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Ordinanza

Ordinanza n. 367/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento n. -OMISSIS- del 13.1.2025 di revoca del nulla osta della Prefettura di -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202504763

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha respinto la nuova domanda cautelare, ritenendo che, a un sommario esame, il ricorso non fosse assistito dal fumus boni iuris. La riproposizione della domanda non era sorretta da elementi nuovi: il ricorrente aveva soltanto contestato la motivazione della precedente ordinanza cautelare, senza modificare il quadro fattuale o giuridico rilevante. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

TAR Lombardia - Milano, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio di revoca del nulla osta

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 13 gennaio 2025 con cui è stato revocato il nulla osta della Prefettura, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Dopo il precedente rigetto della domanda cautelare con altra ordinanza, ha riproposto la domanda cautelare il 16 febbraio 2025, senza allegare fatti nuovi e limitandosi sostanzialmente a contestare la motivazione della precedente ordinanza.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda è stata respinta per carenza del fumus boni iuris.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Base normativa richiamata per l'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, quale fondamento della tutela dei dati identificativi mediante oscuramento.

Massime di principio

  • La domanda cautelare già respinta può essere riproposta solo in presenza di fatti nuovi o di un mutamento significativo del quadro rilevante; la mera contestazione della motivazione della precedente ordinanza non integra, di per sé, una novità idonea a fondare una nuova tutela cautelare.
  • In sede cautelare, la mancanza del fumus boni iuris è sufficiente a giustificare il rigetto della domanda, anche senza una distinta esplicitazione sul periculum in mora.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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