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Ordinanza

Ordinanza n. 72/2026 - Bari, Sezione 1

per l'annullamento - della graduatoria definitiva affissa all’Albo Pretorio on line del Comune di Foggia in data 16 maggio 2024, relativa al bando di concorso generale -OMISSIS-/2021 indetto dal Comune di Foggia per l'assegnazione in locazione semplice di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, nella parte in cui attribuisce alla ricorrente -OMISSIS- punti, anziché un numero di punteggio superiore, e dei relativi provvedimenti di approvazione della stessa al fine del conseguente corretto collocamento della ricorrente nella graduatoria definitiva sulla base del punteggio ad Ella legittimamente spettante; 2) degli atti preordinati, presupposti, connessi e consequenziali, tra i quali gli atti istruttori, le valutazioni e la graduatoria provvisoria relativa al medesimo concorso; 3) del punteggio, delle valutazioni, dei giudizi e di tutte le determinazioni con cui la commissione ERP ha erroneamente e/o illegittimamente valutato i titoli della Ricorrente attribuendo punteggi inferiori a quelli spettanti o, addirittura, omettendone la valutazione.

Giustizia amministrativa202400874

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria definitiva per l’assegnazione in locazione semplice di un alloggio ERP, nella parte relativa al punteggio attribuito alla ricorrente

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato la graduatoria definitiva pubblicata il 16 maggio 2024, nella quale risultava collocata al posto n. 168 con 7 punti, chiedendo il riconoscimento di ulteriori 8 punti e il conseguente ricollocamento in graduatoria. Ha dedotto l’omessa o erronea valutazione di due condizioni: 6 punti per il provvedimento esecutivo di sfratto per morosità incolpevole, previsto dal criterio a15, e 2 punti per l’abitazione in locale antigienico da più di due anni, previsto dal criterio a10. La ricorrente ha inoltre chiesto l’autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami, evidenziando l’elevato numero degli ammessi in graduatoria, l’anonimizzazione dei relativi nominativi mediante indicazione dei soli numeri identificativi e l’inerzia del Comune rispetto all’istanza di accesso del 3 luglio 2024, presentata per ottenere le generalità di almeno un controinteressato e poter effettuare la notificazione ordinaria.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito della controversia, ma ha disposto il rinvio per la prosecuzione alla pubblica udienza del 13 maggio 2026 e ha autorizzato la notificazione del ricorso per pubblici proclami sul sito istituzionale del Comune di Foggia. Il Collegio ha ritenuto sussistente una situazione di obiettiva difficoltà nella notificazione ordinaria, derivante dall’elevato numero dei controinteressati, dalla difficoltà di individuarne i recapiti e dall’anonimizzazione dei nominativi per ragioni di riservatezza. Ha valorizzato la tempestiva istanza di accesso della ricorrente, rimasta inevasa, ritenendo così assolto l’onere minimo di diligenza richiesto per ottenere la notificazione per pubblici proclami anche in assenza della notificazione ordinaria ad almeno un controinteressato. Sono state prescritte modalità dettagliate: pubblicazione sul sito comunale di un avviso contenente i dati essenziali del giudizio, gli estremi degli atti impugnati, l’ordinanza e il testo integrale del ricorso; mantenimento della pubblicazione sino alla sentenza definitiva di primo grado; rilascio di un attestato di pubblicazione; inserimento del collegamento “Atti di notifica” nella home page. Alla ricorrente è stato imposto di trasmettere la richiesta di pubblicazione entro 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza e di depositare la prova della trasmissione e dell’avvenuta pubblicazione entro i termini indicati, a pena di improcedibilità. Quanto al merito, il TAR ha richiamato la precedente valutazione cautelare: il mancato riconoscimento dei 6 punti per morosità incolpevole appariva giustificato perché la condizione si era verificata almeno nel 2019, anteriormente al periodo previsto dal bando; la spettanza dei 2 punti per l’abitazione antigienica è stata invece lasciata a un più approfondito esame nella fase di merito. Le spese non sono state disciplinate nel testo riportato.

Norme richiamate

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    Quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità

    La notificazione per pubblici proclami può essere autorizzata quando, in relazione al numero dei controinteressati, alla difficoltà di individuarne i recapiti e alle concrete iniziative diligentemente assunte dalla parte, la notificazione ordinaria risulti obiettivamente difficile.

  • art. 28, comma 3, c.p.a.

    Richiamato dalla ricorrente quale base alternativa per ordinare l’intervento di un controinteressato; il TAR ha invece autorizzato la notificazione per pubblici proclami.

  • art. 51, comma 1, c.p.a.

    Richiamato dalla ricorrente quale ulteriore base alternativa per l’integrazione del contraddittorio; il TAR ha disposto la notificazione per pubblici proclami.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    Il termine per la produzione documentale è stato richiamato per fissare il deposito della prova della trasmissione della richiesta e dell’avvenuta pubblicazione, con improcedibilità in caso di inosservanza.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

  • art. 1147 c.c.

    Richiamato quale parametro generale di ordinaria diligenza, buona fede e normalità della condotta della parte che chiede la notificazione per pubblici proclami.

Massime di principio

  • La notificazione per pubblici proclami ai sensi dell’art. 41, comma 4, c.p.a. può essere autorizzata anche senza una previa notificazione ordinaria ad almeno un controinteressato, quando siano comprovate l’obiettiva difficoltà della notificazione ordinaria e la condotta diligente della parte, che abbia tempestivamente tentato di acquisire dall’amministrazione i nominativi e i recapiti necessari per individuare almeno un controinteressato.
  • L’elevato numero dei controinteressati, l’anonimizzazione dei nominativi pubblicati dalla pubblica amministrazione per ragioni di protezione dei dati personali e l’inerzia dell’amministrazione rispetto a una tempestiva istanza di accesso possono integrare, congiuntamente, la particolare difficoltà richiesta per la notificazione per pubblici proclami.
  • Quando autorizza la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione, il giudice amministrativo può prescrivere il contenuto dell’avviso, la pubblicazione del testo integrale del ricorso e del provvedimento autorizzatorio, la creazione di una specifica sezione facilmente accessibile e il mantenimento online degli atti fino alla definizione del giudizio.
  • L’inosservanza dei termini e degli adempimenti fissati dal giudice per trasmettere la richiesta di pubblicazione e depositare la prova della notificazione per pubblici proclami può comportare l’improcedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieEdilizia residenziale pubblicaTermini e notificazione del ricorsoAccesso documentale
RamiEdiliziaProcesso amministrativoAccesso e trasparenza
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivoTrasparenza e pubblicità

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