Sentenza n. 2147/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'ottemperanza alla sentenza numero 103/2025 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata (sezione lavoro);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente scolastica)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 103/2025 del Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro, che aveva dichiarato il suo diritto a usufruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo e aveva condannato il Ministero all'erogazione di un buono elettronico di 500 euro per ciascuna delle annualità indicate. La sentenza non è stata impugnata ed è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria. È stata notificata all'Amministrazione ai fini dell'esecuzione e, secondo quanto dedotto, è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Nonostante ciò, il Ministero non ha eseguito il giudicato né ha provato in giudizio di avervi dato attuazione. La ricorrente ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato notificato presso la sede reale dell'Amministrazione, era decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 e il Ministero, pur costituito, non aveva dimostrato l'esecuzione della sentenza. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notifica di parte, se anteriore. Ha nominato sin d'ora, per il caso di ulteriore inerzia, il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione quale commissario ad acta, con facoltà di delega, disponendo che provveda entro i successivi sessanta giorni su istanza della ricorrente. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 700 euro oltre accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza esercitata davanti al giudice amministrativo.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Il decorso del termine dilatorio per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche consente di procedere giudizialmente per l'attuazione del titolo, una volta verificati gli ulteriori presupposti dell'ottemperanza.
art. 1, commi 121-124, l. 107/2015
È la disciplina sostanziale richiamata dal giudicato azionato, relativo al diritto del docente alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale azionato è passato in giudicato, è stato ritualmente notificato all'amministrazione, è decorso il termine dilatorio previsto dalla legge e l'amministrazione non dimostra di avervi dato esecuzione.
- Nel giudizio di ottemperanza, la mancata prova dell'esecuzione del giudicato da parte dell'amministrazione intimata giustifica l'ordine giudiziale di adempiere entro un termine assegnato dal giudice.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a insediarsi, su istanza del ricorrente, in caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione oltre il termine assegnato.
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