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Sentenza

Sentenza n. 13853/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento previa concessione di idonee misure cautelari, del giudizio collegiale di non abilitazione conseguito in data 27.02.2026, nell’ambito della procedura di rivalutazione della domanda presentata in esecuzione della sentenza Tar Lazio, IV Quater, n. 19786/2025, per l’abilitazione scientifica nazionale a professore universitario di prima fascia e seconda fascia nel settore concorsuale 01/B1 – Informatica; del verbale n. 3 del 27.02.206, nella parte in cui la Commissione ha giudicato non idoneo il ricorrente ai fini dell’abilitazione scientifica nazionale a professore universitario di prima fascia e seconda fascia nel settore concorsuale 01/B1 – Informatica; del verbale n. 2 del 24.02.206, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi del ricorrente; del verbale n. 1 del 09.02.206, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi del ricorrente; dei giudizi individuali di non idoneità espressi nei confronti del ricorrente dalla Commissione per l'Abilitazione Scientifica Nazionale a professore universitario di seconda fascia nel settore concorsuale 01/B1 – Informatica; di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente. E PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., mediante l’adozione di un provvedimento che disponga l’annullamento dei provvedimenti impugnati e la conseguente attribuzione al ricorrente dell’Abilitazione Scientifica Nazionale, e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua. NONCHÈ PER L’OTTEMPERANZA alla sentenza del T.A.R. Lazio - Roma, Sez. IV-Quater, n. 19786 del 7 novembre 2025, resa nel giudizio iscritto sub R.G. n. 1156/2025, con le modalità oggetto di domanda; E LA NOMINA, SIN D’ORA, DI UN COMMISSARIO AD ACTA che, in caso di perdurante inerzia di controparte, agisca in luogo della PP.AA. inadempienti.

Giustizia amministrativa202605454

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: giudizio collegiale di non abilitazione e relativi verbali e giudizi individuali adottati all'esito del riesame disposto da una precedente sentenza del TAR

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il nuovo giudizio collegiale di non abilitazione conseguito nell'ambito della rivalutazione della domanda ASN, chiedendo anche l'ottemperanza alla precedente sentenza di annullamento, il risarcimento in forma specifica e la nomina di un commissario ad acta. Ha dedotto, anzitutto, l'illegittima valutazione del titolo D, relativo alla responsabilità scientifica per progetti di ricerca nazionali o internazionali ammessi al finanziamento mediante bandi competitivi con revisione tra pari. Secondo il ricorrente, la nuova Commissione avrebbe reiterato i vizi già censurati, omettendo di esaminare effettivamente i progetti Google DNI e STARTS e limitandosi a motivazioni apodittiche; inoltre, la mancata valorizzazione dei medesimi progetti anche ai fini del titolo D sarebbe stata contraddittoria rispetto al loro riconoscimento in altra procedura ASN. Ha poi contestato la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, sostenendo che i giudizi individuali si sarebbero limitati a descrivere i lavori senza esplicitare il collegamento tra tali descrizioni e le conclusioni negative in ordine a qualità, originalità, innovatività, rigore metodologico, collocazione editoriale e rilevanza scientifica. Ha denunciato inoltre l'uso di formule standardizzate e il riferimento non verificabile a sistemi bibliometrici e banche dati, deducendo la violazione e l'elusione del giudicato precedente e la nullità degli atti ai sensi degli artt. 112 e 114 c.p.a. e dell'art. 21-septies l. 241/1990. L'Amministrazione ha sostenuto che la precedente sentenza aveva imposto soltanto un nuovo esercizio della discrezionalità tecnica, senza vincolare l'esito, e che la nuova Commissione aveva correttamente rivalutato titoli e pubblicazioni. Ha inoltre dedotto l'irrilevanza del titolo D, poiché il candidato era stato riconosciuto in possesso dei titoli B, C e I, e la legittimità della valutazione negativa complessiva delle pubblicazioni.

La decisione

Il TAR ha qualificato la domanda prevalentemente come giudizio di ottemperanza, applicando il rito camerale, e ha respinto il ricorso. Ha chiarito che la precedente sentenza aveva annullato il giudizio originario per motivazione assertiva e insufficiente, senza accertare il diritto del candidato all'abilitazione né consumare la discrezionalità tecnica della Commissione; pertanto, il giudicato imponeva una rivalutazione effettiva e adeguatamente motivata, ma non il riconoscimento del titolo D o un esito positivo sulle pubblicazioni. Quanto al titolo D, il Collegio ha ritenuto fondata la censura: la Commissione non poteva escludere la valutabilità del progetto STARTS soltanto perché già utilizzato ai fini del titolo C, poiché i due titoli hanno oggetti diversi. Il titolo C riguarda la responsabilità in studi, ricerche o contratti affidati da istituzioni qualificate; il titolo D riguarda invece la responsabilità scientifica all'interno di progetti nazionali o internazionali selezionati mediante bandi competitivi con peer review. La Commissione avrebbe dovuto verificare autonomamente i requisiti del titolo D. Tuttavia, tale vizio è stato ritenuto privo di interesse concreto, perché il candidato risultava già in possesso dei titoli B, C e I e l'esito negativo dipendeva esclusivamente dalla valutazione della produzione scientifica. Quanto alle pubblicazioni, il TAR ha ritenuto adeguata la nuova motivazione. La Commissione aveva esaminato individualmente le dodici pubblicazioni, descrivendone il contenuto e valutandole in relazione a coerenza, apporto individuale, qualità, originalità, rigore metodologico, innovatività, collocazione editoriale e rilevanza scientifica. Le ragioni negative erano state ancorate a elementi concreti, tra cui l'elevato numero di autori, il carattere meramente applicativo di alcuni lavori, la carenza di innovatività metodologica, l'assenza di adeguata validazione sperimentale, la collocazione editoriale non qualificata e il limitato numero di citazioni. Il giudizio collegiale poteva legittimamente rinviare ai giudizi individuali, trattandosi di momenti integrati del procedimento valutativo, e le formule ricorrenti non erano illegittime perché inserite in un apparato motivazionale complessivo e individualizzato. Il riferimento a banche dati e sistemi bibliometrici comunemente utilizzati era ritenuto sufficiente, essendo collegato alle singole pubblicazioni. La valutazione complessiva della maturità scientifica rientrava nella discrezionalità tecnica della Commissione e non poteva essere sostituita da quella giudiziale in assenza di manifesta illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, travisamento o carenza motivazionale. Il ricorso è stato quindi rigettato; le spese sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità e della parziale fondatezza della censura sul titolo D.

Norme richiamate

  • art. 16 l. 240/2010

    Costituisce la base legislativa della procedura di Abilitazione Scientifica Nazionale e dei relativi criteri di valutazione.

  • art. 3 D.M. 120/2016

    Richiamato quale parametro normativo per la valutazione dei titoli nell'ambito della procedura ASN.

  • art. 4 D.M. 120/2016

    Individua i criteri qualitativi rilevanti per la valutazione delle pubblicazioni, tra cui qualità, originalità, innovatività, rigore metodologico, collocazione editoriale e rilevanza scientifica.

  • art. 7 D.M. 120/2016

    Rilevante per la valutazione della produzione scientifica e per l'esito negativo della procedura, nonostante il possesso dei titoli minimi.

  • art. 8, comma 6, d.P.R. 95/2016

    Richiamato quale parametro della procedura di rivalutazione e dei criteri applicabili dalla Commissione.

  • artt. 112 e 114 c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza e i poteri del giudice nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto non è stata ravvisata un'elusione sostanziale della precedente sentenza quanto alla valutazione delle pubblicazioni.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    Invocato dal ricorrente per sostenere la nullità degli atti elusivi del giudicato; la domanda non è stata accolta.

  • art. 30 c.p.a.

    Invocato per il risarcimento in forma specifica, non riconosciuto in ragione del rigetto della domanda principale.

Massime di principio

  • Quando una sentenza annulla un giudizio ASN per difetto di motivazione senza accertare il diritto del candidato all'abilitazione né consumare la discrezionalità tecnica della Commissione, il giudicato impone una nuova valutazione effettiva e adeguatamente motivata, ma non predetermina l'esito della procedura.
  • I titoli ASN che valorizzano, rispettivamente, la responsabilità in studi o ricerche affidati da istituzioni qualificate e la responsabilità scientifica in progetti nazionali o internazionali selezionati mediante bandi competitivi con peer review hanno oggetto distinto e possono riferirsi alla medesima esperienza materiale; la Commissione deve quindi verificare autonomamente i requisiti propri di ciascun titolo e non può escludere la valutazione di un titolo soltanto perché il progetto è stato già considerato ai fini di un altro titolo.
  • Nelle procedure ASN, la valutazione delle pubblicazioni è espressione di discrezionalità tecnica e non si risolve in un conteggio aritmetico dei lavori positivi o negativi, ma in un giudizio complessivo sulla maturità scientifica del candidato, sindacabile solo per manifesta illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, travisamento, erroneità fattuale o carenza motivazionale.
  • Il giudizio collegiale ASN può legittimamente integrare e sintetizzare i giudizi individuali mediante motivazione per relationem, quando questi ultimi contengano una disamina conoscibile e individualizzata delle pubblicazioni e consentano di ricostruire il percorso logico-tecnico seguito dalla Commissione.
  • Formule valutative ricorrenti come insufficiente qualità, rilevanza o collocazione editoriale non determinano di per sé l'illegittimità del giudizio, se sono inserite in un apparato motivazionale che le collega a elementi concreti, quali numero di autori, carattere applicativo, assenza di validazione sperimentale, classificazione editoriale e impatto citazionale.
  • Il vizio relativo alla mancata rivalutazione di un titolo è privo di interesse concreto quando quel titolo non incide causalmente sull'esito finale della procedura, già sorretto autonomamente da una valutazione negativa della produzione scientifica.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciAppelloGiudizio di ottemperanza
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneEffetto conformativo e riedizione del potereOttemperanza e commissario ad acta

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