Sentenza n. 1502/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
per la ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato, sezione VII, n. 8307/2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nuova graduatoria e valutazione della Commissione adottate in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 8307/2024, con dichiarazione di non idoneità della ricorrente per mancato raggiungimento della soglia minima di 24 punti nei titoli artistico-culturali e professionali
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione procedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza sostenendo che la nuova riedizione della procedura selettiva, disposta dal Conservatorio dopo l’annullamento delle precedenti graduatorie, violasse o eludesse il giudicato formatosi sulle sentenze del Consiglio di Stato. In particolare, ha dedotto che la Commissione avrebbe artificiosamente ripartito i punteggi per rendere irraggiungibile la soglia minima di 24 punti nella macrocategoria dei titoli artistico-culturali e professionali; avrebbe rivalutato tutti i candidati anziché limitarsi ai profili oggetto delle precedenti contestazioni; avrebbe nuovamente omesso una valutazione analitica e una motivazione adeguata dei titoli; non avrebbe considerato correttamente i titoli della ricorrente e la trasversalità della materia dell’insegnamento; avrebbe inoltre illegittimamente ridotto i punteggi rispetto alle precedenti graduatorie, impedendo la sua dichiarazione di vincitrice. In via subordinata ha chiesto la conversione dell’azione e la riassunzione del giudizio davanti al giudice competente per l’annullamento dei nuovi atti.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondata la domanda di ottemperanza. La violazione o elusione del giudicato è configurabile solo quando l’amministrazione eserciti nuovamente il potere in contrasto con prescrizioni conformative precise e dettagliate del giudicato, oppure ponga in essere un manifesto sviamento diretto ad aggirarle. Nel caso concreto, la sentenza n. 8307/2024 non attribuiva automaticamente alla ricorrente il bene della vita né imponeva uno specifico punteggio o l’esito favorevole della procedura; imponeva soltanto di emendare la nuova valutazione dai vizi già accertati e di utilizzare la griglia articolata nelle tre macrocategorie dei titoli di studio, di servizio e artistico-culturali e professionali. Il Conservatorio ha rispettato tali vincoli: la nuova Commissione ha predeterminato i criteri, ha valutato tutti i candidati e ha applicato la tripartizione prevista dal bando e dalla nota ministeriale n. 3154/2011. La successiva sintesi matematica dei titoli di studio e di servizio non ha comportato un illegittimo accorpamento, poiché le categorie erano state previamente distinte e valutate separatamente. Le doglianze relative all’entità dei nuovi punteggi, alla mancata attribuzione di ulteriori punti, alla riduzione rispetto alle precedenti graduatorie e alla sufficienza della motivazione numerica riguardavano, eventualmente, nuovi e autonomi vizi di legittimità della rinnovata attività amministrativa, non la violazione o elusione del giudicato. Il giudice ha precisato che la sentenza precedente imponeva una valutazione analitica, ma non necessariamente una valutazione parcellizzata di ogni singolo titolo o pubblicazione. La domanda di ottemperanza è stata quindi respinta. Quanto alla domanda subordinata di annullamento dei nuovi atti, il Consiglio di Stato ha dichiarato la propria incompetenza funzionale, disponendo che la parte possa riassumere il giudizio davanti al TAR competente, nei limiti dell’interesse e ferme eventuali preclusioni e decadenze. Le spese sono state compensate per la complessità della controversia.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e la domanda di chiarimenti sull’esecuzione del giudicato.
art. 32, comma 2, c.p.a.
Consente la conversione dell’azione e la riassunzione davanti al giudice competente quando, respinta la domanda di nullità per violazione o elusione del giudicato, residui una domanda di annullamento ordinario.
art. 41 c.p.a.
Il termine decadenziale per l’azione di annullamento ordinario resta applicabile alla domanda relativa ai nuovi vizi di legittimità dell’atto rinnovato.
art. 114, comma 1, c.p.a.
È richiamato per distinguere il termine dell’actio iudicati da quello decadenziale proprio dell’azione di annullamento.
art. 15 c.p.a.
Le relative regole sul rilievo dell’incompetenza sono utilizzate analogicamente per la gestione processuale della domanda di annullamento devoluta al giudice competente.
art. 16, comma 3, c.p.a.
È individuato quale riferimento per la riassunzione davanti al TAR competente dopo la dichiarazione di incompetenza funzionale del Consiglio di Stato.
nota ministeriale n. 3154 del 9 giugno 2011
Prevede la griglia di valutazione articolata nelle macrocategorie dei titoli di studio, dei titoli di servizio e dei titoli artistico-culturali e professionali, che il giudicato imponeva di utilizzare.
art. 5 del bando di selezione
Richiamava la griglia di valutazione ministeriale e stabiliva la soglia minima di 24 punti nei titoli artistico-culturali e professionali per l’inclusione nella graduatoria.
Massime di principio
- La violazione o elusione del giudicato può essere ravvisata, nell’attività amministrativa rinnovata dopo l’annullamento di un provvedimento, solo quando il nuovo esercizio del potere contrasti con prescrizioni conformative precise e dettagliate contenute nella sentenza oppure sia caratterizzato da un manifesto sviamento diretto ad aggirare tali prescrizioni.
- Quando il giudicato di annullamento lascia all’amministrazione margini liberi di discrezionalità, l’amministrazione può adottare il nuovo assetto di interessi ritenuto congruo, purché rispetti i vincoli conformativi espressamente derivanti dalla sentenza; l’eventuale dissenso dell’interessato dalle nuove valutazioni non integra, di per sé, violazione o elusione del giudicato.
- Se il nuovo provvedimento rispetta il giudicato ma presenta, secondo l’interessato, nuovi e autonomi vizi di legittimità, tali censure devono essere proposte come azione ordinaria di annullamento e non possono essere fatte valere come nullità per violazione o elusione del giudicato.
- Nel giudizio proposto congiuntamente per l’ottemperanza e per l’annullamento di un nuovo atto, il giudice deve qualificare le domande: se respinge la domanda di nullità per violazione o elusione del giudicato e permane l’interesse all’annullamento, deve dichiarare la propria incompetenza funzionale su quest’ultima domanda e consentirne la riassunzione davanti al giudice competente, nel rispetto dei termini e delle preclusioni applicabili.
- L’annullamento di una procedura selettiva e l’obbligo di rinnovare la valutazione non attribuiscono automaticamente al candidato il punteggio auspicato, la vittoria o l’aggiudicazione del posto, salvo che tali risultati siano specificamente imposti dal contenuto conformativo del giudicato.
- L’obbligo di valutazione analitica dei titoli non implica necessariamente la parcellizzazione numerica di ogni singolo titolo o pubblicazione, quando il bando e il giudicato non impongano tale specifica modalità.
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