Sentenza del 27/01/2017 n. 2074 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato per cassazione la sentenza della C.T.R. della Campania che aveva rideterminato i maggiori ricavi accertati per l'anno 2002, deducendo, da un lato, insufficienza e contraddittorietà della motivazione e, dall'altro, nullità della sentenza per difetto di motivazione e violazione delle norme in materia di motivazione degli atti impositivi, accertamento analitico-induttivo, presunzioni e imputazione dei componenti reddituali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo non conteneva la chiara indicazione del fatto controverso né la sintesi delle ragioni di insufficienza o contraddittorietà della motivazione, richiesta dall'art. 366-bis c.p.c. Il secondo motivo era anch'esso inammissibile perché privo sia del necessario momento di sintesi del vizio motivazionale sia del quesito di diritto previsto dalla stessa disposizione, applicabile ratione temporis in quanto la sentenza impugnata era stata depositata nel 2009. È stata inoltre precisata l'inapplicabilità della disciplina del D.L. n. 193 del 2016 agli avvisi di accertamento. Non sono state liquidate spese, poiché l'Agenzia delle Entrate non aveva svolto attività difensiva.
Norme richiamate
Art. 366-bis c.p.c.
indicazione riassuntiva e sintetica
Per i ricorsi soggetti alla sua applicazione, la norma imponeva, a pena di inammissibilità, un momento di sintesi del vizio motivazionale e, per le censure di violazione di legge, uno specifico quesito di diritto. La mera esposizione del motivo non era sufficiente.
Art. 360, n. 5, c.p.c.
Disciplina il ricorso per cassazione per vizi della motivazione, ma la relativa censura deve essere formulata rispettando i requisiti processuali previsti, all'epoca, dall'art. 366-bis c.p.c.
Legge n. 241 del 1990, art. 3
Richiamato dalla ricorrente in relazione all'obbligo di motivazione, ma la relativa doglianza non è stata esaminata nel merito perché il motivo è stato dichiarato inammissibile.
Legge n. 212 del 2000, art. 7
Richiamato dalla ricorrente in materia di motivazione degli atti tributari; la Corte non ha valutato la fondatezza della censura per ragioni di inammissibilità processuale.
D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39, comma 1, e 42
Richiamati rispettivamente in relazione ai poteri di accertamento e ai requisiti dell'avviso di accertamento, ma senza esame di merito, poiché il ricorso non superava i requisiti di ammissibilità.
Art. 2729 c.c.
Richiamato con riferimento all'utilizzo delle presunzioni semplici nell'accertamento tributario; la Corte non si è pronunciata sulla correttezza delle presunzioni utilizzate.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, comma 2, lett. b
Richiamato dalla ricorrente in tema di imputazione temporale dei componenti reddituali, ma la questione non è stata esaminata nel merito.
D.L. n. 193 del 2016
La nuova disciplina non riguarda gli avvisi di accertamento, ma esclusivamente le cartelle di pagamento; pertanto non era applicabile alla controversia.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è essenziale rispettare i requisiti formali di ammissibilità: una censura generica o priva della chiara indicazione del fatto controverso può essere dichiarata inammissibile senza esame del merito.
- Quando si denuncia un vizio di motivazione, occorre individuare con precisione la lacuna o contraddizione, indicare il fatto decisivo trascurato e spiegare il collegamento tra tale vizio e l'esito favorevole richiesto.
- Quando si deduce la violazione o falsa applicazione di una norma, il motivo deve formulare una questione giuridica specifica e autosufficiente, secondo i requisiti processuali applicabili ratione temporis.
- La Corte di cassazione non corregge automaticamente motivi generici: anche eventuali contestazioni sostanzialmente fondate possono rimanere inesaminate se il ricorso non rispetta le regole tecniche di formulazione.
- Le norme sopravvenute devono essere applicate verificando il loro specifico ambito oggettivo: una disciplina relativa alle cartelle di pagamento non si estende automaticamente agli avvisi di accertamento.
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