Sentenza n. 1003/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 1425/2025 del Tribunale ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, passata in giudicato per mancata impugnazione. La sentenza aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditare complessivamente euro 1.500,00, pari a euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2022/2023 e 2023/2024, sulla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente prevista dall’art. 1, comma 121, l. 107/2015. Nonostante la notificazione del titolo esecutivo il 12 novembre 2025, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione alla pronuncia. La ricorrente ha inoltre dedotto il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997, e ha chiesto la condanna del Ministero all’adempimento, nonché, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro era stata regolarmente notificata al Ministero, era passata in giudicato e non risultava eseguita. Era inoltre inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, sicché sussistevano i presupposti per l’ottemperanza. Il Ministero è stato condannato a dare piena e completa esecuzione alla sentenza, riconoscendo alla ricorrente il beneficio della Carta elettronica del docente per gli anni indicati nel titolo, entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Per il caso di persistente inadempimento, il TAR ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega a un altro dirigente, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà utilizzare il pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto dipendente dell’Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato altresì condannato al pagamento di euro 800,00 per le spese del giudizio, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Consentono di proporre il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi nei confronti dell’amministrazione.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione
Prevede il beneficio economico riconosciuto alla docente nel giudicato posto in esecuzione.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato [...] completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente al creditore di agire per l’esecuzione nei confronti dell’amministrazione statale.
art. 14, comma 2, d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997
pagamento in conto sospeso
Consente, in caso di incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio, il ricorso al pagamento in conto sospeso per dare esecuzione all’obbligazione derivante dal titolo esecutivo.
art. 74 c.p.a.
La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile nei confronti di un’amministrazione statale quando un titolo giudiziale esecutivo, anche formato davanti al giudice ordinario, sia passato in giudicato e l’amministrazione non vi abbia dato esecuzione.
- La notificazione del titolo esecutivo e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 costituiscono presupposti per l’esecuzione nei confronti dell’amministrazione statale dell’obbligo giudizialmente accertato.
- In sede di ottemperanza il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di eseguire integralmente il giudicato entro un termine predeterminato e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento.
- Il commissario ad acta nominato per l’esecuzione del giudicato può essere individuato in un dirigente dell’amministrazione inadempiente, anche con facoltà di delega, e può ricorrere al pagamento in conto sospeso nei limiti previsti dalla disciplina applicabile quando manchino fondi nei pertinenti capitoli di bilancio.
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