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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21811/2020 del 09/10/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per violazione e falsa applicazione degli articoli 48 e 49 del d.P.R. n. 634/1972: si deduceva che l'avviso di rettifica del valore dell'immobile non era adeguatamente motivato perché mancavano elementi riconducibili alle caratteristiche e condizioni del bene

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'avviso di accertamento conteneva l'indicazione dei criteri astratti adottati (riferimento a trasferimenti, divisioni e perizie giudiziarie dei tre anni precedenti relativamente allo stesso immobile o ad immobili similari e ai valori venali praticati all'epoca), quindi la motivazione era sufficiente. È stata considerata irrilevante la sentenza depositata dalla ricorrente perché riguardava diverso immobile e non era stata riportata nel ricorso introduttivo. Non sono state assunte statuizioni sulle spese a causa della condotta difensiva di controparte. La Corte ha altresì dichiarato sussistente l'obbligo, a carico della ricorrente, del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello prescritto per il ricorso, ai sensi dell'art. 13, comma 1‑quater, d.P.R. n. 115/2002 (introdotto dalla legge n. 228/2012), essendo il ricorso per cassazione integralmente rigettato e notificato dopo il 30 gennaio 2013

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 634 del 1972

    Gli articoli richiedono che l'avviso di rettifica indichi i criteri che hanno portato alla determinazione del valore; è sufficiente l'enunciazione dei criteri astratti con le specificazioni necessarie per permettere il diritto di difesa del contribuente

  • d.P.R. n. 115 del 2002

    articolo 13, comma 1‑quater (introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228/2012)

    Prevede l'obbligo, in caso di rigetto integrale del ricorso per cassazione notificato dopo il 30/01/2013, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello prescritto per il ricorso

  • Legge n. 228 del 2012

    Ha introdotto il comma 1‑quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002, determinando le conseguenze contributive per i ricorsi per cassazione integralmente rigettati e notificati dopo la data indicata

  • Giurisprudenza citata

    Cass. Sez. 5, n. 4632/2003; Cass. Sez. U, n. 3578/1989; Cass. Sez. 6-3, n. 14515/2015

    Principio consolidato che nell'ambito dell'imposta di registro l'avviso deve indicare i criteri adottati ma, in giudizio, l'onere probatorio grava sull'Amministrazione finanziaria che deve provare gli elementi di fatto giustificativi del quantum accertato; il contribuente può difendersi anche con criteri diversi da quelli usati dall'Ufficio

Massime di principio

  • Per gli avvisi di rettifica del valore in materia di registro è sufficiente che l'Ufficio indichi i criteri astratti usati per la valutazione (es. confronti con trasferimenti, perizie, valori venali di immobili similari); non è necessario che l'avviso contenga tutti i dettagli fattuali purché siano forniti elementi utili per il diritto di difesa
  • In sede contenziosa, non sussiste presunzione di legittimità dell'avviso: grava sull'Amministrazione l'onere di provare, nel merito, gli elementi fattuali che giustificano la rettifica del valore
  • Il contribuente può allegare e provare l'infondatezza dell'accertamento anche utilizzando criteri diversi da quelli adottati dall'Ufficio
  • Documenti o sentenze riferiti a immobili diversi o non allegati nell'atto introduttivo possono essere ritenuti irrilevanti o non ammissibili come prova a sostegno del ricorso
  • Per i ricorsi in cassazione notificati dopo il 30/01/2013, in caso di rigetto integrale sussiste l'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato pari a quello originario, ai sensi dell'art.13 comma 1‑quater d.P.R. n.115/2002 (introdotto dalla legge n.228/2012)

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