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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22278/2024 del 03/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la revisione della condanna per truffa aggravata (art. 640 e 61 n.7 c.p.), sostenendo che una successiva riforma normativa ha reso quel reato procedibile a querela di parte. Avendo poi rimesso la querela prima del formarsi del giudicato formale, ha dedotto che la nuova disciplina favorevole alla non procedibilità d'ufficio avrebbe dovuto prevalere anche sul giudicato, per ragioni di proporzione e di tutela della libertà personale (art. 27 Cost., art. 49 CDFUE, art. 7 CEDU), configurando così un presupposto per la revisione della sentenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'unica ipotesi applicabile fosse la revisione ex art. 630 cod. proc. pen., lett. c), che richiede "nuove prove" dopo la condanna; la modifica della procedibilità intervenuta dopo il passaggio in giudicato non è "prova nuova" e quindi non legittima la revisione. La Corte ha inoltre richiamato il principio consolidato secondo cui le modifiche favorevoli della procedibilità si applicano ai procedimenti ancora pendenti, non ai giudicati già formatisi. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende (art. 616 cod. proc. pen.).

Norme richiamate

  • art. 2 cod. pen.

    Riferito come principio di applicazione della legge penale nel tempo: le modifiche favorevoli si applicano, ma la Corte precisa che ciò vale per procedimenti pendenti e non per giudicati già formatisi.

  • art. 3 Cost.

    Citato a sostegno delle censure di legittimità costituzionale sollevate dal ricorrente, senza però indurre la Corte a ritenere il mutamento normativo idoneo a integrare "prova nuova" per la revisione.

  • art. 27 Cost.

    Richiamato nella deduzione del ricorrente in tema di tutela della libertà personale rispetto al giudicato; la Corte non riconosce prevalenza del diritto alla libertà sull'intangibilità del giudicato nel caso di riforma normativa sopravvenuta.

  • art. 49 CDFUE

    Invocato dal ricorrente per il principio di proporzione; la Corte non ritiene che il principio unionale trasformi la riforma di procedibilità in "prova nuova" utile alla revisione del giudicato.

  • art. 7 CEDU

    Citato nei riferimenti ai diritti europei (divieto di retroattività e proporzione della pena); la Corte non ha ritenuto che potesse imporsi l'apertura della revisione del giudicato sulla base della riforma della procedibilità.

  • art. 640 cod. pen.

    Norma sostanziale del reato di truffa; la modifica successiva che ha alterato la procedibilità del reato è stata ritenuta incapace di costituire nuova prova per la revisione.

  • art. 61 n. 7 cod. pen.

    Circostanza aggravante applicata nella condanna; menzionata nel quadro del titolo di reato oggetto del giudicato.

  • art. 630 cod. proc. pen., lett. c)

    "se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto a norma dell'art. 631"

    La Corte interpreta questa disposizione restrittivamente: solo "nuove prove" suscettibili di dimostrare l'innocenza o l'inesistenza del reato legittimano la revisione; una modifica legislativa sulla procedibilità non rientra nel concetto di prova nuova.

  • art. 631 cod. proc. pen.

    Richiamato come norma di riferimento per gli effetti che le "nuove prove" devono dimostrare per ottenere la revisione (proscioglimento); usato a supporto dell'interpretazione restrittiva dell'art. 630.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma prevista per l'emanazione della decisione di inammissibilità: applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La modifica legislativa intervenuta dopo il passaggio in giudicato non costituisce "prova nuova" ai sensi dell'art. 630 c.p.p. e quindi non è, di per sé, motivo di revisione del giudicato penale.
  • Le riforme favorevoli alla posizione dell'imputato (es. cambiamenti sulla procedibilità) si applicano ai procedimenti ancora pendenti alla data di entrata in vigore della norma, ma non mutano i giudicati già formatisi.
  • L'istituto della revisione è eccezionale e tassativamente regolato: la sua apertura richiede fatti o prove nuovi espressamente contemplati dalla legge, non il mero mutamento della disciplina processuale o sostanziale intervenuto successivamente.
  • La tutela dei diritti fondamentali (es. libertà personale, principi europei di proporzione) non consente automaticamente di sovvertire l'intangibilità del giudicato; occorre che la situazione rientri nelle fattispecie legali che autorizzano la revisione.
  • Presentare un ricorso in cassazione per questioni simili può comportare condanne alle spese processuali e sanzioni pecuniarie se ritenuto inammissibile; valutare preventivamente i presupposti materiali della revisione prima di proporre impugnazioni straordinarie.

Testo integrale

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