Sentenza n. 5400/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro, n. 849/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inadempimento del Ministero all'obbligo di eseguire la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro, n. 849/2024, passata in giudicato, relativa al riconoscimento della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti precarie)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno agito in ottemperanza deducendo la mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro, n. 849/2024, notificata al Ministero il 16 ottobre 2024 e non impugnata, come attestato dalla certificazione di cancelleria del 9 marzo 2026. Il titolo aveva riconosciuto a ciascuna il beneficio economico di € 500 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per il servizio a tempo determinato prestato: a una ricorrente negli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23, all'altra negli anni scolastici 2019/20 e 2020/21. Hanno chiesto l'accertamento dell'inottemperanza, un termine per adempiere, la nomina contestuale di un commissario ad acta, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e la rifusione delle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, verificando la definitività del titolo e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di eseguire puntualmente e integralmente la sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, se anteriore. Per l'ulteriore inottemperanza ha disposto una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell'ordine e fino all'effettivo pagamento o, comunque, alla scadenza del termine assegnato. Per il caso di mancato adempimento ha nominato commissario ad acta il dirigente della DGOSV o un funzionario delegato dotato delle competenze necessarie; il compenso sarà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale, secondo le indicazioni in motivazione. Ha precisato che l'incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né condizionato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza; ha inoltre dettato indicazioni per la richiesta del compenso e per i depositi telematici del commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 800, oltre IVA, CPA, spese generali se spettanti e contributo unificato se versato, con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Rilevato che alla luce della documentazione versata in atti sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., avuto segnatamente riguardo alla mancata impugnazione della sentenza, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997;
In presenza di un titolo non impugnato e del decorso del termine previsto per l'adempimento, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione del giudicato e adottare le misure necessarie a garantirla, comprese la nomina del commissario ad acta e la penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
di dover altresì disporre, a carico dell’Amministrazione resistente e a favore della ricorrente, come richiesto, il pagamento della penalità di mora di cui all’articolo 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella presente sentenza di ottemperanza e fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, sino alla data di scadenza del termine concesso all’Amministrazione per adempiere (dovendosi ritenere, a tal punto, onere della parte interessata attivarsi per l’insediamento del Commissario ad acta);
La penalità di mora può essere quantificata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute e decorrere dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento, fino all'effettivo soddisfo o alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Rilevato che alla luce della documentazione versata in atti sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., avuto segnatamente riguardo alla mancata impugnazione della sentenza, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997;
L'inutile decorso del termine previsto dalla disposizione è considerato dal TAR presupposto per procedere in ottemperanza e ordinare all'amministrazione l'esecuzione del titolo.
art. 1 l. n. 107/2015
La parte ricorrente premetteva che, con sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro, n. 849/2024, il Ministero dell’istruzione e del merito veniva condannato a riconoscere, a favore di essa ricorrente, il beneficio economico di € 500,00 annui tramite la “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente” di cui all'art. 1 della l. 107/2015, con le medesime modalità vigenti per il personale di ruolo, in relazione al servizio a tempo determinato prestato negli aa.ss. 2020/21, 2021/22 e 2022/23 per la ricorrente Stefania Cesarano e negli aa.ss. 2019/20 e 2020/21 per la ricorrente Miriam Tortorella;
La decisione in ottemperanza dà esecuzione al titolo che aveva riconosciuto alle docenti a tempo determinato il beneficio annuo di € 500 tramite la Carta elettronica, con le modalità previste per il personale di ruolo.
d.P.R. n. 115/2002, artt. 55, 56 e 71
il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con particolare riferimento, per l’utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato, all’art. 55 del citato d.P.R., all’art. 8 della l. n. 417/1978 e alla Circ. Min. Tesoro 3.12.1991, n. 75 e, per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, all’art. 56 del citato d.P.R.;
Il compenso del commissario ad acta è determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; le spese per l'uso del mezzo proprio e quelle ulteriori di adempimento sono disciplinate, rispettivamente, dagli artt. 55 e 56, mentre la parcella deve essere presentata nei termini dell'art. 71.
Massime di principio
- Il ricorso in ottemperanza è accoglibile quando risulti che il titolo giudiziale è definitivo e sia inutilmente decorso il termine previsto per l'adempimento; il giudice può ordinare all'amministrazione l'esecuzione puntuale e integrale entro un termine determinato.
- A garanzia dell'adempimento del giudicato, il giudice può nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza e disporre, su richiesta, una penalità di mora parametrata agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell'ordine e fino al pagamento o alla scadenza del termine assegnato.
- Il munus di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
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