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Sentenza

Sentenza n. 3512/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202506330

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto prefettizio recante il divieto di detenere armi, munizioni e materiale esplodente, il diniego del decreto di guardia particolare giurata e della licenza di porto di pistola per difesa personale, nonché il ritiro della licenza di porto d'armi per uso caccia

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (guardia giurata)

Prevale il privato

La controversia

L'interessato, guardia giurata presso un istituto di vigilanza, aveva chiesto il rilascio della licenza di porto di pistola per difesa personale, funzionale allo svolgimento del servizio armato. Il Prefetto aveva tuttavia adottato un provvedimento interdittivo valorizzando un'indagine penale del 2002, relativa all'asserito favoreggiamento della latitanza di un esponente di una cosca 'ndranghetistica, conclusasi nel 2011 con una pronuncia di non doversi procedere per prescrizione dopo la derubricazione dei reati, e un controllo di polizia del 2018 nel corso del quale l'interessato era stato trovato in compagnia di una persona segnalata per vari reati. Il ricorrente ha dedotto l'insussistenza di elementi attuali e concretamente sintomatici di inaffidabilità, lamentando l'illogicità e la contraddittorietà della valutazione amministrativa, l'insufficienza dell'istruttoria e della motivazione, nonché la mancata considerazione del comportamento successivo, della natura episodica del controllo e dell'incidenza del diniego sull'esercizio dell'attività lavorativa. In appello ha censurato la sentenza del TAR, che aveva riconosciuto l'ampia discrezionalità dell'amministrazione e respinto il ricorso, sostenendo che tale discrezionalità avrebbe dovuto essere esercitata mediante una valutazione attuale, complessiva, proporzionata e adeguatamente motivata del rischio di abuso delle armi.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e, per l'effetto, ha accolto il ricorso di primo grado annullando il provvedimento prefettizio per difetto di motivazione. Il Collegio ha riconosciuto l'ampia discrezionalità dell'autorità di pubblica sicurezza nella valutazione dell'affidabilità del richiedente e ha precisato che la detenzione e il porto d'armi non costituiscono un diritto assoluto. Tuttavia, tale discrezionalità deve essere esercitata secondo ragionevolezza e proporzionalità, attraverso una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, attuali e idonei a rendere più probabile che non il pericolo di abuso delle armi. Nel caso concreto, gli elementi valorizzati erano risalenti e, per consistenza, non sufficienti: il procedimento penale era stato definito dopo la derubricazione dei reati e per prescrizione, mentre il controllo di polizia non dimostrava una stabile frequentazione di soggetti controindicati. Inoltre, trattandosi di una guardia giurata che necessitava dell'arma per lavorare, l'amministrazione avrebbe dovuto considerare il comportamento successivo, il contesto socio-familiare e l'impatto della decisione sulla capacità lavorativa, svolgendo un'istruttoria rafforzata e fornendo una motivazione più stringente. Le spese del doppio grado sono state compensate.

Massime di principio

  • L'ampia discrezionalità dell'autorità di pubblica sicurezza nella valutazione dell'affidabilità del richiedente il porto o la detenzione di armi non esclude il sindacato giurisdizionale sul rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza della motivazione.
  • Il divieto di detenere armi e il diniego del porto d'armi devono fondarsi su una valutazione prognostica concreta e attuale, sostenuta da elementi idonei a rendere più probabile che non il pericolo di abuso delle armi; elementi meramente risalenti o di incerta rilevanza non sono sufficienti, da soli, a giustificare la misura interdittiva.
  • Un episodio isolato di controllo di polizia in compagnia di una persona segnalata per reati non dimostra, senza ulteriori elementi, una frequentazione di soggetti controindicati idonea a fondare un giudizio negativo di affidabilità.
  • Quando il porto d'armi è richiesto da una guardia giurata per lo svolgimento dell'attività lavorativa, l'amministrazione deve svolgere un'istruttoria rafforzata e motivare in modo particolarmente stringente, considerando anche il comportamento successivo ai fatti, il contesto socio-familiare e l'impatto del diniego sulla capacità lavorativa.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaLicenze e autorizzazioni di polizia
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoria

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