Cassazione Penale, Sentenza n. 20360/2023 del 12/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Benevento che aveva respinto il ricorso avverso il provvedimento di cumulo emesso dalla Procura di Benevento (che assorbiva un decreto di cumulo della Procura di Terni del 11/04/2016). La ricorrente censurava l'inclusione nel cumulo di pene per le quali il Tribunale di Terni aveva revocato la sospensione condizionale il 19/12/2006: sosteneva l'illegittimità di tale revoca per violazione dell'art. 168, terzo comma, c.p. (perché la revoca non poteva applicarsi a condanne anteriori al 2001) e per carenza di accertamento circa la conoscenza, da parte del giudice della cognizione, delle cause ostative alla concessione della sospensione; inoltre lamentava carenza di motivazione del Tribunale di Benevento. La difesa ha poi spiegato in memoria di non aver impugnato il provvedimento di Terni perché ne avrebbe avuto notizia solo all'atto della notifica del cumulo di Benevento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il provvedimento di revoca del Tribunale di Terni del 19/12/2006 non risulti impugnato e pertanto abbia efficacia; le censure sull'illegittimità della revoca dovevano essere proposte con autonoma e specifica impugnazione davanti al giudice competente (eventualmente chiedendo la restituzione nel termine o attestando l'impossibilità di impugnare prima o l'omessa notifica). La prospettazione dell'illegittimità svolta solo incidentalmente davanti a giudice non competente è inammissibile; conseguentemente è inammissibile anche il ricorso avverso l'ordinanza che aveva rigettato l'impugnazione. La Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 168 cod. pen., terzo comma
La Corte non ha esaminato nel merito la presunta violazione di tale norma perché ha ritenuto che il provvedimento di revoca del 2006 non fosse stato impugnato; le questioni di legittimità del provvedimento di revoca devono essere dedotte con impugnazione autonoma e non in via incidentale davanti a un giudice diverso
Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
Richiamata come principio per ritenere che, in mancanza di elementi che escludano la colpa nella determinazione dell'inammissibilità, possa essere disposta la condanna al versamento di una somma a titolo di ammenda
Massime di principio
- Un provvedimento di revoca di benefici (es. revoca della sospensione condizionale) non può essere disatteso davanti a giudici diversi da quello competente mediante censure meramente incidentali; va impugnato autonomamente se si ritiene illegittimo
- Se un atto che incide sulla situazione esecutiva (es. revoca della sospensione) non è stato impugnato nei termini, esso produce effetti: la mancata impugnazione rende inammissibili i rilievi successivi svolti incidentalmente
- La circostanza di avere avuto notizia tardiva del provvedimento non impone automaticamente l'annullamento: il soggetto che non ha impugnato deve dimostrare l'impossibilità di impugnare anteriormente e/o chiedere la restituzione nel termine o l'accertamento della non definitività per omessa notifica
- Nel giudizio di impugnazione di un provvedimento di cumulo, se si vogliono contestare provvedimenti antecedenti che hanno inciso sul cumulo (es. revoche), è necessario esercitare i rimedi processuali specifici e tempestivi contro quegli atti; l'assenza di tale iniziativa può comportare l'inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese
- In caso di inammissibilità per colpa della parte, il giudice può condannare al pagamento di una somma a titolo di ammenda se non sussistono elementi che escludano la colpa
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