Tribunale, Sentenza T-552/24
Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 24 settembre 2025. — Johan Lami contro Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera. — Funzione pubblica – Agenti contrattuali – Personale di Frontex – Ferie annuali – Articoli 56 bis e 57 dello Statuto – Servizio a turni – Detrazione dei giorni di ferie – Parità di trattamento. — Causa T-552/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso di un agente contrattuale di Frontex che contestava il criterio di imputazione delle ferie annuali per un turno di 12 ore. Ha ritenuto che il diritto a 24 giorni lavorativi di ferie previsto dallo Statuto non imponga che ogni giorno di ferie equivalga sempre a una giornata lavorativa completa, e che il calcolo proporzionale alle ore del turno sia legittimo. Ha inoltre escluso la violazione della direttiva 2003/88/CE, del diritto a un riposo adeguato, della parità di trattamento e della trasparenza.
Ferie annuali degli agenti contrattuali di Frontex in servizio a turni: legittimità della detrazione proporzionale delle ore di ferie per un turno di 12 ore e assenza di violazione del diritto alle ferie, della parità di trattamento e della trasparenza.
La questione giuridica
Se Frontex potesse, per un agente contrattuale a tempo pieno inserito in un servizio a turni di 12 ore, imputare ogni assenza per ferie a un turno come 1,5 giorni di ferie anziché 1 giorno; se tale metodo violasse l’articolo 57 dello Statuto, l’articolo 7, paragrafo 1, della decisione n. 27/2023 di Frontex, la direttiva 2003/88/CE, il diritto a un riposo adeguato e i principi di parità di trattamento e trasparenza.
Principio di diritto
Il Tribunale ha affermato che un agente contrattuale di Frontex che presta servizio a turni di 12 ore non ha diritto, per tale sola ragione, a un numero di giorni di ferie annuali superiore a quello previsto per il personale che lavora con orario normale: Frontex può calcolare la detrazione delle ferie in modo proporzionale alle ore del turno, purché il totale annuo delle ore lavorate resti equivalente a quello dei lavoratori a orario ordinario. Ne consegue che la detrazione di 1,5 giorni di ferie per un’assenza corrispondente a un turno di 12 ore non viola né l’articolo 57 dello Statuto né la decisione n. 27/2023, né la direttiva 2003/88/CE, né i principi di parità di trattamento e trasparenza.
Norme richiamate
- Articolo 270 TFUE
- Articolo 57 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 56 bis dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 60 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 91 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Direttiva 2003/88/CE
- Direttiva 89/391/CEE
- Direttiva 1999/63/CE
- Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (RAA)
- Decisione n. 27/2023 del consiglio di amministrazione di Frontex
- Decisione del direttore esecutivo di Frontex del 22 dicembre 2020 sulle norme sui turni di lavoro dei membri delle categorie 1 e 2 del corpo permanente
Ferie annuali del personale di Frontex in servizio a turni
La sentenza riguarda un ricorso ex articolo 270 TFUE proposto da un agente contrattuale di Frontex contro il metodo di calcolo e detrazione delle ferie annuali in presenza di turni di 12 ore consecutive. Il Tribunale esamina se il sistema adottato dall’Agenzia, fondato sulla proporzionalità tra ore di assenza e ore del turno, sia compatibile con lo Statuto, con una decisione interna di Frontex e con i principi e le direttive invocati dal ricorrente.
Fatti e procedimento principale
Il ricorrente era stato assunto da Frontex nel 2020 come agente contrattuale del gruppo di funzioni IV, con mansioni di guardia di frontiera e costiera europea. Il suo orario di lavoro prevedeva turni di 12 ore consecutive, alternati a periodi dedicati a formazione, spostamenti, briefing e debriefing.
Nel novembre 2023 il servizio risorse umane di Frontex lo informava che una sua domanda di ferie per coprire un turno di 12 ore era accolta, ma che il residuo di ferie annuali non era sufficiente a coprire l’intera assenza, sicché le ore mancanti sarebbero state detratte dall’anno successivo. Nel gennaio e nel febbraio 2024 Frontex registrava ulteriori assenze e detraeva dal saldo ferie, rispettivamente, sette giorni e un giorno e mezzo.
Il ricorrente presentava reclamo ex articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, applicabile agli agenti contrattuali per effetto dell’articolo 117 del RAA; il reclamo veniva respinto implicitamente e poi esplicitamente il 26 luglio 2024.
Oggetto delle domande e ricevibilità parziale
Il ricorrente chiedeva l’annullamento degli atti impugnati, la declaratoria di violazione delle norme sulle ferie e un ordine a Frontex di ripristinare i giorni di ferie detratti. Il Tribunale ha ricordato che, nel contenzioso ex articolo 270 TFUE e 91 dello Statuto, non può pronunciare sentenze dichiarative né ingiunzioni all’amministrazione; perciò il terzo e il quarto capo di domanda sono stati respinti per incompetenza manifesta.
Quanto alla decisione esplicita di rigetto del reclamo, il Tribunale ha osservato che essa non aveva contenuto autonomo e serviva soltanto a confermare gli atti iniziali; pertanto le domande di annullamento sono state esaminate come dirette soltanto contro questi ultimi.
Normativa rilevante
Il Tribunale ha richiamato in particolare:
- l’articolo 57 dello Statuto, che riconosce un congedo ordinario annuo minimo di 24 giorni lavorativi;
- l’articolo 56 bis, terzo comma, dello Statuto, secondo cui per il servizio a turni la durata normale del lavoro non può superare il totale annuo delle ore normali di lavoro;
- l’articolo 60 dello Statuto, invocato per la detrazione delle assenze irregolari;
- la direttiva 2003/88/CE sull’orario di lavoro, in particolare l’articolo 7, paragrafo 1;
- la direttiva 89/391/CEE;
- la decisione n. 27/2023 di Frontex, in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, sul computo dei congedi;
- il punto 2.6.3 dell’allegato alla decisione del direttore esecutivo di Frontex del 22 dicembre 2020 sulle norme di turno.
Ragionamento sul secondo motivo: articolo 57 dello Statuto
Il Tribunale ha respinto l’argomento secondo cui il ricorrente, a causa della detrazione di 1,5 giorni per ogni turno di 12 ore, disporrebbe in realtà di soli 16 giorni di ferie annuali. Ha affermato che dall’articolo 57 non deriva che ciascuno dei 24 giorni lavorativi debba necessariamente consentire l’assenza per un’intera giornata di lavoro, senza considerare le ore effettivamente dovute.
La Corte ha inoltre evidenziato che accogliere la tesi del ricorrente gli attribuirebbe un vantaggio superiore a quello del personale che lavora con orario normale, poiché i suoi 24 giorni coprirebbero 288 ore anziché le 192 ore corrispondenti ai 24 giorni del regime ordinario. Poiché l’articolo 56 bis impone che il lavoro a turni non superi il totale annuo delle ore normali, il diverso orario del ricorrente non giustificava un monte ferie più elevato. Il Tribunale ha poi respinto gli argomenti fondati sul regolamento 2016/1624, sulla direttiva 1999/63/CE e su linee guida nazionali italiane, ritenendoli irrilevanti o non dimostrati nel caso concreto.
Ragionamento sulla decisione n. 27/2023 e sul calcolo proporzionale
Quanto all’articolo 7, paragrafo 1, della decisione n. 27/2023, il Tribunale ha chiarito che la norma indica soltanto una base di calcolo: un giorno di congedo corrisponde a 8 ore e una mezza giornata a 4 ore per il personale a tempo pieno, con applicazione proporzionale al part-time. Tale disposizione non significa che, per ogni dipendente a tempo pieno, debbano essere automaticamente sottratte 8 ore di ferie per coprire una giornata qualsiasi, a prescindere dalla concreta articolazione dell’orario.
Nel caso del ricorrente, che lavora a tempo pieno ma con turni di 12 ore, la norma doveva essere applicata tenendo conto della specificità del servizio. Il Tribunale ha considerato decisivo anche il punto 2.6.3 dell’allegato alla decisione del 22 dicembre 2020, che prevede la detrazione dei congedi annuali in base all’equivalente numero di ore del turno programmato. Ne è derivato che Frontex poteva legittimamente considerare un turno di 12 ore come corrispondente a 1,5 giorni di ferie annuali, senza essere vincolata dalle limitazioni tecniche di Sysper.
Direttiva 2003/88/CE, riposo adeguato e direttiva 89/391/CEE
Il Tribunale ha escluso la violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE, osservando che l’articolo 57 dello Statuto riconosce un minimo di 24 giorni lavorativi di ferie, dunque un diritto più ampio delle quattro settimane minime previste dalla direttiva. Ha inoltre respinto la tesi secondo cui il sistema adottato da Frontex avrebbe negato al ricorrente periodi di riposo adeguati: tale argomento, in sostanza, riproponeva la richiesta di ottenere 36 giorni di ferie per effetto della diversa articolazione dell’orario, già respinta in precedenza.
Parità di trattamento e trasparenza
Sul quarto motivo, il Tribunale ha richiamato il principio generale di parità di trattamento, secondo cui situazioni analoghe non devono essere trattate diversamente e situazioni diverse non devono essere trattate ugualmente salvo giustificazione oggettiva. Ha però rilevato che il ricorrente non si trovava in una situazione diversa, ai fini del monte ferie, rispetto ai colleghi con orario normale, poiché tutti erano soggetti allo stesso numero massimo di ore annue. La maggiore gravosità del servizio a turni non comportava, in assenza di una specifica previsione nello Statuto o nella Carta, un aumento del periodo di ferie annuali; tale gravosità poteva essere compensata mediante l’indennità prevista dall’articolo 56 bis, paragrafo 1, dello Statuto, che il ricorrente percepiva.
Quanto alla trasparenza, il Tribunale ha ritenuto che il calcolo di Frontex non fosse arbitrario, ma fondato su regole interne chiare e applicate coerentemente al ricorrente. Perciò quest’ultimo poteva prevedere come le sue assenze sarebbero state scomputate dal saldo ferie.
Decisione e spese
Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso. Ha inoltre condannato il sig. Lami alle spese, conformemente alla domanda di Frontex.
Principio affermato
Per il personale di Frontex che presta servizio a turni di 12 ore, i 24 giorni lavorativi di ferie annuali previsti dallo Statuto non devono essere interpretati come giorni necessariamente equivalenti a una giornata completa di 12 ore; l’amministrazione può quindi detrarre le ferie in proporzione alle ore del turno, purché il totale annuo delle ore lavorate resti allineato a quello del personale con orario ordinario e la disciplina interna applicabile lo consenta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 24 set 2025Tribunale, Sentenza T-483/22
- Sentenza · 24 set 2025Tribunale, Sentenza T-256/23
- Sentenza · 24 set 2025Tribunale, Sentenza T-257/23
- Sentenza · 24 set 2025Tribunale, Sentenza T-258/23
- Sentenza · 24 set 2025Tribunale, Sentenza T-278/23
- Sentenza · 24 set 2025Tribunale, Sentenza T-340/23
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →