Ordinanza n. 1433/2026 - Catania, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale della Polizia Locale recante sanzione e ordine di rimozione di un paletto installato senza autorizzazione su asserita strada pertinenziale
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il verbale della Polizia Locale di Taormina adottato per asserita violazione dell’art. 21, commi 1 e 4, del d.lgs. 285/1992, nella parte in cui sanziona l’installazione senza autorizzazione di un paletto, disponendone la rimozione. Ha inoltre chiesto la declaratoria della legittimità dell’installazione, sostenendo che il manufatto sarebbe collocato su area privata. Dal testo non risultano ulteriori motivi di illegittimità specificamente articolati.
La decisione
Dopo il passaggio della causa in decisione, il Presidente del Collegio ha segnalato l’opportunità della propria astensione ai sensi dell’art. 51, comma 2, c.p.c., avendo già dichiarato l’astensione nelle precedenti fasi del giudizio ai sensi dell’art. 51, comma 1, c.p.c., per ragioni non più sussistenti. Il TAR ha quindi rimesso la causa sul ruolo e disposto il rinvio alla pubblica udienza del 9 settembre 2026 per la decisione. Non è stata pronunciata alcuna decisione sulla legittimità del verbale, sull’ordine di rimozione o sulla domanda di declaratoria; le amministrazioni resistenti non risultano costituite. È stata ordinata alla Segreteria la comunicazione dell’ordinanza alle parti.
Norme richiamate
art. 21, commi 1 e 4, d.lgs. 285/1992
violazione dell’art. 21 co.1 e 4 d.lgs. 285/92
La disposizione è richiamata quale base normativa della contestazione contenuta nel verbale della Polizia Locale; il TAR non ne ha ancora valutato l’applicazione nel merito.
art. 51, comma 2, c.p.c.
il Presidente ha segnalato l’opportunità della sua astensione ex art. 51, co. 2, c.p.c.
Il richiamo ha determinato la rimessione della causa sul ruolo e il rinvio dell’udienza decisoria.
art. 51, comma 1, c.p.c.
si era già astenuto nelle precedenti fasi di questo giudizio ai sensi dell’art. 51, co. 1, c.p.c.
Il precedente atto di astensione del Presidente è indicato come elemento del contesto che ha condotto alla nuova valutazione sull’astensione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
La norma è richiamata a fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti private.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679
Il richiamo concorre a giustificare la tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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