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Sentenza

Sentenza n. 9343/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento: - della nota Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Direzione per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali – Divisione IV – Emittenza Radiotelevisiva, Contributi del 11 maggio 2023, prot. n. 94066, avente ad oggetto «Annualità 2014 – 2016 - 2017 - 2018 – 2019 - concessione contributi a emittenti televisive locali ex articolo 45, comma 3, della legge 448/1998 ex D.P.R. n. 146/2017 e D.M. n. 292/2004 e D.M. del 12-10-2017 – Regione Basilicata – -OMISSIS-titolare del marchio/palinsesto -OMISSIS- – Conclusione del procedimento di revoca dei contributi e contestuale recupero degli importi» e della relativa nota di trasmissione, prot. n. 94078, anch'essa dell'11 maggio 2023, recante “Notifica Determina di conclusione del procedimento di revoca e contestuale recupero degli importi percepiti riferiti ai contributi per le annualità 2014, 2016, 2017, 2018 e 2019”; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale ancorché non conosciuto, ivi inclusa la nota protocollo Ministero dello Sviluppo Economico n. 188533 del 20 dicembre 2022 recante l'avvio del procedimento di revoca dei contributi;

Giustizia amministrativa202313504

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di revoca e contestuale recupero dei contributi per le annualità 2014, 2016, 2017, 2018 e 2019, nonché l’atto di avvio del procedimento di revoca

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa beneficiaria)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato la revoca dei contributi concessi alle emittenti televisive locali, deducendo quattro gruppi di censure. Con il primo e il terzo motivo ha sostenuto che l’Amministrazione avesse erroneamente ritenuto false le dichiarazioni relative agli undici lavoratori impiegati nell’attività televisiva, poiché la società non aveva mai dichiarato che il personale fosse impiegato in via esclusiva nell’emittente; inoltre, le dichiarazioni sarebbero state conformi alla situazione reale e la normativa applicabile, salvo quanto previsto da un bando per l’annualità 2014, non avrebbe richiesto l’esclusiva destinazione del personale all’attività televisiva. Sono stati dedotti violazione della disciplina sui contributi, dell’art. 75 d.P.R. 445/2000, degli artt. 3, 21-quinquies e 21-nonies l. 241/1990, difetto e incompletezza della motivazione, difetto di istruttoria, erronea presupposizione in fatto, contraddittorietà, irragionevolezza, sproporzionalità e ingiustizia manifesta. La società ha lamentato, in particolare, che il Ministero si fosse limitato a recepire il decreto di rinvio a giudizio penale senza svolgere autonomi accertamenti sulla falsità delle dichiarazioni e senza indicare quali specifiche dichiarazioni o quali dipendenti fossero interessati. Con il secondo motivo ha contestato anche il decorso del termine per l’intervento in autotutela, la violazione del legittimo affidamento e della certezza del diritto, nonché l’erronea qualificazione dell’atto come revoca invece che annullamento d’ufficio. Con il quarto motivo ha censurato la revoca relativa all’annualità 2019, fondata sull’esclusione biennale conseguente alle precedenti revoche. Il TAR ha inoltre respinto la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre emittenti in graduatoria, poiché l’eventuale accoglimento non avrebbe inciso sui contributi o sulla partecipazione al riparto delle risorse degli altri beneficiari.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto che l’art. 8 d.P.R. 146/2017, analogamente agli artt. 7 e 8 d.m. 292/2004, consenta la revoca soltanto quando, all’esito di un’attività di controllo, emerga la non veridicità delle dichiarazioni o la mancanza dei requisiti, e dopo una valutazione delle risultanze istruttorie. Nel caso concreto il Ministero si è limitato a prendere atto del decreto di rinvio a giudizio penale, senza svolgere un autonomo accertamento sulla falsità delle dichiarazioni. Dalla lettura delle domande risultava inoltre che la società non aveva dichiarato l’impiego esclusivo dei lavoratori nell’attività televisiva e aveva indicato le percentuali di impiego, circostanza incompatibile con l’esclusività. La sentenza penale intervenuta nel frattempo aveva confermato che i lavoratori erano stati correttamente rappresentati e che la normativa di settore non richiedeva, per le annualità considerate, l’assegnazione esclusiva alle mansioni televisive. Quanto all’annualità 2014, per la quale il bando prevedeva l’impiego esclusivo del personale, il TAR ha rilevato che la revoca era stata comunque motivata dalla presunta falsità della dichiarazione, falsità non accertata; pertanto anche tale revoca era illegittima. Sono stati accolti il primo e il terzo motivo. L’annullamento delle revoche presupposte ha comportato, per illegittimità derivata, anche l’annullamento della revoca relativa al 2019, basata sull’esclusione biennale prevista dall’art. 8, comma 3, d.P.R. 146/2017. Il secondo motivo, relativo alla distinzione tra revoca e annullamento d’ufficio e ai limiti temporali dell’autotutela, è stato dichiarato assorbito. Il provvedimento impugnato è stato annullato integralmente e le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 8 d.P.R. 146/2017

    qualora dal controllo del Ministero emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni di cui al comma 2 dell'articolo 5 rese dai soggetti beneficiari, ovvero quando venga accertata la mancanza dei requisiti di cui all'articolo 4 per la concessione del contributo

    La revoca dei contributi presuppone un controllo amministrativo effettivo, l’accertamento della non veridicità delle dichiarazioni o della mancanza dei requisiti e la valutazione delle risultanze istruttorie; non è sufficiente il mero recepimento di un atto penale non definitivo.

  • artt. 7 e 8 d.m. 5 novembre 2004, n. 292

    Le disposizioni previgenti confermano che la revoca dei contributi richiede un’attività di controllo e la verifica della non veridicità delle dichiarazioni o della mancanza dei requisiti.

  • art. 8, comma 3, d.P.R. 146/2017

    L’esclusione biennale costituisce una conseguenza accessoria delle revoche precedenti; venute meno queste ultime, viene meno anche l’esclusione derivata.

  • art. 75 d.P.R. 445/2000

    La decadenza dai benefici collegata a dichiarazioni non veritiere presuppone l’effettivo accertamento della falsità della dichiarazione resa.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il provvedimento di revoca deve indicare adeguatamente i fatti accertati e le ragioni per cui le dichiarazioni del beneficiario sarebbero non veritiere.

  • art. 21-quinquies l. 241/1990

    La qualificazione dell’atto come revoca è stata espressamente contestata, ma la relativa questione è stata assorbita per l’accoglimento delle censure più radicali.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    La qualificazione dell’intervento amministrativo come annullamento d’ufficio e i relativi limiti temporali non sono stati esaminati perché non necessari ai fini della decisione.

  • art. 10 d.P.R. 1199/1971

    L’opposizione dell’Amministrazione ha determinato la prosecuzione della controversia in sede giurisdizionale.

  • art. 48 c.p.a.

    La società si è costituita in giudizio a seguito dell’opposizione al ricorso straordinario, riportandosi alle deduzioni originarie.

Massime di principio

  • Il potere di revoca di contributi pubblici fondato sulla non veridicità delle dichiarazioni può essere esercitato soltanto dopo un effettivo controllo amministrativo e una valutazione autonoma delle risultanze istruttorie; il mero recepimento di un decreto di rinvio a giudizio non sostituisce l’accertamento della falsità.
  • La revoca di un beneficio per dichiarazione non veritiera richiede l’individuazione della specifica dichiarazione falsa e l’accertamento della sua difformità rispetto alla situazione reale; non è sufficiente attribuire al beneficiario una dichiarazione mai resa.
  • Quando la disciplina del contributo richiede che il personale sia effettivamente impiegato nel settore di riferimento, tale requisito non equivale a un obbligo di destinazione esclusiva, salvo che l’esclusività sia espressamente prevista dalla disciplina applicabile.
  • Anche qualora un bando preveda un requisito di impiego esclusivo del personale, la revoca motivata sulla falsità della dichiarazione è illegittima se l’Amministrazione non dimostra che il beneficiario abbia effettivamente reso una dichiarazione falsa su tale requisito.
  • L’annullamento delle revoche principali determina l’illegittimità derivata delle conseguenze sanzionatorie o escludenti fondate esclusivamente su quelle revoche, inclusa l’esclusione biennale da successive attribuzioni.
  • Non sussiste obbligo di integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri beneficiari inseriti in graduatoria quando l’eventuale annullamento dell’atto impugnato non incide sui loro contributi né sulla loro partecipazione al riparto delle risorse.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiBandi di finanziamento e graduatorieAutotutelaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneAutotutela decisoriaLegittimo affidamento

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