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Sentenza

Sentenza n. 200/2026 - Parma, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500612

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti di una procedura selettiva universitaria per un posto di ricercatore a tempo determinato in tenure track, inclusi l'approvazione della graduatoria e gli atti di chiamata del vincitore

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, collocatosi in posizione non utile, ha impugnato il decreto rettorale di approvazione degli atti e della graduatoria, il bando, i verbali della commissione e gli atti successivi di chiamata e assunzione del vincitore. Ha dedotto, con un articolato motivo, violazione del bando, del regolamento di Ateneo, dell'art. 24 della l. 240/2010, dell'art. 97 Cost. e degli artt. 1, 2 e 3 della l. 241/1990, nonché eccesso di potere, difetto di motivazione e di istruttoria, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, sviamento, errore sui presupposti e ingiustizia manifesta. In particolare, ha sostenuto: a) che i criteri e sub-criteri fossero matematicamente incongruenti, perché la somma dei punteggi astrattamente attribuibili superava i massimali di 40 punti per titoli e curriculum e 60 punti per la produzione scientifica; b) che la commissione avesse modificato i criteri dopo avere conosciuto i candidati; c) che i criteri fossero privi di effettiva capacità selettiva e appiattissero curricula molto diversi, anche per l'utilizzo di soglie ritenute troppo basse per indice di Hirsch e citazioni e per la scelta dell'impact factor medio anziché totale; d) che la commissione avesse applicato i criteri in modo erroneo o difforme, omettendo di valutare titoli, attività didattiche e cliniche, relazioni a convegni, premi, attività di ricerca e pubblicazioni; e) che fossero stati erroneamente valutati l'originalità delle pubblicazioni, l'apporto individuale nei lavori in collaborazione, la loro collocazione in quartili e la consistenza complessiva della produzione scientifica; f) che il dottorato e alcune pubblicazioni del vincitore non fossero congruenti con il settore scientifico-disciplinare; g) che la vicinanza accademica e i coautoraggi tra il vincitore, docenti dell'Ateneo e una componente della commissione rendessero inattendibile la commissione. L'Università e il controinteressato hanno dedotto che le modifiche del verbale n. 2 fossero meri errori materiali rilevati prima della conoscenza dei candidati, che i massimali fossero sempre rispettati mediante troncamento dei punteggi eccedenti, e che le censure mirassero a sostituire alle valutazioni tecnico-discrezionali della commissione il ricalcolo quantitativo proposto dal ricorrente.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto irrilevante la mancata notificazione individuale del decreto rettorale, poiché il bando attribuiva valore di notifica alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ateneo. La contestazione dell'inattendibilità della commissione è stata giudicata priva di una specifica censura in diritto e di un principio di prova. La mera appartenenza del vincitore all'Ateneo, la collaborazione scientifica e la presenza di pubblicazioni comuni con docenti o commissari non determinano un'incompatibilità automatica: occorre dimostrare un rapporto personale o professionale di particolare intensità, con reciproci interessi economici e connotazione fiduciaria, tale da compromettere concretamente l'imparzialità. Quanto alle modifiche dei criteri, il Collegio ha accertato che furono apportate nel verbale n. 2 prima della presa visione delle domande e dell'identità dei candidati e che riguardavano refusi immediatamente riconoscibili, relativi ai massimali dell'apporto individuale, della monografia e della consistenza complessiva della produzione scientifica. La censura è stata quindi respinta anche perché il ricorrente non aveva dimostrato un'incidenza specifica e peggiorativa delle correzioni sulla propria valutazione. È stata ritenuta legittima la previsione e l'applicazione dei massimali di punteggio, con troncamento una volta raggiunto il limite previsto dal bando. La circostanza che la sommatoria dei punteggi teoricamente attribuibili alle singole voci potesse superare il massimale non rendeva illegittimi i criteri, poiché il limite massimo di 40 punti per titoli e curriculum e di 60 punti per produzione scientifica era già previsto dal bando e doveva comunque essere rispettato. Il limite è stato considerato coerente con una selezione qualitativa e non meramente quantitativa. Il TAR ha riconosciuto alla commissione ampia discrezionalità tecnica sia nella predeterminazione dei criteri sia nella valutazione comparativa dei titoli, dei curricula e delle pubblicazioni. Il sindacato giurisdizionale è stato individuato nei soli casi di manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, travisamento o palese inattendibilità, non potendo il giudice sostituire il proprio apprezzamento a quello della commissione. È stata ritenuta legittima la scelta di utilizzare una pluralità di indicatori bibliometrici, tra cui impact factor medio, indice di Hirsch e citazioni, nonché di privilegiare una valutazione qualitativa complessiva, rapportata alla continuità temporale e alla durata della carriera, anziché il solo volume quantitativo della produzione. Il ricorrente aveva invece proposto un ricalcolo dei punteggi fondato su criteri quantitativi e su parametri a lui più favorevoli, senza dimostrare la manifesta irragionevolezza dei criteri adottati. Le contestazioni sui singoli punteggi sono state giudicate inammissibili o infondate perché dirette a sovrapporre la valutazione del ricorrente a quella della commissione. Il punteggio numerico, fondato su criteri predeterminati, è stato ritenuto sufficiente come motivazione sintetica. Quanto ai titoli asseritamente omessi, l'Università aveva fornito spiegazioni coerenti con il contenuto della domanda e con l'opacità di alcune indicazioni curriculari; inoltre, l'abilitazione nazionale non indicata nella domanda non poteva essere considerata in applicazione del principio di autoresponsabilità. La classificazione delle pubblicazioni e dei relativi quartili è stata ritenuta adeguatamente giustificata mediante il ricorso a Scopus e, ove necessario, alla Journal Citation Reports; tali spiegazioni non erano state specificamente contestate dal ricorrente. È stata altresì ritenuta non manifestamente irragionevole la valutazione della congruenza del dottorato e delle pubblicazioni del vincitore, in quanto riconducibili all'implantologia e quindi al settore delle malattie odontostomatologiche. Il tempo contenuto impiegato dalla commissione nella riunione finale non è stato considerato viziante in assenza di ulteriori anomalie o di prova di una valutazione superficiale. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 24, comma 3, l. 240/2010

    Disciplina la procedura per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato in tenure track, oggetto della selezione universitaria.

  • art. 97 Cost.

    Rileva quale parametro dei principi di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione, applicabili alla procedura concorsuale.

  • artt. 1, 2 e 3 l. 241/1990

    Richiamati quali parametri di correttezza, trasparenza, economicità, efficacia e motivazione dell'azione amministrativa.

  • art. 3 d.m. 25 maggio 2011, n. 243

    Consente la valutazione della produzione scientifica mediante una pluralità di parametri, inclusi citazioni, impact factor e indice di Hirsch, anche in combinazione tra loro.

  • art. 11, comma 1, d.P.R. 487/1994

    non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile

    La dichiarazione dei commissari opera come presunzione relativa sull'assenza di incompatibilità e conferma che le cause di astensione non possono essere estese analogicamente oltre i casi previsti dall'art. 51 c.p.c.

  • art. 51 c.p.c.

    Le ipotesi di incompatibilità e astensione dei componenti della commissione devono essere interpretate restrittivamente; i meri rapporti accademici, di colleganza, collaborazione scientifica o coautoraggio non sono sufficienti senza ulteriori elementi di effettivo conflitto di interessi.

  • art. 64, comma 2, c.p.a.

    Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti nonché i fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite

    Il fatto non specificamente contestato relativo alla classificazione delle pubblicazioni e dei quartili è stato posto a fondamento della decisione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il fondamento dell'ordine di oscuramento dei dati identificativi delle persone interessate.

  • art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei dati personali e della dignità delle parti.

Massime di principio

  • Nelle procedure comparative universitarie, la commissione dispone di ampia discrezionalità tecnica nella predeterminazione dei sub-criteri e nella valutazione complessiva di titoli, curriculum e produzione scientifica; il sindacato del giudice amministrativo resta estrinseco e può condurre all'annullamento solo in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, travisamento o palese inattendibilità della valutazione.
  • La correzione, prima della conoscenza dei candidati e delle rispettive domande, di refusi immediatamente riconoscibili e incompatibili con i massimali già previsti dal bando non costituisce modifica postuma dei criteri di valutazione, purché non sia dimostrata una concreta incidenza peggiorativa sulla posizione di un concorrente.
  • La previsione di un tetto massimo per ciascuna categoria di valutazione consente alla commissione di troncare il punteggio una volta raggiunto il massimale, anche quando la sommatoria teorica dei punteggi riferiti ai singoli elementi potrebbe eccedere tale limite; ciò è compatibile con una selezione qualitativa e non meramente quantitativa, se il massimale è previsto dalla lex specialis e applicato uniformemente.
  • Nella valutazione della produzione scientifica universitaria, la commissione può scegliere e combinare indicatori bibliometrici diversi, quali impact factor medio, citazioni e indice di Hirsch, privilegiando la qualità, la coerenza e la continuità della produzione rispetto al solo numero di pubblicazioni o citazioni. Il candidato non può sostituire tali criteri con un diverso parametro quantitativo soltanto perché più favorevole alla propria posizione.
  • Il punteggio numerico attribuito sulla base di criteri predeterminati può costituire motivazione sufficiente della valutazione concorsuale, senza che la commissione debba analizzare singolarmente ogni titolo o pubblicazione, purché sia ricostruibile l'iter logico complessivo e siano considerati i dati curriculari rilevanti secondo un metodo di analiticità tipologica.
  • Nei concorsi universitari, la mera appartenenza del candidato all'Ateneo, la colleganza, la collaborazione scientifica o la presenza di pubblicazioni comuni con componenti della commissione non determinano incompatibilità automatica; è necessario provare un rapporto personale o professionale di particolare intensità e sistematicità, con effettivi interessi economici o fiduciari, idoneo a compromettere concretamente l'imparzialità della valutazione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciReclutamento e abilitazione universitariaDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniCommissione esaminatrice
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivo

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