Cassazione Civile, Ordinanza n. 04745/2023 del 15/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dal diniego opposto dall'amministrazione finanziaria a un'istanza di rimborso delle addizionali provinciali alle accise sull'energia elettrica versate per l'anno 2010 e dichiarate nell'anno 2011. La società aveva presentato domanda di rimborso il 21 dicembre 2012, dopo la soppressione dell'addizionale disposta dal d.lgs. n. 68 del 2011 e in applicazione del d.m. 7 agosto 2012. La CTR aveva accolto l'appello dell'amministrazione ritenendo maturata la decadenza biennale dal momento in cui il credito era emerso nella dichiarazione relativa al 2009. In cassazione la società ha proposto cinque motivi: 1) omesso rilievo dell'inammissibilità dell'appello per mancato deposito della ricevuta di spedizione postale; 2) nullità della notificazione dell'appello per mancato rispetto del domicilio eletto; 3) violazione delle norme sulle accise e sul termine biennale di rimborso, sostenendo che il termine non decorresse dal pagamento originario ma dalla soppressione dell'addizionale; 4) omessa valutazione del fatto decisivo costituito dall'esercizio del credito; 5) violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la CTR disposto la restituzione di somme mai rimborsate.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il terzo motivo, che è stato considerato la ragione più liquida, e ha assorbito gli altri. Ha cassato la sentenza della CTR e, non essendovi ulteriori questioni di fatto da esaminare, ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso della società contribuente contro il diniego di rimborso. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate per la novità/asserita successività del consolidamento dell'orientamento giurisprudenziale richiamato.
Norme richiamate
art. 22, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato solo dal ricorrente come norma processuale per dedurre l'inammissibilità dell'appello per omesso deposito della ricevuta di spedizione.
art. 27 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato dal ricorrente nel primo motivo in relazione agli adempimenti processuali dell'appello tributario.
art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato dal ricorrente nel primo motivo per sostenere l'inammissibilità dell'appello per vizi del deposito/documentazione.
art. 330 c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo per contestare la ritualità della notificazione dell'appello.
art. 17 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato nel secondo motivo in tema di notificazione e domicilio eletto nel processo tributario.
art. 14, comma 2, d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
La Corte lo richiama come base del termine biennale per far valere gli indebiti in materia di accise sul consumo di energia elettrica.
art. 53 d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
Richiamato nel terzo motivo come disposizione del testo unico sulle accise, in collegamento alla disciplina del rimborso.
art. 56 d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
Richiamato nel terzo motivo come disposizione del testo unico sulle accise, senza che la Corte ne sviluppi un'autonoma interpretazione.
art. 18, comma 5, d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68
La Corte lo richiama quale norma che ha soppresso l'addizionale provinciale alle accise a decorrere dal 1 gennaio 2012.
d.m. 7 agosto 2012
Richiamato come atto applicativo del venir meno delle addizionali provinciali, rilevante per la tempestività della domanda di rimborso.
art. 112 c.p.c.
Richiamato nel quinto motivo per dedurre ultrapetizione della CTR nel disporre la restituzione di somme non rimborsate.
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Richiamato quale parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatto decisivo.
Massime di principio
- In materia di rimborso di accise o tributi analoghi, il termine decadenziale biennale decorre dal pagamento dell'imposta se la domanda restitutoria è fondata sulla primitiva operazione impositiva; decorre invece dal sopravvenire del fatto costitutivo che rende autonoma la pretesa di rimborso, quando la domanda si fonda proprio su tale evento successivo.
- La sopravvenuta abrogazione o soppressione del prelievo può costituire il fatto generatore della distinta pretesa restitutoria, con conseguente decorrenza del termine per richiedere il rimborso dal momento in cui la soppressione diviene efficace.
- Quando un motivo di ricorso risulta assorbente perché definisce in modo dirimente la questione di diritto, gli ulteriori motivi restano assorbiti e la Corte può decidere la controversia senza rinvio se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
- Il giudice di legittimità può compensare integralmente le spese quando l'orientamento giurisprudenziale decisivo si consolida solo successivamente alla proposizione del ricorso, incidendo sulla prevedibilità della soccombenza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 15 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04653/2023 del 15/02/2023
- ordinanza_civile · 15 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04654/2023 del 15/02/2023
- ordinanza_civile · 15 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04661/2023 del 15/02/2023
- ordinanza_civile · 15 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04662/2023 del 15/02/2023
- ordinanza_civile · 15 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04663/2023 del 15/02/2023
- ordinanza_civile · 15 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04664/2023 del 15/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →