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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17608/2025 del 30/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (socio)

La controversia

L’Agenzia delle Entrate aveva notificato a un socio e rappresentante legale di una società di persone un processo verbale di constatazione e, poi, un avviso di accertamento societario e uno personale, contestando per l’anno 2006 un maggiore imponibile della società ai fini IRPEF, IRAP e IVA. L’Ufficio riteneva simulata la cessione dell’intero capitale sociale a un terzo, finalizzata a eludere la tassazione. Il contribuente impugnava l’avviso personale; la CTP accoglieva solo in parte il ricorso, mentre la CTR, su appello dell’Ufficio, accoglieva integralmente l’appello. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione dell’art. 5 TUIR e dell’art. 40 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la mancata impugnazione dell’avviso societario da parte dell’altro soggetto non potesse pregiudicarlo; 2) violazione dell’art. 57 d.lgs. n. 546/1992 e degli artt. 115 e 329 c.p.c., per asserita inammissibilità dell’appello dell’Ufficio per giudicato interno e per mancata contestazione specifica; 3) omesso esame di fatti decisivi, relativi a una duplicazione di componenti attivi, al valore apparente dell’immobile ceduto e al deficit patrimoniale; 4) violazione degli artt. 6 e 7 L. n. 212/2000 e dell’art. 5 TUIR, nonché illegittimità delle sanzioni.

La decisione

La Corte ha rilevato d’ufficio il difetto di litisconsorzio necessario tra la società di persone e tutti i soci, poiché l’accertamento del maggior reddito societario, con imputazione per trasparenza ai soci, imponeva la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari. Ha ritenuto che il giudizio di merito si fosse svolto in assenza della società e dell’altro socio, con conseguente nullità assoluta dell’intero processo, rilevabile anche d’ufficio. Per questo ha dichiarato la nullità dell’intero giudizio, travolgendo sia la sentenza di primo grado sia quella di appello, e ha rinviato le parti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pistoia per la rinnovazione del giudizio e la regolazione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    quote in proporzione alla sua quota; imposta da imputarsi per trasparenza ai soci

    La norma fonda l’unitarietà dell’accertamento per le società di persone e l’automatica imputazione dei redditi ai soci, rendendo necessario il simultaneus processus tra società e soci nelle controversie sugli elementi comuni.

  • art. 40 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    È richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi secondo cui l’eventuale definitività dell’avviso societario non pregiudica automaticamente gli altri litisconsorti.

  • art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992

    Prevede l’integrazione del contraddittorio nei casi di litisconsorzio necessario nel processo tributario.

  • art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    È invocato nel motivo sul presunto vizio di appello, ma la decisione viene superata dalla declaratoria di nullità per difetto di litisconsorzio.

  • art. 115 c.p.c.

    È invocato dal ricorrente per contestare la valutazione delle circostanze non specificamente contestate.

  • art. 329 c.p.c.

    È invocato per sostenere l’esistenza di un giudicato interno che avrebbe reso inammissibile l’appello dell’Ufficio.

  • art. 6 L. 27 luglio 2000, n. 212

    È richiamato nella censura finale del ricorrente in tema di illegittimità degli atti e delle sanzioni.

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    È richiamato nella censura finale del ricorrente in tema di motivazione e legittimità dell’accertamento/sanzioni.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative all’accertamento del reddito delle società di persone e alla sua imputazione per trasparenza ai soci, la causa riguarda inscindibilmente la società e tutti i soci quando vengono in rilievo elementi comuni della fattispecie imponibile; ne consegue il litisconsorzio necessario originario.
  • Il giudizio instaurato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo.
  • La mancata impugnazione dell’avviso societario da parte di uno dei soggetti interessati non consente, da sola, di far ritenere preclusa la posizione degli altri litisconsorti quando la controversia è soggetta a simultaneus processus.
  • Quando l’accertamento riguarda anche IRAP di una società di persone e si fonda su elementi comuni a quelli delle imposte dirette, si applicano le medesime regole sul litisconsorzio necessario; per l’IVA, invece, il litisconsorzio necessario con i soci non deriva automaticamente, salvo inscindibilità concreta degli accertamenti.
  • La verifica sull’eventuale formazione di un giudicato nei confronti di uno dei litisconsorti e sui suoi effetti deve essere svolta dal giudice di merito, ma resta assorbita se emerge il difetto originario di contraddittorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicatoOnere della prova

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