Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 32495/2026 del 31/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Palermo, deducendo, in primo luogo, l'erronea qualificazione della propria condotta come invasione di edificio: secondo la prospettazione difensiva, sarebbe stata soltanto accolta nell'immobile dal precedente occupante e, pertanto, non avrebbe posto in essere una condotta invasiva. In secondo luogo, ha invocato la scriminante dello stato di necessità ex art. 54 c.p., richiamando condizioni di disagio economico e abitativo. In terzo luogo, ha dedotto la configurabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Infine, ha censurato il trattamento sanzionatorio e la mancata applicazione integrale della riduzione per le circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi non consentiti perché reiterativi di argomentazioni di merito già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte territoriale; ha inoltre rilevato che le censure miravano a ottenere una nuova valutazione degli elementi di fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la qualificazione della condotta come invasione di terreni o edifici, precisando che l'invasione non richiede necessariamente modalità violente e può consistere nell'occupazione contra ius di un immobile da parte di chi, privo di un titolo di accesso, vi si introduca arbitrariamente e vi permanga; la mera ospitalità o il rapporto con il precedente occupante non costituiscono titolo legittimo di detenzione. Ha escluso lo stato di necessità, poiché il disagio economico e abitativo perdurava da tempo e non era riconducibile a un pericolo attuale, transitorio e inevitabile. Ha escluso la particolare tenuità del fatto, in ragione della protrazione dell'occupazione per un consistente lasso di tempo e della permanenza della ricorrente nell'immobile durante l'intero giudizio. Ha ritenuto adeguatamente motivata la pena, prossima al minimo edittale, anche in considerazione della persistenza dell'occupazione, osservando che la graduazione della pena è sindacabile in cassazione solo in presenza di motivazione arbitraria o manifestamente illogica. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 54 c.p.

    Lo stato di necessità può scriminare l'occupazione abusiva di un immobile solo quando, per tutto il periodo dell'occupazione, ricorrano assoluta necessità, pericolo attuale e inevitabilità; non è invocabile per risolvere stabilmente un'esigenza abitativa derivante da una situazione di disagio protratta nel tempo.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto non è applicabile all'invasione di terreni o edifici quando l'occupazione arbitraria si protrae per un consistente lasso di tempo e continua al momento della valutazione, poiché il riferimento alla condotta susseguente al reato presuppone l'esaurimento dell'azione criminosa.

  • art. 133 c.p.

    La determinazione della pena deve essere rapportata ai criteri legali di commisurazione, tra cui, nel caso concreto, la persistenza dell'occupazione; la valutazione del giudice di merito è sindacabile in cassazione solo se arbitraria o manifestamente illogica.

  • art. 614-bis c.p.

    null

  • art. 606 c.p.p.

    null

Massime di principio

  • Nel delitto di invasione di terreni o edifici, la nozione di invasione non richiede necessariamente violenza fisica: può consistere nell'introduzione arbitraria e nella successiva permanenza contra ius nell'immobile altrui da parte di chi sia privo di un autonomo titolo di accesso o detenzione.
  • La mera ospitalità ricevuta dal precedente occupante, così come il rapporto con quest'ultimo, non costituisce di per sé un titolo legittimo di detenzione dell'immobile idoneo a escludere l'invasione.
  • Lo stato di necessità non scrimina l'occupazione abusiva di un immobile quando il disagio abitativo o economico sia protratto nel tempo; occorrono un pericolo attuale e transitorio, l'assoluta necessità della condotta e l'inevitabilità del pericolo per tutta la durata dell'occupazione.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è incompatibile con la protrazione dell'occupazione arbitraria per un consistente periodo e con la sua permanenza al momento della decisione, poiché la condotta susseguente al reato presuppone l'esaurimento dell'azione criminosa.
  • In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione alternativa degli elementi di fatto già esaminati dal giudice di merito; sono inammissibili le censure che reiterano argomentazioni di merito già puntualmente disattese.
  • La determinazione e la graduazione della pena rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono censurabili in cassazione soltanto quando la motivazione sia arbitraria o manifestamente illogica.

Come è indicizzato

MaterieDanneggiamentoImpugnazioniCause di giustificazioneCause di non punibilitàPena e commisurazione
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale
SottomaterieStato di necessità
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.