Cassazione Civile, Sentenza n. 21811/2020 del 09/10/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione e falsa applicazione degli articoli 48 e 49 del d.P.R. n. 634/1972: si deduceva che l'avviso di rettifica del valore dell'immobile non era adeguatamente motivato perché mancavano elementi riconducibili alle caratteristiche e condizioni del bene
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'avviso di accertamento conteneva l'indicazione dei criteri astratti adottati (riferimento a trasferimenti, divisioni e perizie giudiziarie dei tre anni precedenti relativamente allo stesso immobile o ad immobili similari e ai valori venali praticati all'epoca), quindi la motivazione era sufficiente. È stata considerata irrilevante la sentenza depositata dalla ricorrente perché riguardava diverso immobile e non era stata riportata nel ricorso introduttivo. Non sono state assunte statuizioni sulle spese a causa della condotta difensiva di controparte. La Corte ha altresì dichiarato sussistente l'obbligo, a carico della ricorrente, del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello prescritto per il ricorso, ai sensi dell'art. 13, comma 1‑quater, d.P.R. n. 115/2002 (introdotto dalla legge n. 228/2012), essendo il ricorso per cassazione integralmente rigettato e notificato dopo il 30 gennaio 2013
Norme richiamate
d.P.R. n. 634 del 1972
Gli articoli richiedono che l'avviso di rettifica indichi i criteri che hanno portato alla determinazione del valore; è sufficiente l'enunciazione dei criteri astratti con le specificazioni necessarie per permettere il diritto di difesa del contribuente
d.P.R. n. 115 del 2002
articolo 13, comma 1‑quater (introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228/2012)
Prevede l'obbligo, in caso di rigetto integrale del ricorso per cassazione notificato dopo il 30/01/2013, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello prescritto per il ricorso
Legge n. 228 del 2012
Ha introdotto il comma 1‑quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002, determinando le conseguenze contributive per i ricorsi per cassazione integralmente rigettati e notificati dopo la data indicata
Giurisprudenza citata
Cass. Sez. 5, n. 4632/2003; Cass. Sez. U, n. 3578/1989; Cass. Sez. 6-3, n. 14515/2015
Principio consolidato che nell'ambito dell'imposta di registro l'avviso deve indicare i criteri adottati ma, in giudizio, l'onere probatorio grava sull'Amministrazione finanziaria che deve provare gli elementi di fatto giustificativi del quantum accertato; il contribuente può difendersi anche con criteri diversi da quelli usati dall'Ufficio
Massime di principio
- Per gli avvisi di rettifica del valore in materia di registro è sufficiente che l'Ufficio indichi i criteri astratti usati per la valutazione (es. confronti con trasferimenti, perizie, valori venali di immobili similari); non è necessario che l'avviso contenga tutti i dettagli fattuali purché siano forniti elementi utili per il diritto di difesa
- In sede contenziosa, non sussiste presunzione di legittimità dell'avviso: grava sull'Amministrazione l'onere di provare, nel merito, gli elementi fattuali che giustificano la rettifica del valore
- Il contribuente può allegare e provare l'infondatezza dell'accertamento anche utilizzando criteri diversi da quelli adottati dall'Ufficio
- Documenti o sentenze riferiti a immobili diversi o non allegati nell'atto introduttivo possono essere ritenuti irrilevanti o non ammissibili come prova a sostegno del ricorso
- Per i ricorsi in cassazione notificati dopo il 30/01/2013, in caso di rigetto integrale sussiste l'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato pari a quello originario, ai sensi dell'art.13 comma 1‑quater d.P.R. n.115/2002 (introdotto dalla legge n.228/2012)
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