Sentenza n. 6494/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio/inadempimento serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, nel procedimento iniziato con istanza presentata telematicamente dal ricorrente nel mese di febbraio del 2025 e non concluso
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza di riconoscimento di un titolo abilitante per il sostegno conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sulla domanda telematica presentata il 27 febbraio 2025 per il riconoscimento, ai fini dell'esercizio della professione docente, del titolo di formazione e abilitazione per il sostegno conseguito in Spagna, Stato membro dell'Unione europea. Ha dedotto la scadenza del termine di conclusione del procedimento, individuato nel combinato disposto dell'art. 2 l. 241/1990 e dell'art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. 206/2007, senza l'adozione di un provvedimento espresso. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti del silenzio-inadempimento: presentazione di una formale istanza e scadenza del termine previsto per la conclusione del procedimento senza pronuncia dell'amministrazione. Il Ministero è individuato quale autorità competente ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 206/2007, nella denominazione assunta dopo il riordino ministeriale. Il Collegio ha interpretato l'art. 16 d.lgs. 206/2007 nel senso che l'autorità deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, richiedere integrazioni; il provvedimento sul riconoscimento deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. Ne deriva un termine massimo complessivo di quattro mesi qualora siano richieste integrazioni. Poiché alla data del ricorso non risultava adottato alcun provvedimento espresso, il TAR ha accertato l'inadempimento e ordinato al Ministero di provvedere entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza, tenendo conto della natura massiva dei procedimenti. Per l'ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il responsabile della struttura ministeriale competente, con facoltà di delega, assegnandogli 90 giorni dalla scadenza del termine ministeriale. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 500 euro per spese di lite, oltre accessori.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Disciplinano l'azione avverso il silenzio e consentono al giudice di ordinare all'amministrazione di provvedere quando sussiste l'obbligo di concludere il procedimento.
art. 2 l. 241/1990
Impone all'amministrazione di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso entro il termine previsto.
art. 5 d.lgs. 206/2007
Individua l'autorità competente per il riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea; tale competenza è riferita al Ministero dell'Istruzione e del Merito dopo il riordino ministeriale.
art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
L'autorità deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e può richiedere le integrazioni necessarie.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato
Il provvedimento conclusivo sul riconoscimento deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; considerando anche il termine per la verifica documentale e l'eventuale richiesta di integrazioni, il termine massimo complessivo può arrivare a quattro mesi.
art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 604/2022
Ha determinato la denominazione di Ministero dell'Istruzione e del Merito, subentrato al soppresso Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca quale autorità competente.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, l'obbligo dell'amministrazione di provvedere sussiste quando il privato abbia presentato una formale istanza e sia scaduto il termine per la conclusione del procedimento senza l'adozione di un provvedimento espresso.
- Nel procedimento di riconoscimento di titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in un altro Stato membro dell'Unione europea, l'autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, ove necessario, richiedere integrazioni; il provvedimento sul riconoscimento deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa.
- Il termine complessivo per concludere il procedimento di riconoscimento dei titoli può arrivare a quattro mesi quando l'autorità eserciti il potere di richiedere le necessarie integrazioni documentali.
- Accertato il silenzio-inadempimento, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine assegnato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- La natura massiva dei procedimenti amministrativi può essere considerata dal giudice nella determinazione del termine assegnato all'amministrazione per provvedere, senza escludere l'obbligo di conclusione del procedimento.
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