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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38504/2024 del 21/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso la convalida, da parte del GIP di Milano, del provvedimento del Questore (05/02/2024) che imponeva prescrizioni ex art. 6 L. 401/1989 (obbligo di presentazione alla P.G. e divieto di accesso a manifestazioni sportive). Il ricorrente articolava cinque motivi: (1) violazione del termine di 48 ore previsto per esercitare la difesa (art. 6 L. 401/1989 e art.178 lett. c) c.p.p.); (2) difetto di motivazione circa le ragioni di necessità e urgenza giustificatrici della misura; (3) omessa motivazione circa l'attribuibilità delle singole condotte al ricorrente e mancanza di riconoscimenti/identificazioni; (4) omessa motivazione circa la pericolosità dell'interessato; (5) omessa motivazione sulla necessità di aggiungere l'obbligo di presentazione alla P.G. rispetto al divieto di accesso agli stadi.

La decisione

La Corte ha ritenuto il primo motivo infondato: la convalida depositata alle ore 9:55 del 07/02/2024 era intervenuta prima della scadenza del termine di 48 ore e, comunque, in assenza di esercizio delle facoltà difensive da parte del ricorrente, la mera violazione del termine non produce l'annullamento se non è allegato un pregiudizio concreto e specifico. Tuttavia la Corte ha accolto le restanti doglianze: il GIP non ha svolto un controllo giurisdizionale sostanziale e motivato (ha aderito alla richiesta del PM con motivazione meramente assertiva), omettendo di valutare adeguatamente i presupposti di legittimità della misura (pericolosità, necessità e urgenza, congruità della durata e attribuzione delle condotte). Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Milano per nuovo esame e ha sospeso l'efficacia del provvedimento del Questore del 05/02/2024 limitatamente all'obbligo di presentazione alla P.G.

Norme richiamate

  • Legge n. 401/1989, art. 6

    disciplina l'imposizione dell'obbligo di presentazione all'autorità di P.S.; l'adozione del provvedimento questorile è soggetta a convalida giudiziale nei termini e con le garanzie previste.

  • Codice di procedura penale, art. 178 lett. c)

    tutela il diritto dell'interessato all'intervento nel procedimento; il mancato rispetto del termine dilatorio può determinare una nullità generale, deducibile alle condizioni dell'art. 182 c.p.p.

  • Codice di procedura penale, art. 182

    disciplina la deducibilità delle nullità di ordine generale; la nullità per violazione del termine dilatorio è di natura generale e quindi soggetta ai limiti di detta norma (occorre interesse concreto e pregiudizio).

  • Costituzione, art. 13

    l'obbligo di presentazione alla P.G. incide sulla libertà personale e pertanto è soggetto al controllo giurisdizionale inderogabile del giudice penale.

  • Costituzione, art. 16

    il divieto di accesso a luoghi di manifestazioni sportive incide sulla libertà di circolazione e soggiorno ed è soggetto al controllo di legittimità dell'autorità amministrativa (non rientra nella convalida penale della misura personale).

Massime di principio

  • La convalida giudiziale del provvedimento del Questore relativa all'obbligo di presentazione alla P.G. deve essere motivata in modo sostanziale: il GIP deve valutare pericolosità, necessità e urgenza e la congruità della durata della misura.
  • La violazione del termine dilatorio delle 48 ore per la convalida configura una nullità di ordine generale ma non comporta automaticamente l'annullamento: il ricorrente deve dimostrare un pregiudizio concreto e attuale derivante dall'inosservanza del termine.
  • L'obbligo di presentazione alla P.G. (limitazione della libertà personale) è soggetto al controllo penale; il divieto di accesso alle manifestazioni sportive (limitazione della libertà di circolazione) rientra invece nella sfera del controllo amministrativo.
  • Se il giudice per la convalida si limita ad accogliere la richiesta del PM con motivazione generica o assertiva, la decisione può essere annullata per carenza di funzione di garanzia; ciò può determinare il rinvio per un nuovo esame e la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.
  • In sede di impugnazione per nullità formali il ricorrente deve documentare l'interesse a far valere la nullità (pregiudizio concreto): la mera lamentela formale senza prova del danno non è sufficiente.

Testo integrale

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