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Sentenza

Sentenza n. 1187/2026 - Milano, Sezione 5

per l’annullamento - della delibera assunta dalla Giunta Comunale di Albairate contraddistinta al n. 15 in data 13 marzo 2024 e per il riconoscimento del diritto di utilizzo del locale biglietteria, con accesso all’impianto dalla via Vittorio Veneto, in Albairate.

Giustizia amministrativa202401326

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera comunale di diniego dell'apertura di un punto di ristoro o bar di circolo e dell'utilizzo del locale biglietteria presso un centro sportivo comunale, con contestuale divieto di ulteriori interventi e intimazione di rimozione di strutture e arredi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la delibera comunale sostenendo, con un unico articolato motivo, la violazione dell'art. 2 Cost. e della convenzione stipulata con il Comune. Ha dedotto che la somministrazione di alimenti e bevande mediante un container già presente nell'impianto fosse finalizzata a migliorare la fruizione del centro sportivo e a finanziare le attività dilettantistiche, rientrando quindi nelle attività di promozione sportiva e sociale consentite dalla convenzione. Ha inoltre sostenuto che il locale biglietteria fosse parte integrante e funzionale dell'impianto sportivo e dovesse ritenersi compreso nell'utilizzo concesso. Il Comune ha contestato tali deduzioni, rilevando che l'attività di somministrazione avesse natura commerciale e costituisse un uso diverso da quelli convenuti. In via preliminare ha chiesto la cancellazione, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., di un'affermazione contenuta nel ricorso relativa alla costituzione dell'associazione in accordo informale con il Comune; tale istanza è stata respinta dal TAR perché l'espressione non era offensiva o sconveniente oltre i limiti della normale esposizione difensiva.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la convenzione riguardasse esclusivamente la gestione e l'utilizzo del campo di calcio e degli spogliatoi per allenamenti, competizioni ufficiali e altre attività di promozione sportiva e sociale, senza contemplare la somministrazione di alimenti e bevande. Tale attività, avendo carattere commerciale e non risultando funzionale al perseguimento diretto dei fini istituzionali dell'associazione né prevista dal suo statuto, non è stata qualificata come attività di promozione sportiva e sociale. Ai sensi della convenzione, l'associazione doveva astenersi dall'utilizzare la struttura per scopi diversi da quelli convenuti e non poteva apportare modifiche, trasformazioni o innovazioni senza la preventiva approvazione comunale; pertanto l'apertura del punto di ristoro necessitava dell'assenso dell'amministrazione concedente, che non era stato rilasciato. È stata respinta anche la censura relativa alla biglietteria: il locale non era specificamente indicato nell'atto concessorio e la ricorrente non aveva dimostrato, secondo l'art. 2697 c.c., che fosse compreso tra i beni concessi in godimento. Il giudice ha escluso che la biglietteria fosse necessariamente parte integrante di ogni impianto sportivo, rilevando che non tutti gli impianti ospitano eventi con vendita di biglietti e che le attività convenzionate potevano essere svolte senza quel locale. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 2 Cost.

    La funzione sociale dello sport non comporta che ogni attività commerciale svolta all'interno di un impianto sportivo rientri automaticamente nelle attività di promozione sportiva e sociale consentite da una convenzione.

  • art. 89 c.p.c.

    La cancellazione delle espressioni sconvenienti od offensive è ammessa per affermazioni eccedenti le esigenze difensive, avulse dalla materia del contendere e lesive della correttezza e del decoro processuale; nel caso concreto tali presupposti non sono stati ravvisati.

  • art. 2697 c.c.

    chi vuole far valere un diritto in giudizio deve dimostrare i fatti che ne costituiscono il fondamento

    Chi afferma che un bene sia compreso nell'oggetto di una concessione deve provare il fatto costitutivo del relativo diritto di godimento.

  • Convenzione n. 45 del 3 ottobre 2023, art. 2, lett. a)

    astenersi dall’utilizzare la struttura per usi diversi da quelli cui è destinata

    Il concessionario non può destinare la struttura a usi diversi da quelli previsti dalla convenzione.

  • Convenzione n. 45 del 3 ottobre 2023, art. 2, lett. f)

    Il concessionario non può apportare modifiche, trasformazioni o innovazioni senza la preventiva approvazione del Comune concedente.

Massime di principio

  • L'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta all'interno di un impianto sportivo non rientra automaticamente tra le attività di promozione sportiva e sociale consentite da una convenzione di utilizzo: quando presenta natura commerciale e non è direttamente funzionale ai fini istituzionali dell'associazione, costituisce un uso ulteriore della struttura.
  • Il concessionario di un bene pubblico non può destinare la struttura a finalità diverse da quelle indicate nell'atto concessorio né apportarvi modifiche, trasformazioni o innovazioni senza la preventiva approvazione dell'amministrazione concedente.
  • Chi invoca il diritto di utilizzare un determinato locale o bene accessorio deve dimostrare che esso sia compreso nell'oggetto della concessione; tale inclusione non può presumersi dalla mera circostanza che il bene sia normalmente presente o funzionale a taluni impianti della stessa categoria.
  • La qualificazione di un locale come parte integrante di un impianto sportivo richiede una verifica concreta dell'atto concessorio e delle attività consentite, non potendo fondarsi su una presunzione generale di indispensabilità.

Come è indicizzato

MaterieImpianti sportiviPatrimonio e alienazioniDecisione e riti speciali
RamiSportDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoPrincipio di legalità e tipicitàTutela del terzo

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