Ordinanza n. 27/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento: - della determina del Dirigente dell'ARCEA iscritta in data -OMISSIS- al n. -OMISSIS- del registro delle determine, avente ad oggetto autorizzazione all'iscrizione nel registro debitori dell'azienda -OMISSIS-, a seguito di informazione antimafia interdittiva, con cui è stato determinato “di dare atto della decadenza del beneficio richiesto ed ottenuto dall'azienda in oggetto e di autorizzare, per l'effetto, l'iscrizione nel Registro Debitori per un importo pari a -OMISSIS- euro in quanto somme erogate da restituire al bilancio comunitario”; - della nota dell'ARCEA del 18 settembre 2025, prot. n. -OMISSIS-, ad oggetto “Richiesta restituzione somme - -OMISSIS- -OMISSIS- - Domanda Unica campagne -OMISSIS-”, con la quale è stata chiesta al ricorrente la restituzione dell'importo complessivo di €-OMISSIS-, quale contributo erogato da ARCEA; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determina di decadenza da un beneficio e iscrizione nel Registro Debitori a seguito di informazione antimafia interdittiva, nonché richiesta di restituzione delle somme erogate
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa agricola)
Prevale il privato
La controversia
Il titolare di un'azienda agricola ha impugnato la determina con cui ARCEA, a seguito di informazione antimafia interdittiva, ha dichiarato la decadenza dal beneficio ottenuto e autorizzato l'iscrizione dell'impresa nel Registro Debitori per le somme da restituire al bilancio comunitario. È stata inoltre impugnata la successiva nota con cui l'Agenzia ha richiesto la restituzione dell'importo complessivo del contributo erogato, oltre agli atti presupposti, consequenziali e connessi. Il ricorrente ha proposto domanda cautelare di sospensione. L'ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di ricorso, limitandosi a rilevare che le ragioni dedotte necessitano di un compiuto approfondimento in sede di merito, da svolgersi congiuntamente al ricorso proposto contro l'interdittiva antimafia.
La decisione
Il TAR ha accolto parzialmente la domanda cautelare. Ha ritenuto necessario approfondire nel merito le censure dedotte, anche in coordinamento con il giudizio contro l'informazione antimafia interdittiva. Nella fase cautelare ha tuttavia lasciato ferma la decadenza dal beneficio e ha sospeso esclusivamente l'efficacia del provvedimento recante la richiesta di restituzione delle somme erogate, ritenendo prevalente l'esigenza di evitare il grave pregiudizio economico che il recupero immediato avrebbe potuto arrecare all'impresa, con effetti irreparabili. Ha fissato l'udienza pubblica per la trattazione di merito al 22 aprile 2026 e ha compensato le spese della fase cautelare in ragione dell'accoglimento solo parziale dell'istanza.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; sulla base di tale disposizione il TAR ha sospeso parzialmente l'efficacia dell'atto impugnato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente e dell'impresa.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando le censure contro la decadenza da un beneficio pubblico e il conseguente recupero delle somme richiedono un approfondimento incompatibile con la fase interinale, il giudice può rinviare l'esame compiuto al merito e adottare una tutela provvisoria limitata agli effetti economicamente più pregiudizievoli.
- La sospensione cautelare può essere disposta parzialmente: il giudice può mantenere ferma la decadenza dal beneficio e sospendere soltanto la richiesta di restituzione delle somme già erogate, quando il recupero immediato rischi di produrre un grave pregiudizio economico potenzialmente irreparabile per l'impresa.
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