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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08468/2025 del 28/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando di fatto la sentenza d'appello che aveva mantenuto la condanna per evasione e il diniego delle attenuanti generiche. Ha altresì condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per evasione. Il ricorso censurava, con deduzione di violazione di legge e vizio di motivazione, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., sostenendo in sostanza che la pena avrebbe dovuto essere mitigata. La Corte ha rilevato che il motivo era aspecifico e comunque manifestamente infondato, poiché la sentenza impugnata aveva già motivato sul punto valorizzando la reiterata violazione della misura cautelare applicata poco più di due settimane prima e la conseguente personalità dell'imputato, ritenuta poco incline al rispetto delle regole; ha inoltre ritenuto irrilevante, ai fini del giudizio sulle attenuanti, l'assiduo uso di sostanze stupefacenti da parte dell'imputato.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    Individua il delitto di evasione, confermato in appello e non oggetto di contestazione nel merito nel ricorso di legittimità.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche non sono presunte e richiedono una motivazione positiva sugli elementi che giustificano la mitigazione del trattamento sanzionatorio.

  • art. 133 c.p.

    Il giudice di merito deve dare conto, anche richiamandoli, degli elementi ritenuti preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione delle attenuanti generiche.

Massime di principio

  • Le attenuanti generiche non costituiscono un beneficio automatico: la loro concessione richiede una specifica motivazione che individui elementi positivi, concreti e non codificati, idonei a giustificare la diminuzione della pena.
  • Il giudizio del giudice di merito sul diniego delle attenuanti generiche è valutazione di fatto, sindacabile in cassazione solo se la motivazione è mancante, contraddittoria o apparente; non è sufficiente una mera riproposizione di doglianze già esaminate in appello.
  • In presenza di una reiterata violazione di una misura cautelare da poco applicata, il giudice può legittimamente valorizzare tale condotta come indice negativo della personalità e del grado di resistenza dell'imputato alle prescrizioni dell'autorità, ai fini del diniego delle attenuanti generiche.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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