Sentenza n. 750/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’annullamento - del provvedimento prot. n. -OMISSIS-con il quale la Prefettura di -OMISSIS-ha disposto la revoca della licenza n. -OMISSIS- rilasciata in data -OMISSIS-; - della nota prot. n. -OMISSIS-, recante la comunicazione dei motivi ostativi; - dell’informativa della Questura di -OMISSIS-richiamata nel provvedimento di revoca; - delle informative del Commissariato di P.S. e della Stazione Carabinieri di -OMISSIS- richiamate nel provvedimento di revoca; - della nota della Stazione Carabinieri di -OMISSIS- dell’-OMISSIS- richiamata nel provvedimento di revoca; - di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati, consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca prefettizia della licenza per la minuta vendita di materiale esplodente, unitamente agli atti istruttori e alla comunicazione dei motivi ostativi
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, titolare di una licenza periodicamente rinnovata per la minuta vendita di materiale esplodente della IV e V categoria, ha impugnato la revoca disposta dalla Prefettura dopo una nuova istanza di rinnovo. L'Amministrazione aveva richiamato diverse segnalazioni relative a violazioni della disciplina sulla vendita di sostanze esplodenti, precedenti diffide e una sospensione della licenza, nonché i rapporti della ricorrente con un fratello gravato da numerosi precedenti penali e di polizia. La ricorrente ha dedotto: violazione degli artt. 10 e 10-bis l. 241/1990 e del giusto procedimento, per l'omessa considerazione delle controdeduzioni; difetto di istruttoria e di motivazione; mancanza dei presupposti per la revoca ai sensi del T.U.L.P.S.; travisamento ed erronea valutazione delle segnalazioni, anche in ragione di archiviazioni o pendenze dei procedimenti penali; irrilevanza dei precedenti dei familiari non conviventi; contraddittorietà rispetto ai precedenti rinnovi della licenza. È stata inoltre contestata l'affidabilità della prognosi di possibile abuso della licenza.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e confermato la revoca della licenza. Ha ritenuto che il provvedimento consentisse di ricostruire chiaramente il percorso logico-giuridico dell'Amministrazione, fondato sull'insieme delle segnalazioni relative a violazioni specifiche della disciplina sulla vendita di sostanze esplodenti, sulle precedenti diffide e sospensioni e sui rapporti con il fratello gravato da rilevanti precedenti. Tali elementi sono stati ritenuti idonei a fondare una prognosi di scarsa affidabilità e di possibile abuso dell'autorizzazione. Il giudice ha precisato che la valutazione prefettizia è ampiamente discrezionale e di natura tecnico-prognostica: non richiede la certezza propria dell'accertamento penale, ma un attendibile grado di verosimiglianza, secondo il criterio del più probabile che non. Il sindacato giurisdizionale deve tuttavia essere pieno sui fatti posti a fondamento dell'atto e verificare l'attendibilità tecnica, la ragionevolezza e la proporzionalità della prognosi, nei limiti dell'opinabilità della valutazione. Nel caso concreto non sono state ravvisate carenze istruttorie o motivazionali, né irragionevolezza o sproporzione. Gli esiti dei procedimenti penali, comprese le richieste di archiviazione, non vincolano l'Amministrazione, poiché le valutazioni penali e quelle preventive di pubblica sicurezza sono autonome; il giudice ha inoltre osservato che l'archiviazione per particolare tenuità presuppone l'accertamento della commissione del fatto. È stata esclusa la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, non applicabile a un procedimento d'ufficio attivato dalla Prefettura nell'esercizio dei poteri previsti dall'art. 11 T.U.L.P.S.; la ricorrente era comunque stata informata dell'avvio del procedimento. La precedente concessione o il rinnovo della licenza non impedivano una nuova valutazione, poiché le condotte erano proseguite nonostante le diffide. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali, liquidate in € 1.500, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 10 l. 241/1990
L'Amministrazione deve considerare le memorie e osservazioni presentate dall'interessato nel procedimento; nel caso concreto il TAR non ha ravvisato un difetto rilevante di considerazione delle controdeduzioni.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto non si applica al procedimento d'ufficio di revoca della licenza attivato dalla Prefettura nell'esercizio dei poteri di pubblica sicurezza.
art. 11 T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931)
Costituisce la base del potere prefettizio di rivalutare la permanenza dei requisiti di affidabilità e di adottare misure sulle autorizzazioni di polizia quando emerga il pericolo di abuso.
art. 17 T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931)
Richiamato tra gli elementi delle segnalazioni relative a violazioni della disciplina sulle autorizzazioni e sulla vendita di materiale esplodente.
art. 39 T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931)
Richiamato dalla ricorrente nel quadro delle disposizioni disciplinanti i requisiti e i poteri in materia di autorizzazioni di polizia.
art. 43 T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931)
Richiamato dalla ricorrente tra le norme che disciplinano i presupposti delle autorizzazioni di polizia.
art. 138 T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931)
Richiamato dalla ricorrente nel quadro normativo della controversia.
art. 55 T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931)
La violazione specifica della normativa sulla vendita di materiale esplodente costituisce uno degli elementi valutabili nella prognosi di affidabilità.
art. 33, comma 3, d.lgs. 123/2015
Le violazioni della disciplina relativa alla vendita di prodotti esplodenti possono concorrere, insieme agli altri elementi, a fondare la revoca dell'autorizzazione.
art. 484 c.p.
La segnalazione relativa a falsità in registri e notificazioni è stata valutata come elemento del quadro complessivo, indipendentemente dall'autonomia dell'accertamento penale.
art. 640 c.p.
La segnalazione per truffa è stata considerata nel quadro istruttorio, senza che l'archiviazione penale imponesse una diversa valutazione amministrativa.
art. 97 Cost.
Il principio di proporzionalità è ricondotto anche al principio costituzionale di buon andamento dell'amministrazione.
Massime di principio
- La revoca di una licenza di pubblica sicurezza relativa alla vendita o detenzione di materiale esplodente può fondarsi su una valutazione complessiva e prognostica dell'affidabilità dell'interessato, considerando anche violazioni amministrative o penali connesse proprio all'attività autorizzata, precedenti diffide o sospensioni e ulteriori elementi sintomatici di possibile abuso.
- La prognosi prefettizia sul pericolo di abuso di una licenza di pubblica sicurezza non richiede la certezza oltre ogni ragionevole dubbio propria dell'accertamento penale, ma un attendibile grado di verosimiglianza, valutato secondo il criterio del più probabile che non.
- Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecnico-discrezionali di pubblica sicurezza deve consentire l'accesso pieno ai fatti posti a fondamento dell'atto e verificare l'attendibilità tecnica, la ragionevolezza e la proporzionalità della prognosi amministrativa, pur rispettando l'oggettivo margine di opinabilità.
- Le valutazioni preventive dell'autorità di pubblica sicurezza sono autonome rispetto agli esiti dei procedimenti penali: l'archiviazione o la pendenza del procedimento penale non impediscono, di per sé, la considerazione amministrativa dei fatti come elementi della prognosi di inaffidabilità.
- L'art. 10-bis l. 241/1990 non si applica al provvedimento finale di revoca adottato d'ufficio dalla Prefettura nell'esercizio dei poteri di pubblica sicurezza; la precedente concessione o il rinnovo dell'autorizzazione non precludono una nuova valutazione quando emergano ulteriori elementi o la reiterazione di condotte irregolari nonostante diffide.
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