Cassazione Civile, Ordinanza n. 17608/2025 del 30/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (socio)
La controversia
L’Agenzia delle Entrate aveva notificato a un socio e rappresentante legale di una società di persone un processo verbale di constatazione e, poi, un avviso di accertamento societario e uno personale, contestando per l’anno 2006 un maggiore imponibile della società ai fini IRPEF, IRAP e IVA. L’Ufficio riteneva simulata la cessione dell’intero capitale sociale a un terzo, finalizzata a eludere la tassazione. Il contribuente impugnava l’avviso personale; la CTP accoglieva solo in parte il ricorso, mentre la CTR, su appello dell’Ufficio, accoglieva integralmente l’appello. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione dell’art. 5 TUIR e dell’art. 40 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la mancata impugnazione dell’avviso societario da parte dell’altro soggetto non potesse pregiudicarlo; 2) violazione dell’art. 57 d.lgs. n. 546/1992 e degli artt. 115 e 329 c.p.c., per asserita inammissibilità dell’appello dell’Ufficio per giudicato interno e per mancata contestazione specifica; 3) omesso esame di fatti decisivi, relativi a una duplicazione di componenti attivi, al valore apparente dell’immobile ceduto e al deficit patrimoniale; 4) violazione degli artt. 6 e 7 L. n. 212/2000 e dell’art. 5 TUIR, nonché illegittimità delle sanzioni.
La decisione
La Corte ha rilevato d’ufficio il difetto di litisconsorzio necessario tra la società di persone e tutti i soci, poiché l’accertamento del maggior reddito societario, con imputazione per trasparenza ai soci, imponeva la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari. Ha ritenuto che il giudizio di merito si fosse svolto in assenza della società e dell’altro socio, con conseguente nullità assoluta dell’intero processo, rilevabile anche d’ufficio. Per questo ha dichiarato la nullità dell’intero giudizio, travolgendo sia la sentenza di primo grado sia quella di appello, e ha rinviato le parti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pistoia per la rinnovazione del giudizio e la regolazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
quote in proporzione alla sua quota; imposta da imputarsi per trasparenza ai soci
La norma fonda l’unitarietà dell’accertamento per le società di persone e l’automatica imputazione dei redditi ai soci, rendendo necessario il simultaneus processus tra società e soci nelle controversie sugli elementi comuni.
art. 40 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
È richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi secondo cui l’eventuale definitività dell’avviso societario non pregiudica automaticamente gli altri litisconsorti.
art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992
Prevede l’integrazione del contraddittorio nei casi di litisconsorzio necessario nel processo tributario.
art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
È invocato nel motivo sul presunto vizio di appello, ma la decisione viene superata dalla declaratoria di nullità per difetto di litisconsorzio.
art. 115 c.p.c.
È invocato dal ricorrente per contestare la valutazione delle circostanze non specificamente contestate.
art. 329 c.p.c.
È invocato per sostenere l’esistenza di un giudicato interno che avrebbe reso inammissibile l’appello dell’Ufficio.
art. 6 L. 27 luglio 2000, n. 212
È richiamato nella censura finale del ricorrente in tema di illegittimità degli atti e delle sanzioni.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
È richiamato nella censura finale del ricorrente in tema di motivazione e legittimità dell’accertamento/sanzioni.
Massime di principio
- Nelle controversie relative all’accertamento del reddito delle società di persone e alla sua imputazione per trasparenza ai soci, la causa riguarda inscindibilmente la società e tutti i soci quando vengono in rilievo elementi comuni della fattispecie imponibile; ne consegue il litisconsorzio necessario originario.
- Il giudizio instaurato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo.
- La mancata impugnazione dell’avviso societario da parte di uno dei soggetti interessati non consente, da sola, di far ritenere preclusa la posizione degli altri litisconsorti quando la controversia è soggetta a simultaneus processus.
- Quando l’accertamento riguarda anche IRAP di una società di persone e si fonda su elementi comuni a quelli delle imposte dirette, si applicano le medesime regole sul litisconsorzio necessario; per l’IVA, invece, il litisconsorzio necessario con i soci non deriva automaticamente, salvo inscindibilità concreta degli accertamenti.
- La verifica sull’eventuale formazione di un giudicato nei confronti di uno dei litisconsorti e sui suoi effetti deve essere svolta dal giudice di merito, ma resta assorbita se emerge il difetto originario di contraddittorio.
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