Sentenza n. 2097/2026 - Milano, Sezione 1
per l’ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Sondrio n. 25/2025, depositata e resa pubblica il 28 marzo 2025, Sez. Lavoro, r.g. 111/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ Amministrazione in data 29 aprile 2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla Cancelleria in data 22 novembre 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Sondrio che aveva riconosciuto il beneficio della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi degli articoli 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Sondrio, Sezione Lavoro, n. 25/2025, passata in giudicato e notificata al Ministero il 29 aprile 2025. La sentenza aveva condannato l'Amministrazione a riconoscere il beneficio economico della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, mediante accredito di euro 1.000,00. Poiché, nonostante la notifica del titolo, il Ministero non aveva posto in essere alcun adempimento, ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, l'applicazione dell'astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha accertato la definitività della sentenza del giudice del lavoro, la sua regolare notificazione al Ministero e l'inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha quindi accolto la domanda di ottemperanza e ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione al giudicato entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza, o dalla sua notificazione se anteriore, riconoscendo il beneficio della Carta elettronica del docente. Per l'eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Como/Lecco/Sondrio, con termine di 60 giorni dalla richiesta dell'interessato e facoltà di delega a un funzionario. Il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione, ai capitoli di bilancio specificamente destinati e al pagamento in conto sospeso. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, trattandosi di attività rientrante nei compiti istituzionali del dipendente pubblico incaricato. È stata respinta la richiesta di astreinte: la nomina del commissario costituisce già una misura idonea a fronteggiare l'inerzia e sussistono ulteriori ragioni ostative, considerata la complessità del procedimento di attivazione della Carta, il coinvolgimento di più soggetti e strutture, l'eccezionale mole del contenzioso seriale e la natura non essenziale del beneficio, qualificato come incentivo facoltativo e non come mezzo di sostentamento. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, contributo unificato se versato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e consentono al giudice amministrativo di imporre all'amministrazione gli adempimenti necessari e di adottare misure sostitutive.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di fissare, su richiesta di parte, una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione; la misura può tuttavia essere esclusa quando ricorrano ragioni ostative, oltre al limite della manifesta iniquità.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di promuovere l'esecuzione nei confronti dell'amministrazione statale; nel caso concreto il termine era inutilmente decorso.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione soccombente, il ricorso al pagamento in conto sospeso, utilizzabile dal commissario ad acta per dare esecuzione al giudicato.
art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016
È richiamato quale base dell'utilizzo da parte del Ministero delle società SO.GE.I. e CONSAP per la predisposizione e l'attivazione della Carta elettronica del docente in forma di applicazione web.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso contro un'amministrazione statale, la mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato e la scadenza del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo giustificano l'ordine giudiziale di adempiere entro un termine assegnato dal giudice.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento alla persistente inerzia dell'amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato e fissando il termine entro cui il commissario deve provvedere dalla richiesta dell'interessato.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica nei confronti dell'amministrazione pubblica: oltre alla manifesta iniquità, possono rilevare ulteriori ragioni ostative connesse alla specialità del debitore pubblico, ai vincoli normativi e di bilancio, alla complessità dell'adempimento e alla rilevanza degli interessi pubblici coinvolti.
- La nomina di un commissario ad acta può costituire, in concreto, una ragione per non applicare contestualmente l'astreinte, quando la misura sostitutiva sia ritenuta adeguata a garantire l'esecuzione del giudicato.
- La complessità organizzativa e procedimentale dell'adempimento, il coinvolgimento di più amministrazioni o soggetti ausiliari e l'eccezionale serialità del contenzioso possono integrare ulteriori ragioni ostative all'applicazione della penalità di mora, soprattutto quando il beneficio riconosciuto non abbia funzione di sostentamento essenziale.
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