Cassazione Civile, Ordinanza n. 03636/2023 del 07/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda la richiesta dell'INPS di ripetere somme che assume indebitamente corrisposte a un proprio dipendente trasferito da altro ente a seguito di mobilità volontaria, a titolo di assegno ad personam riassorbibile, pari alla differenza tra la retribuzione percepita presso l'ente di origine e quella dovuta presso l'ente di destinazione. I giudici di merito avevano rigettato la domanda ritenendo decorso il termine di prescrizione decennale già al momento del primo sollecito dell'Istituto. In cassazione l'INPS deduceva, con due motivi connessi, violazione degli artt. 2935 e 2033 c.c. e degli artt. 38 e 39 del CCNL 2006-2009, nonché degli artt. 1362 e 1363 c.c., sostenendo che la prescrizione dovesse decorrere non già dalla data indicata dai giudici di merito, ma dalla scadenza del termine annuale concordato in sede di verbali d'intesa dell'11.10.2007, ovvero al più dalla fine del periodo di proroga, perché fino ad allora il recupero sarebbe rimasto sospeso in attesa della regolamentazione contrattuale della mobilità inter-enti e del trattamento economico del personale trasferito. L'Istituto sosteneva quindi che, avendo inviato il primo sollecito nel febbraio 2018, il credito non fosse ancora prescritto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i motivi di ricorso per difetto di specificità e perché diretti, in sostanza, a una rivalutazione del merito. Ha rilevato che l'INPS non aveva trascritto né prodotto, né comunque localizzato, i verbali d'intesa sui quali fondava la propria tesi sulla decorrenza della prescrizione; quanto al secondo motivo, ha osservato inoltre che la controversia era assistita da doppia conforme e che i giudici di merito avevano già esaminato puntualmente le circostanze dedotte. In concreto, pur formulando censure di violazione di legge, il ricorso mirava a ottenere una nuova valutazione dei fatti e dell'interpretazione degli accordi, operazione non consentita in sede di legittimità. Il dispositivo, tuttavia, riporta la formula "rigetta il ricorso"; la motivazione, però, chiarisce che il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna dell'INPS alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2935 c.c.
La decorrenza della prescrizione va collegata al momento in cui il diritto può essere fatto valere; la censura dell'INPS è stata ritenuta inammissibile perché pretendeva una diversa ricostruzione fattuale e documentale della data iniziale.
art. 2033 c.c.
La domanda riguardava la ripetizione di indebito oggettivo; la Corte non entra nel merito della spettanza della ripetizione, perché ferma il ricorso per difetto di specificità e per improprio tentativo di rivalutazione del fatto.
artt. 38 e 39 CCNL 2006-2009
Le clausole collettive invocate dall'INPS sarebbero state volte a rinviare a un successivo accordo la disciplina della mobilità inter-enti e del trattamento economico del personale trasferito; la Corte non ne esamina il contenuto nel merito per mancata specifica allegazione e produzione dei verbali richiamati.
artt. 1362 e 1363 c.c.
Sono richiamati dall'INPS per sostenere una diversa interpretazione sistematica delle previsioni contrattuali e delle intese sindacali; la Corte non accoglie la censura perché essa richiede un nuovo apprezzamento del contenuto degli accordi e dei fatti di causa.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.
I motivi sono stati formalmente incardinati come violazione di legge e vizio motivazionale, ma la Corte li ha ritenuti inammissibili perché mascheravano una richiesta di riesame del merito.
art. 380-bis c.p.c.
La decisione è stata resa in camera di consiglio non partecipata nell'ambito del procedimento accelerato previsto dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Essendo il ricorso dichiarato inammissibile, sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte della previsione dell'ulteriore contributo unificato nei casi di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile per difetto di specificità il ricorso per cassazione che invochi la violazione di norme di legge ma non alleghi in modo puntuale gli atti e i documenti su cui si fonda, specialmente quando la doglianza presupponga la lettura di verbali o accordi non trascritti né localizzati.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura formalmente di diritto in una richiesta di rivalutazione del fatto o delle prove, poiché la Cassazione non è un terzo grado di merito.
- Quando la decisione di merito è sorretta da doppia conforme, il sindacato di legittimità sulle censure che investono l'accertamento fattuale è ulteriormente circoscritto.
- La decorrenza della prescrizione e l'interpretazione di accordi collettivi o intese sindacali possono essere scrutinati in cassazione solo se il ricorrente rappresenti con precisione il contenuto degli atti rilevanti e le ragioni dell'asserito errore interpretativo.
- La deduzione del vizio ex art. 360, n. 5 c.p.c. non può essere usata per sollecitare un nuovo giudizio sul merito della vicenda, ma solo per denunciare specifici omessi esami nei limiti consentiti dal rito di legittimità.
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