Ordinanza n. 332/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento ex art. 100 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (“Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza – TULPS”) del Questore di Milano, adottato in data 19 marzo 2025 e notificato al sig. -OMISSIS- in data 20 marzo 2025, con cui sono state sospese per 15 giorni «le licenze per la conduzione dell’esercizio pubblico» denominato “-OMISSIS- di ogni altro atto presupposto, connesso o successivo, ancorché non conosciuto, ivi incluso: (i) la comunicazione di avvio del procedimento, adottata in data 3 marzo 2025 e notificata in pari data; (ii) la proposta del Commissariato di P.S. “-OMISSIS-” inoltrata alla Questura di Milano in data 13 febbraio 2025; (iii) gli «altri atti» non conosciuti, ma menzionati sia nella comunicazione di avvio del procedimento, sia nel provvedimento finale, raccolti, formati e/o acquisiti al fascicolo procedimentale, nonché per la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento di tutti i danni derivanti dall’illegittima sospensione temporanea dell’esercizio pubblico in applicazione del provvedimento impugnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Questore di Milano di sospensione per 15 giorni delle licenze per la conduzione di un esercizio pubblico ai sensi dell'art. 100 TULPS
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento questorile adottato il 19 marzo 2025 e notificato il 20 marzo 2025, nonché gli atti presupposti, tra cui la comunicazione di avvio del procedimento, la proposta del Commissariato di pubblica sicurezza e gli ulteriori atti del fascicolo procedimentale. È stata proposta anche domanda risarcitoria per i danni asseritamente derivanti dalla sospensione temporanea dell'esercizio pubblico. Dal testo dell'ordinanza non risultano esposti né esaminati i singoli motivi di illegittimità dedotti.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito la domanda di annullamento né quella risarcitoria. Considerato che l'udienza di discussione è fissata per il 7 ottobre 2026, ha disposto un adempimento istruttorio ai sensi degli artt. 46, comma 2, e 65, comma 3, c.p.a., ordinando alla Questura di Milano – Divisione competente, tramite l'Avvocatura dello Stato, di depositare entro il 26 maggio 2026 sintetiche e documentate deduzioni sulla vicenda. L'adempimento deve anche chiarire l'eventuale sopravvenienza di fatti, provvedimenti o atti rilevanti per il permanere dell'interesse alla decisione o comunque idonei a influire sull'esito della causa. Le spese non sono disciplinate nell'ordinanza.
Norme richiamate
art. 100 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS)
sospensione delle licenze per la conduzione dell'esercizio pubblico per 15 giorni
La norma è richiamata quale base giuridica del provvedimento questorile impugnato; l'ordinanza istruttoria non ne esamina l'interpretazione.
art. 46, comma 2, c.p.a.
Richiamato quale fondamento processuale per l'acquisizione di deduzioni e documentazione dall'amministrazione resistente.
art. 65, comma 3, c.p.a.
Richiamato quale fondamento del potere istruttorio esercitato dal giudice in vista della decisione di merito.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato a fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, per giustificare l'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Prima della decisione di merito, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di depositare deduzioni sintetiche e documentate sulla vicenda, anche per verificare la sopravvenienza di fatti o atti rilevanti ai fini del permanere dell'interesse a ricorrere o dell'esito del giudizio.
- Quando il giudice dispone un adempimento istruttorio, l'ordinanza non definisce la domanda principale e l'esito del giudizio resta non determinato fino alla successiva decisione.
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