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Ordinanza

Ordinanza n. 332/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento ex art. 100 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (“Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza – TULPS”) del Questore di Milano, adottato in data 19 marzo 2025 e notificato al sig. -OMISSIS- in data 20 marzo 2025, con cui sono state sospese per 15 giorni «le licenze per la conduzione dell’esercizio pubblico» denominato “-OMISSIS- di ogni altro atto presupposto, connesso o successivo, ancorché non conosciuto, ivi incluso: (i) la comunicazione di avvio del procedimento, adottata in data 3 marzo 2025 e notificata in pari data; (ii) la proposta del Commissariato di P.S. “-OMISSIS-” inoltrata alla Questura di Milano in data 13 febbraio 2025; (iii) gli «altri atti» non conosciuti, ma menzionati sia nella comunicazione di avvio del procedimento, sia nel provvedimento finale, raccolti, formati e/o acquisiti al fascicolo procedimentale, nonché per la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento di tutti i danni derivanti dall’illegittima sospensione temporanea dell’esercizio pubblico in applicazione del provvedimento impugnato.

Giustizia amministrativa202501795

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento del Questore di Milano di sospensione per 15 giorni delle licenze per la conduzione di un esercizio pubblico ai sensi dell'art. 100 TULPS

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento questorile adottato il 19 marzo 2025 e notificato il 20 marzo 2025, nonché gli atti presupposti, tra cui la comunicazione di avvio del procedimento, la proposta del Commissariato di pubblica sicurezza e gli ulteriori atti del fascicolo procedimentale. È stata proposta anche domanda risarcitoria per i danni asseritamente derivanti dalla sospensione temporanea dell'esercizio pubblico. Dal testo dell'ordinanza non risultano esposti né esaminati i singoli motivi di illegittimità dedotti.

La decisione

Il TAR non ha definito nel merito la domanda di annullamento né quella risarcitoria. Considerato che l'udienza di discussione è fissata per il 7 ottobre 2026, ha disposto un adempimento istruttorio ai sensi degli artt. 46, comma 2, e 65, comma 3, c.p.a., ordinando alla Questura di Milano – Divisione competente, tramite l'Avvocatura dello Stato, di depositare entro il 26 maggio 2026 sintetiche e documentate deduzioni sulla vicenda. L'adempimento deve anche chiarire l'eventuale sopravvenienza di fatti, provvedimenti o atti rilevanti per il permanere dell'interesse alla decisione o comunque idonei a influire sull'esito della causa. Le spese non sono disciplinate nell'ordinanza.

Norme richiamate

  • art. 100 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS)

    sospensione delle licenze per la conduzione dell'esercizio pubblico per 15 giorni

    La norma è richiamata quale base giuridica del provvedimento questorile impugnato; l'ordinanza istruttoria non ne esamina l'interpretazione.

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento processuale per l'acquisizione di deduzioni e documentazione dall'amministrazione resistente.

  • art. 65, comma 3, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento del potere istruttorio esercitato dal giudice in vista della decisione di merito.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato a fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, per giustificare l'oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Prima della decisione di merito, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di depositare deduzioni sintetiche e documentate sulla vicenda, anche per verificare la sopravvenienza di fatti o atti rilevanti ai fini del permanere dell'interesse a ricorrere o dell'esito del giudizio.
  • Quando il giudice dispone un adempimento istruttorio, l'ordinanza non definisce la domanda principale e l'esito del giudizio resta non determinato fino alla successiva decisione.

Come è indicizzato

MateriePubblici esercizi e somministrazioneIstruttoria processuale
RamiCommercio e attività produttiveProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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