Cassazione Civile, Ordinanza n. 22501/2022 del 18/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce dalla vendita di un appartamento con due posti auto scoperti. In primo grado la domanda degli acquirenti, che chiedevano riduzione del prezzo e risarcimento per la minore utilità dei beni acquistati, era stata respinta; in appello, invece, la corte territoriale aveva ritenuto che i posti auto fossero stati venduti come beni autonomi e funzionalmente accessibili, ma in realtà privi di accesso carraio, qualificando la vicenda come vendita di aliud pro alio, superando l'eccezione di prescrizione e condannando il venditore alla restituzione del prezzo dei due posti auto e al risarcimento dei danni. Il ricorso per cassazione è stato proposto denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1497, 1492, 1494 e 1495 c.c., sostenendo che dall'atto di vendita emergeva un unico contratto relativo all'appartamento e ai due posti auto e che la separata individuazione catastale e lo scorporo del prezzo erano stati effettuati solo per ragioni fiscali; quindi la corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto sussistente un'autonoma vendita dei posti auto e la conseguente figura dell'aliud pro alio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che la censura, formalmente prospettata come violazione di legge, in realtà contestava la ricostruzione dei fatti e l'interpretazione delle risultanze contrattuali e istruttorie compiuta dal giudice di merito. Ha osservato che la corte d'appello aveva dato una motivazione logica e plausibile dell'autonomia funzionale dei posti auto, valorizzando l'indicazione di un prezzo autonomo, l'individuazione catastale distinta, le planimetrie allegate e la previsione di accesso mediante servitù di passo. Poiché il motivo mirava a ottenere una nuova valutazione del merito, la Cassazione lo ha ritenuto estraneo al giudizio di legittimità. Il ricorso è stato quindi rigettato nel dispositivo, con condanna del ricorrente alle spese in favore dei controricorrenti e con obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 1497 c.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere che la vendita non integrasse aliud pro alio, ma la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché il motivo è inammissibile
art. 1492 c.c.
richiamato dal ricorrente insieme agli altri articoli sulla garanzia per vizi/evizione; non esaminato nel merito per la natura fattuale della censura
art. 1494 c.c.
richiamato dal ricorrente; la Corte non ne affronta l'applicazione sostanziale
art. 1495 c.c.
richiamato dal ricorrente; la Corte non ne affronta l'applicazione sostanziale
art. 360 n. 3 c.p.c.
la Corte ribadisce che il vizio di violazione di legge riguarda l'erronea ricognizione della fattispecie astratta e non la contestazione della ricostruzione del fatto
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002
richiamato per disporre il raddoppio del contributo unificato in presenza dei presupposti processuali
Massime di principio
- Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge è configurabile solo quando la sentenza abbia erroneamente ricondotto la fattispecie concreta alla norma astratta; non è invece ammissibile quando la censura miri, sotto tale veste, a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove.
- In cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio o una diversa interpretazione degli elementi contrattuali rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, se la motivazione è plausibile e logica.
- Nella vendita, la qualificazione come aliud pro alio può desumersi dall'autonomia funzionale del bene trasferito e dalla sua inidoneità a svolgere la funzione essenziale pattuita tra le parti, purché tale conclusione sia sorretta da specifici elementi contrattuali e fattuali.
- Quando il contratto indichi un prezzo autonomo, un distinto identificativo catastale e preveda un accesso funzionale specifico, il giudice di merito può inferire che le parti abbiano inteso stipulare più atti negoziali collegati ma autonomi.
- La mera deduzione di un errore nella lettura dell'atto o delle risultanze di causa non integra di per sé un vizio di legittimità, se la censura si risolve in una richiesta di rivalutazione del merito.
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