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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09659/2023 del 11/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La controversia nasce dalla condanna, in primo grado, di due soggetti che gestivano, tramite un'associazione, strutture residenziali per disabili, per avere indebitamente percepito contributi regionali e rendicontato in modo non veritiero gli importi versati dagli utenti o dalle loro famiglie, nonché somme riferite a pazienti deceduti, non ricoverati o non rintracciabili. La Corte dei conti d'appello ha confermato la condanna, ritenendo che, nel sistema regionale di assistenza, il contributo pubblico erogato alle strutture convenzionate integri un rapporto di servizio e imponga un obbligo di rendicontazione. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto eccesso di potere giurisdizionale per difetto assoluto di giurisdizione, sostenendo che la Corte dei conti avrebbe creato una norma inesistente, desumendo un obbligo di rendicontazione non previsto dalla legge regionale, e che tale obbligo, semmai, graverebbe sul Comune e non sui gestori privati; hanno inoltre sostenuto che le somme versate dagli utenti non sarebbero denaro pubblico e che la Regione sarebbe estranea alla concreta gestione del servizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondata la censura di eccesso di potere giurisdizionale. Ha affermato che, in tema di danno erariale, il rapporto di servizio sussiste quando il privato percepisce illegittimamente contributi pubblici o li utilizza in modo difforme dalla finalità prevista, e che l'attività delle strutture accreditate che gestiscono assistenza a disabili realizza un servizio pubblico. Nel caso concreto, l'obbligo di rendicontazione dei contributi e delle somme corrisposte dagli utenti è stato ricavato in via interpretativa dal sistema normativo e dalla finalità dell'erogazione, senza alcuna indebita produzione normativa da parte del giudice contabile. È stato anche precisato che il diverso riparto delle competenze tra Regione e Comuni non esclude la giurisdizione contabile quando rileva il nesso funzionale tra risorse pubbliche e soggetto percettore. Il ricorso è stato quindi rigettato; non è stata pronunciata condanna alle spese, e la Corte ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 8, Cost.

    richiamato come parametro del ricorso per cassazione avverso le sentenze del giudice contabile e come base della denuncia di eccesso di potere giurisdizionale

  • art. 207 codice di giustizia contabile

    richiamato dai ricorrenti a sostegno del ricorso per cassazione avverso la decisione contabile

  • art. 362 c.p.c.

    richiamato quale norma sul ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione

  • art. 103, secondo comma, Cost.

    interpretato nel senso che la giurisdizione contabile si radica quando vi sia un nesso con il profilo esecutivo della gestione contabile e con l'uso di risorse pubbliche

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • L. Regione Calabria n. 23/2003

    considerata nel suo sistema di interventi e servizi sociali, ma ritenuta non ostativa all'obbligo di rendicontazione del privato gestore

  • delibera Giunta regionale Calabria n. 712/2006

    richiamata come disciplina attuativa della compartecipazione alla retta e del contributo regionale

Massime di principio

  • In materia di danno erariale, il rapporto di servizio con la pubblica amministrazione può sorgere anche in capo a un soggetto privato che percepisca illegittimamente risorse pubbliche o le destini a finalità diverse da quelle per cui sono state erogate.
  • La giurisdizione della Corte dei conti si radica quando il privato, pur non essendo inserito organicamente nell'amministrazione, svolga un'attività che realizza un servizio pubblico ed è inserita in un programma pubblico di spesa e di assistenza.
  • L'obbligo di rendicontazione può essere desunto dal sistema normativo e dalla funzione del finanziamento pubblico anche in assenza di una previsione espressa puntuale, purché il giudice si mantenga nell'alveo dell'interpretazione sistematica e non introduca una regola nuova.
  • Il riparto delle competenze amministrative tra enti territoriali non esclude la giurisdizione contabile quando la contestazione riguarda la corretta percezione e destinazione di contributi pubblici da parte del privato gestore del servizio.
  • La falsa o infedele rappresentazione delle somme percepite dall'utenza, quando rilevi come presupposto per ottenere fondi pubblici integrativi, integra uno sperpero di denaro pubblico e può fondare responsabilità amministrativo-contabile.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveRicorso per cassazione
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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