetta se il soggetto ha la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale ed è iscritto nella previdenza agricola, senza necessità di ulteriori accertamenti sulla concreta attività svolta o sulla prevalenza del reddito agrario rispetto ad altre entrate, compresa la pensione. Poiché nel caso concreto era pacifica l’iscrizione previdenziale del dante causa, la CTR aveva errato nel fondare il diniego sull’assenza di prevalenza del reddito agricolo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo l’originario ricorso del contribuente. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate integralmente per il sopravvenuto orientamento giurisprudenziale sul tema.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 5, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201

    La disciplina IMU richiede, per l’agevolazione sui terreni agricoli, la qualifica soggettiva di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola; non è necessario il requisito della prevalenza del reddito agricolo su altri redditi.

  • art. 78-bis, comma 3, d.l. 104/2020

    È norma di interpretazione autentica con effetti retroattivi: considera coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali anche i pensionati che continuino a svolgere attività agricola idonea a mantenere l’iscrizione nella gestione previdenziale agricola.

  • art. 1, comma 705, l. 30 dicembre 2018, n. 145

    Richiamato come intervento normativo che, per i coadiutori, valorizza la partecipazione attiva all’impresa familiare con modalità di abitualità e prevalenza richieste per l’iscrizione.

  • art. 1, comma 758, l. 27 dicembre 2019, n. 160

    Prevede l’esenzione dall’imposta per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dall’ubicazione.

  • art. 2 del d.lgs. n. 504 del 1992

    Richiamato dalla disciplina IMU per le definizioni relative ai terreni agricoli non edificabili e ai soggetti beneficiari, ma non nelle parti incompatibili con la nuova disciplina IMU.

  • art. 9 del d.lgs. n. 504 del 1992

    La Corte evidenzia che la disciplina IMU non richiama più tale norma per individuare i soggetti agevolati.

  • art. 58 del d.lgs. n. 446 del 1997

    La Corte esclude che la disciplina IMU richiami anche questa disposizione ai fini dell’agevolazione.

  • art. 1 del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99

    Individua coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, riferimento centrale per l’agevolazione IMU.

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    Consente la decisione nel merito da parte della Cassazione quando non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Parametro del primo motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Parametro del secondo motivo di ricorso per omessa motivazione su fatto decisivo.

Massime di principio

  • In tema di IMU sui terreni agricoli, dopo gli interventi normativi richiamati dalla Corte, il diritto all’agevolazione non dipende dalla prevalenza del reddito agrario su altre fonti di reddito, ma dalla qualifica soggettiva di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale e dalla relativa iscrizione nella previdenza agricola.
  • L’iscrizione nella previdenza agricola costituisce, per il coltivatore diretto e per l’imprenditore agricolo professionale, presunzione relativa dello svolgimento di un’attività agricola diretta e abituale, superabile con prova contraria, ma non subordinata a un autonomo accertamento della prevalenza reddituale.
  • La norma di interpretazione autentica che estende la qualifica ai pensionati conserva il beneficio fiscale ove il soggetto continui a svolgere attività agricola idonea a mantenere l’iscrizione previdenziale; la qualità di pensionato, di per sé, non esclude l’agevolazione.
  • Quando la controversia sia definibile sulla base di un sopravvenuto e consolidato orientamento giurisprudenziale e non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere la causa nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpostazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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