Sentenza n. 453/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia: – del Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 9549 del 01/07/2025 di approvazione della graduatoria definitiva della Procedura valutativa per le progressioni tra le Aree riservata al personale a tempo indeterminato della Giunta regionale della Calabria per la copertura di complessivi n. 162 posti dell’area degli Istruttori (n. 153 profilo Istruttore Amministrativo e n. 9 profilo Istruttore Tecnico), di cui al bando pubblicato sul BURC della Regione Calabria in data 02.07.2025 e della graduatoria medesima; - degli atti di valutazione dei titoli della ricorrente, ed in particolare della nota prot. n. 460791 del 24.06.2025, a firma del responsabile del procedimento, e del verbale della seduta del 16 maggio 2025 della Commissione di valutazione, i cui esiti sono stati comunicati alla ricorrente con la prefata nota; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, nella parte in cui attribuiscono alla ricorrente un punteggio totale di punti 53,13; per l'accertamento: – del diritto della ricorrente all'assegnazione di un punteggio maggiore per i titoli posseduti e validamente indicati al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, e quindi del diritto ad ottenere la valutazione delle certificazioni informatiche di cui appresso, nonché la valutazione degli incarichi di specifiche responsabilità ex art. 84 CCNL, con conseguente rettifica in aumento del punteggio ottenuto sino a quello di punti 57,13, e quindi per il riconoscimento di una posizione migliore nella graduatoria finale; – per la conseguente declaratoria di illegittimità del modus operandi della P.A. in relazione alla errata valutazione dei titoli validamente indicati e posseduti dalla ricorrente, con conseguente condanna in forma specifica dell'Amministrazione ad assegnare alla ricorrente il maggior punteggio a cui ha diritto in relazione alla valutazione dei titoli, adottando ogni provvedimento consequenziale per tutelarne la posizione; in ogni caso, con l'ordine nei confronti della P.A. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria definitiva della procedura valutativa per la progressione tra le Aree, nella parte in cui attribuiva alla ricorrente 53,13 punti anziché 55,13
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, dipendente regionale inquadrata nell’area degli Operatori esperti, contestava la valutazione dei titoli nella procedura riservata al personale regionale per la copertura di posti nell’area degli Istruttori. Deduceva violazione e falsa applicazione dell’art. 5, lett. C, della lex specialis, eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e illogicità, istruttoria insufficiente, travisamento dei fatti, motivazione carente e violazione dell’art. 84 del CCNL 22 novembre 2022. In particolare, sosteneva che avrebbero dovuto esserle attribuiti ulteriori due punti per tre certificazioni informatiche — attestati di Operatore informatico uffici automatizzati, Programmatore su P.C. ed ECDL — e ulteriori due punti per incarichi di specifiche responsabilità documentati da ordini di servizio. L’attribuzione dei due punti aggiuntivi sarebbe stata sufficiente a migliorarne la collocazione in graduatoria, consentendole di passare da 53,13 a 55,13 punti.
La decisione
Il ricorso è stato accolto parzialmente nei termini sostanziali indicati in motivazione. Il TAR ha ritenuto fondata la censura relativa alle certificazioni informatiche. Gli attestati di Operatore informatico uffici automatizzati e di Programmatore su P.C. non erano meri attestati di frequenza, poiché documentavano il superamento di prove d’esame e il conseguimento di specifiche competenze professionali; inoltre, le disposizioni regionali richiamate negli attestati ne prevedevano la spendibilità nei pubblici concorsi. Anche la certificazione ECDL è stata ritenuta idonea, in ragione della sua concreta valenza certificativa e dell’accreditamento sostanziale del corso. Poiché il bando riconosceva due punti per ogni certificazione rilasciata da enti riconosciuti, fino a un massimo di quattro punti, alla ricorrente spettavano due punti ulteriori rispetto ai due già attribuiti. È stata invece respinta la censura relativa agli incarichi ex art. 84 CCNL. Gli ordini di servizio prodotti descrivevano attività materiali di ricerca e smistamento documentale, pubblicazione sul portale Amministrazione Trasparente e collaborazione o ausilio a referenti cui erano attribuite le responsabilità, senza dimostrare l’effettiva assunzione di specifiche responsabilità implicanti scelte e decisioni incidenti sul merito dell’azione amministrativa. Il TAR ha quindi annullato la graduatoria e gli atti prodromici limitatamente al punteggio attribuito alla ricorrente, imponendo alla Regione di riformulare la graduatoria considerando il punteggio complessivo di 55,13 punti. La Regione è stata condannata al pagamento di 1.500 euro di spese di lite, oltre accessori; spese non ripetibili nei confronti del controinteressato.
Norme richiamate
art. 5, lett. C, lex specialis della procedura valutativa
punti 2 per ogni certificazione rilasciata da Enti riconosciuti, fino a un massimo di 4 punti
La clausola impone l’attribuzione di due punti per ciascuna certificazione informatica o linguistica riconoscibile, entro il limite massimo di quattro punti; le certificazioni concretamente prodotte dalla candidata dovevano essere valutate.
art. 22 L.R. Calabria n. 18/1985
La disposizione prevede la spendibilità nei pubblici concorsi degli attestati finali rilasciati a seguito di percorsi conclusi con il superamento di prove d’esame.
art. 14 L.R. Calabria n. 845/1978
La disposizione, richiamata negli attestati, conferma la rilevanza e la spendibilità concorsuale degli attestati conseguiti dopo il superamento delle prove previste.
art. 84 CCNL 22 novembre 2022
Gli incarichi di specifiche responsabilità richiedono lo svolgimento di compiti qualificati, implicanti l’assunzione di scelte e decisioni incidenti sul merito dell’azione amministrativa; non sono sufficienti attività materiali o di mero ausilio.
Massime di principio
- Quando una lex specialis attribuisce punteggio alle certificazioni informatiche rilasciate da enti riconosciuti, la commissione deve valutare la concreta natura certificativa del titolo e non può qualificarlo come mera attestazione di frequenza se esso documenta il superamento di prove d’esame e il conseguimento di specifiche competenze professionali.
- Gli attestati di formazione professionale disciplinati dalla normativa regionale sono valutabili in una procedura selettiva quando la normativa stessa ne prevede la spendibilità nei pubblici concorsi e il titolo è stato conseguito all’esito del superamento di prove d’esame.
- La certificazione ECDL può integrare una certificazione informatica valutabile ai fini del punteggio previsto dal bando quando, per la sua natura e concreta valenza, dimostra competenze informatiche ed è riconducibile a un organismo o percorso accreditato.
- Gli incarichi di specifiche responsabilità ai sensi dell’art. 84 del CCNL 22 novembre 2022 presuppongono l’effettiva attribuzione di compiti qualificati comportanti autonomia decisionale e responsabilità sostanziali; non bastano ordini di servizio relativi ad attività materiali, di collaborazione, supporto o mera esecuzione di compiti assegnati ad altri.
- In sede di riedizione della graduatoria, l’amministrazione deve conformarsi all’annullamento giurisdizionale riconoscendo il punteggio relativo ai titoli illegittimamente non valutati e collocando il candidato nella posizione corrispondente al punteggio rettificato.
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