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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29040/2023 del 05/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di Appello di Roma che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, l'aveva assolta da alcuni capi (C e D) e rideterminata la sanzione per i capi A e B. Il motivo unico di ricorso denunciava la violazione e falsa applicazione della legge penale in relazione al calcolo della prescrizione per i reati istantanei contestati (fatti consumati tra aprile e maggio 2008), rilevando che, anche computando i 114 giorni di sospensione intervenuti in primo grado, i termini di prescrizione erano già maturati ben prima della data della decisione impugnata (15/7/2022).

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato sul profilo della prescrizione: i reati istantanei contestati nel 2008 erano estinti per prescrizione prima della sentenza impugnata; pertanto la sentenza è stata annullata senza rinvio agli effetti penali ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a) c.p.p.. Invece, il ricorso è stato rigettato agli effetti civili: le statuizioni civili sono confermate perché i fatti accertati in primo grado integrano l'illecito civile di danno patrimoniale ai sensi dell'art. 2043 c.c.. Infine è stata respinta la richiesta di liquidazione delle spese di costituzione e rappresentanza avanzata dalla parte civile, perchè in udienza pubblica la parte civile non ha fornito un concreto e apprezzabile contributo alla decisione, limitandosi a conclusioni scritte.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.

    art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b

    Motivo di cassazione relativo a violazione e falsa applicazione della legge penale, in particolare il calcolo del termine di prescrizione; la Corte ha ritenuto il motivo fondato perché la prescrizione era già maturata.

  • art. 640 ter cod. pen.

    Delitti istantanei richiamati nel capo A/B; impiegati per determinare il termine di prescrizione applicabile (calcolo della durata necessaria alla estinzione).

  • art. 635 bis cod. pen.

    Altro reato istantaneo rilevante ai fini del computo della prescrizione per i fatti contestati.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamato a proposito delle ipotesi che il giudice può considerare per una pronuncia diversa dall'estinzione per prescrizione; la Corte ha osservato che non emergono dagli atti cause di proscioglimento nel merito che giustifichino l'applicazione del comma 2.

  • art. 2043 cod. civ.

    Principio della responsabilità civile extracontrattuale per fatto illecito; anche se il reato penalmente è estinto per prescrizione, il giudicato di fatto ai fini civili può rimanere e legittimare la domanda risarcitoria se gli elementi di illecito patrimoniale sono accertati.

  • art. 620, comma 1, lett. a, cod. proc. pen.

    art. 620 c.p.p., comma 1, lett. a

    Norma che legittima la declaratoria di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta estinzione del reato per prescrizione; applicata dalla Corte per gli effetti penali.

  • Corte costituzionale, n. 182 del 30/7/2021

    Richiamata per confermare che l'accertamento dei fatti in sede penale può avere efficacia ai fini della responsabilità civile extracontrattuale, anche quando il reato si estingue per prescrizione.

  • Giurisprudenza di sezione (sul diniego delle spese della parte civile)

    Sez. 2 6, n. 28615 del 28/04/2022; Sez. 5, n. 19177 del 31/01/2022

    Principio secondo cui, in processo celebrato in pubblica udienza, la parte civile che si limita a concludere per iscritto senza apportare un concreto contributo all'istruttoria o alla decisione non ha titolo alla condanna della controparte alla rifusione delle spese di costituzione e rappresentanza in Cassazione.

Massime di principio

  • Nei reati 'istantanei' (consumati in un momento determinato) il termine di prescrizione va calcolato a partire da quella data: se la prescrizione si è estinta prima della decisione impugnata, la Corte di cassazione annulla senza rinvio gli effetti penali (art. 620 c.p.p.).
  • L'estinzione del reato per prescrizione incide sugli effetti penali ma non automaticamente sui profili civili: se i fatti sono stati accertati in primo grado come fonte di illecito civile, la responsabilità civile e le relative statuizioni possono rimanere confermate (art. 2043 c.c. e giurisprudenza costituzionale).
  • Qualora le parti (Pubblico Ministero e difesa) concordino sulla maturazione della prescrizione e la Corte territoriale non fornisca motivazione contraria, la Cassazione può ritenere fondato il motivo di ricorso riguardante il calcolo della prescrizione.
  • Per ottenere la condanna della controparte alla rifusione delle spese di costituzione e rappresentanza in Cassazione, la parte civile deve fornire un concreto e apprezzabile contributo al giudizio; mere conclusioni scritte in udienza pubblica possono non essere sufficienti.
  • Il giudice d'appello non può invocare senza adeguata motivazione ipotesi alternative di proscioglimento (art. 129 c.p.p., comma 2) per elidere un evidente problema di prescrizione emerso dagli atti; l'assenza di spiegazioni motivate dà rilievo al vizio denunciato in cassazione.

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