Sentenza n. 4712/2026 - Milano, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Quinta, n. 2750 (n. rg 254 del 2025), pubblicata in data 22 luglio 2025, nella parte in cui ha condannato le Amministrazioni resistenti al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'odierna ricorrente, liquidate nella complessiva somma di € 1.496,00 oltre accessori di legge; e, in subordine, affinché questo Ecc.mo Tribunale, in caso di ulteriore inerzia dell'Amministrazione, voglia provvedere alla nomina di un Commissario ad acta per l'adozione in via sostitutiva di tutti gli atti necessari all'integrale soddisfazione del credito portato dal titolo esecutivo come sopra indicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Lombardia n. 2750 del 22 luglio 2025, limitatamente alla condanna al pagamento delle spese di giudizio
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente scolastica)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, DSGA in servizio presso un istituto scolastico di Milano e in assegnazione provvisoria nella provincia di Avellino, aveva ottenuto con sentenza passata in giudicato il riconoscimento del diritto di accesso alla documentazione relativa alla domanda di mobilità interprovinciale per l'anno scolastico 2024/2025 e la condanna dell'Amministrazione alle spese di giudizio. Non avendo ricevuto il pagamento, ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere € 1.496,00, comprensivi di compenso, spese generali, contributo previdenziale e contributo unificato, oltre agli interessi legali sulla sorte capitale di € 1.196,00 dalla maturazione del credito al pagamento. Ha inoltre domandato € 282,26 per le spese del precetto notificato il 13 gennaio 2026 e, in subordine, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il ricorso è procedibile: dalla notifica della sentenza, avvenuta il 23 luglio 2025, erano decorsi i 120 giorni previsti dall'art. 14 del d.l. 669/1996 e la sentenza risultava passata in giudicato, come attestato dal certificato depositato il 15 ottobre 2025. Nel merito, accertata e non contestata la mancata esecuzione e non essendovi contestazioni sull'an o sul quantum del credito, il TAR ha dichiarato l'inottemperanza e ordinato al Ministero di pagare entro 90 giorni € 1.496,00, oltre agli interessi legali sulla somma di € 1.196,00 dalla maturazione del diritto al pagamento. Ha respinto la richiesta di rimborso dei € 282,26 per il precetto: tali spese riguardano l'esecuzione forzata civile, non sono funzionali all'introduzione dell'ottemperanza e derivano dalla scelta del creditore di utilizzare un diverso strumento esecutivo. Per l'eventuale persistente inadempimento, decorso il termine di 90 giorni, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attivabile su istanza della creditrice e tenuto a provvedere nei successivi 60 giorni, senza compenso. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 800,00 oltre IVA, CPA e contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. a), c.p.a.
Con il ricorso in epigrafe proposto ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. a), cod. proc. amm., la ricorrente chiede l’ottemperanza alla sentenza relativamente alle spese legali quantificate in complessivi € 1.496,00 (€ 1.000,00 a titolo di compenso tabellare; € 150,00 a titolo di spese generali al 15%; € 46,00 a titolo di contributo previdenziale avvocati al 4%; € 300,00 per il contributo unificato).
La disposizione è la base dell'azione di ottemperanza diretta a ottenere l'esecuzione della condanna alle spese contenuta nella precedente sentenza.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997
Il ricorso è procedibile in quanto è decorso, dopo la notifica della sentenza avvenuta il 23 luglio 2025, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30.
L'azione di ottemperanza per il pagamento è procedibile una volta decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza.
art. 112, comma 3, c.p.a.
Gli interessi sono dovuto alla luce dell’art. 112, comma 3, cod. proc. amm., che consente di proporre, “anche in unico grado dinanzi al giudice dell'ottemperanza, [una] azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza”
Nel giudizio di ottemperanza può essere proposta anche un'azione di condanna al pagamento degli interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza.
artt. 474 e ss. c.p.c.
Non sono invece dovute le spese di precetto disciplinato dagli artt. 474 e ss., cod. proc. civ. che, riguardando il procedimento di esecuzione forzata, non risultano funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, e l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore.
Le spese del precetto, proprie dell'esecuzione forzata civile e non necessarie per introdurre l'ottemperanza, non sono rimborsabili in quest'ultimo giudizio quando il creditore abbia liberamente scelto di ricorrere a strumenti esecutivi diversi.
Massime di principio
- Decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, è procedibile l'azione di ottemperanza diretta al pagamento delle somme dovute in esecuzione del giudicato.
- Nel giudizio di ottemperanza possono essere chiesti anche gli interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell'art. 112, comma 3, c.p.a.
- Le spese per la notifica del precetto, appartenendo alla procedura di esecuzione forzata civile e non essendo funzionali all'introduzione del giudizio di ottemperanza, non sono rimborsabili in tale giudizio se il creditore ha scelto di ricorrere a strumenti esecutivi diversi dall'ottemperanza.
- In caso di accertata inottemperanza a un giudicato di condanna al pagamento, il giudice può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine e nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta per l'eventuale persistente inerzia, stabilendone modalità e termine di intervento.
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