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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05902/2025 del 05/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società in nome collettivo e dei suoi soci per l'anno d'imposta 2009, a seguito di controllo documentale "a tavolino". L'Ufficio aveva rettificato il reddito d'impresa e le dichiarazioni ai fini IRAP e IVA, contestando l'inesatta documentazione e l'asserita non inerenza di costi per carburante, ristoranti, alberghi e prestazioni di terzi. La CTR aveva rigettato l'appello dell'Agenzia ritenendo violato il contraddittorio endoprocedimentale. Con l'unico motivo di ricorso, l'Agenzia ha denunciato violazione o falsa applicazione dell'art. 12, commi 4 e 7, della L. 212/2000 e dell'art. 62, comma 1, del d.lgs. 546/1992, sostenendo che: l'art. 12, comma 7, non si applica agli accertamenti a tavolino; per i tributi non armonizzati non esiste un generale obbligo di contraddittorio preventivo; quanto all'IVA, il giudice di merito avrebbe dovuto comunque verificare in concreto la prova di resistenza, cioè se il contribuente avesse indicato difese potenzialmente utili se tempestivamente sentito.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, per nuovo esame. La decisione di rinvio è stata disposta perché il giudice di merito dovrà applicare i principi sul contraddittorio endoprocedimentale distinguendo tra imposte non armonizzate e IVA, e verificare, solo per la parte IVA, se nel caso concreto vi sia stato contraddittorio preventivo e se il contribuente abbia assolto l'onere di enunciare le ragioni difensive che avrebbe potuto far valere. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 12, commi 4 e 7, L. 27 luglio 2000, n. 212

    Le garanzie del contraddittorio endoprocedimentale previste dalla norma si applicano solo agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche effettuate nei locali del contribuente, e non agli accertamenti a tavolino.

  • art. 62, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Norma invocata come parametro della dedotta violazione processuale/tributaria; nel testo non emerge una specifica interpretazione autonoma della disposizione.

  • art. 39, comma 1, d.P.R. n. 600/1973

    Base normativa della rettifica del reddito d'impresa sulla scorta della documentazione contabile esaminata.

  • art. 42 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato come ulteriore fondamento degli avvisi di accertamento; dal testo non emerge una specifica interpretazione.

  • art. 43 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato come ulteriore fondamento degli avvisi di accertamento; dal testo non emerge una specifica interpretazione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Usato come vizio dedotto in cassazione per violazione/falsa applicazione di legge.

  • art. 375, ultimo comma, c.p.c.

    Norma processuale sul rito camerale richiamata per la fissazione della causa.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale sul procedimento in camera di consiglio richiamata per la trattazione del ricorso.

  • art. 6-bis L. n. 212/2000

    Inserito successivamente dal legislatore in tema di contraddittorio preventivo; la Corte ne segnala l'applicabilità solo dal 30 aprile 2024.

  • art. 7, comma 1, d.l. n. 39/2024

    Disposizione transitoria che differisce l'applicabilità dell'art. 6-bis dello Statuto del contribuente.

Massime di principio

  • Il contraddittorio endoprocedimentale ex art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente opera soltanto per gli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche svolti nei locali del contribuente, non per gli accertamenti cd. a tavolino.
  • Per i tributi non armonizzati non esiste un generale obbligo normativo di contraddittorio preventivo: esso sussiste solo nei casi specificamente previsti dalla legge.
  • In materia di tributi armonizzati, la violazione del diritto al contraddittorio preventivo comporta l'annullamento dell'atto solo se il contribuente allega in modo concreto le difese che avrebbe potuto svolgere tempestivamente e tali difese non risultano pretestuose.
  • La censura relativa al mancato contraddittorio non può risolversi in un'eccezione meramente formale: è necessaria una prova di resistenza, ossia la dimostrazione che il confronto preventivo avrebbe potuto condurre a un esito diverso del procedimento.
  • Nel giudizio di legittimità, la nullità del ricorso per carenza di firma digitale può essere sanata quando sia certa la paternità dell'atto da elementi qualificanti del procedimento di notificazione e deposito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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