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Sentenza

Sentenza n. 294/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'annullamento - della Determinazione n. 2844 del 15.10.2020 adottata dal Comune di Reggio Calabria e comunicata al ricorrente con pec del 16 marzo 2021; - di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso, collegato, precedente e consequenziale.

Giustizia amministrativa202100218

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione comunale che, pur dando atto dell'esito positivo del colloquio, ha negato l'assunzione mediante scorrimento di una graduatoria di altro ente

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la determinazione con cui il Comune di Reggio Calabria, nell'ambito della procedura per la copertura di un posto di dirigente di area tecnica mediante scorrimento di graduatorie di altri enti, ha comunicato l'esito positivo del colloquio ma ha ritenuto inutilizzabile la graduatoria del Comune di Narmi, approvata nel 2015, in ragione della cessazione della sua efficacia ai sensi dell'art. 1, comma 147, della legge n. 160/2019 e del mancato perfezionamento dell'assunzione entro il 30 settembre 2020, nonché dell'assenza dell'autorizzazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali prevista dall'art. 243 TUEL. Il testo dà atto della proposizione di plurimi motivi di doglianza, senza riportarne il contenuto. Il Comune ha eccepito l'irricevibilità del ricorso rispetto alla determinazione impugnata e, successivamente, ha rappresentato la sopravvenuta cancellazione del ricorrente dai propri ruoli organici, a seguito della vincita di un concorso presso l'Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria e del superamento del periodo di prova.

La decisione

Il TAR non ha esaminato nel merito la legittimità della determinazione impugnata né i motivi dedotti. Ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, interpretando la dichiarazione di rinuncia depositata dal nuovo difensore, non notificata nei termini rituali di almeno dieci giorni prima dell'udienza, come atto univoco dal quale desumere il venir meno dell'interesse alla decisione, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a. La decisione è stata motivata anche dal decorso del tempo e dal precedente rigetto dell'istanza cautelare, secondo quanto dichiarato dal ricorrente. Le spese di lite sono state compensate per giusti motivi, conformemente alla richiesta delle parti.

Norme richiamate

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    atto univoco da cui desumere la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente alla decisione

    La rinuncia non notificata nei termini rituali può essere valutata quale atto univoco idoneo a dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse, conducendo alla dichiarazione di improcedibilità del ricorso.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato quale disposizione relativa alla trattazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; il testo non ne esplicita ulteriormente l'applicazione.

  • art. 243 TUEL

    Richiamato nel provvedimento amministrativo impugnato quale base dell'autorizzazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali; il TAR non ne esamina il merito.

  • art. 1, comma 147, legge n. 160/2019

    Richiamato nel provvedimento impugnato quale disciplina della durata dell'efficacia delle graduatorie; la questione non è stata esaminata per l'improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La dichiarazione di rinuncia al ricorso non notificata nei termini rituali può essere valorizzata dal giudice, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., come atto univoco dal quale desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, con conseguente improcedibilità del giudizio.
  • Quando il ricorrente dichiara che, per il decorso del tempo e per il rigetto della domanda cautelare, è venuto meno il proprio interesse alla decisione, e tale dichiarazione è univocamente confermata dal comportamento processuale, il giudice può dichiarare l'improcedibilità senza esaminare i motivi di merito.
  • La sopravvenuta perdita dell'interesse alla decisione impedisce l'esame della legittimità dell'atto impugnato e comporta la definizione del giudizio in rito; le spese possono essere compensate quando sussistono giusti motivi e le parti ne fanno richiesta.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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