Ordinanza n. 11312/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento per l’annullamento previa sospensione 1) del provvedimento, prot. n. -OMISSIS- del 08.01.2026, notificato solo in data 09.03.2026, con il quale l’Amministrazione ha negato il diritto alla promozione al grado di “Generale di Brigata” del ricorrente (All. 1); 2) di ogni altro atto presupposto, preparatorio e/o comunque connesso, ove e per quanto lesivo della posizione giuridico-soggettiva del ricorrente; e per l’effetto condannare, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett.c) c.p.a., il Ministero della Difesa all’adozione delle più idonee misure a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, ordinando al Ministero di conferire il grado di “Generale di Brigata” al ricorrente con decorrenza giuridica 1° gennaio 2016.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di promozione al grado di Generale di Brigata con decorrenza giuridica 1° gennaio 2016 e diniego di accesso al D.P.C.M. n. 1/2011
Esito
Favorevole al ricorrente (ufficiale militare)
Prevale il privato
La controversia
Nel giudizio principale il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l’Amministrazione ha negato la promozione al grado di Generale di Brigata, chiedendo anche l’adozione di misure conformative. In corso di causa ha proposto istanza incidentale di accesso ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., chiedendo l’ostensione, almeno limitatamente all’art. 2, comma 2, all’art. 29 integralmente e all’art. 31, commi 2, 4 e 5, del D.P.C.M. n. 1/2011. L’AISI aveva negato l’accesso sul presupposto che il documento fosse assistito da classifica di segretezza. Il ricorrente ha dedotto la pertinenza e la necessità della documentazione ai fini della difesa, poiché il documento sarebbe utile a comprendere le ragioni della mancata promozione, controversia collegata alla promozione di un pari grado con decorrenza 1° gennaio 2016.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza incidentale di accesso nella forma compatibile con la natura riservata del documento. Ha ritenuto il D.P.C.M. n. 1/2011 pertinente alla controversia e utile alla comprensione delle ragioni sottostanti alla mancata promozione. Ha quindi autorizzato la Presidenza del Consiglio dei Ministri - AISI a depositare presso la Segreteria della Sezione un’unica copia cartacea del documento, in busta chiusa e sigillata, con leggibilità almeno delle disposizioni indicate dal ricorrente. La conservazione e l’ostensione alle altre parti devono avvenire con le cautele previste dall’art. 42, comma 8, l. 124/2007. I difensori delle parti costituite possono prendere visione del documento in Segreteria, senza estrarne copia né riprodurlo in altra forma. La pronuncia non decide il merito della domanda di promozione.
Norme richiamate
art. 116, comma 2, c.p.a.
istanza incidentale di accesso
Consente di proporre nel giudizio amministrativo l’istanza di accesso collegata alla controversia principale; nel caso concreto l’istanza è stata accolta perché il documento è stato ritenuto pertinente e utile ai fini difensivi.
art. 136, comma 2, c.p.a.
in casi eccezionali, anche in considerazione della ricorrenza di particolari ragioni di riservatezza legate alla posizione delle parti o alla natura della controversia, può dispensarsi la parte dall'impiego delle modalità telematiche di deposito di cui al comma 2-bis
La disposizione consente, per ragioni eccezionali di riservatezza, il deposito non telematico del documento; il TAR ne ha applicato la previsione autorizzando il deposito di una copia cartacea in busta chiusa e sigillata.
art. 42, comma 8, l. 124/2007
cautele di cui al comma 8 dell’art. 42 della L. 124/2007
Impone cautele per la conservazione e l’ostensione della documentazione classificata o riservata; il TAR ha subordinato a tali cautele la consultazione del documento.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
È richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti e del documento.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
È richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, per disporre l’oscuramento dei dati idonei a identificare le parti e il documento.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo, l’istanza incidentale di accesso ex art. 116, comma 2, c.p.a. può essere accolta quando il documento richiesto sia concretamente pertinente alla controversia e utile alla comprensione delle ragioni dell’atto impugnato, anche se detenuto da un’amministrazione diversa da quella che ha adottato l’atto lesivo.
- La classificazione di segretezza o la natura riservata di un documento non impedisce in assoluto l’accesso difensivo, ma impone che l’ostensione sia realizzata secondo modalità proporzionate e cautele idonee a preservare la riservatezza.
- Quando il documento da acquisire è riservato, il giudice può autorizzarne il deposito in formato cartaceo, in busta chiusa e sigillata, derogando alle modalità telematiche ordinarie nei casi eccezionali previsti dall’art. 136, comma 2, c.p.a.
- L’accesso a un documento riservato può essere limitato alla visione presso la Segreteria, senza facoltà di estrazione di copia o riproduzione, così da bilanciare le esigenze difensive con la tutela della segretezza.
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