Cassazione Penale, Sentenza n. 46463/2023 del 17/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore della Repubblica ha impugnato la sentenza del Giudice di pace di Lucca per presunta abnormità. Contestava che il Giudice di pace avesse dichiarato incompetente il proprio ufficio per motivi di territorialità rispetto a reati ascritti a Orsi Umberto, sostenendo che i rapporti tra uffici del giudice di pace ricompresi nello stesso circondario del Tribunale non devono essere risolti con la regola ordinaria della competenza territoriale, ma secondo criteri organizzativi analoghi a quelli tra sede principale del tribunale e sezione distaccata, con intervento del presidente del tribunale e senza possibilità di regressione del procedimento.
La decisione
La Corte ha rigettato il motivo ritenendo che la sentenza impugnata non fosse abnorme. Ha chiarito che gli uffici del giudice di pace hanno circoscrizioni territoriali autonome ai sensi della legge n. 374/1991 e che l'Ufficio di Castelnuovo di Garfagnana è sede autonoma, non semplice sezione distaccata. I poteri di coordinamento attribuiti al presidente del tribunale dall'art. 8 d.lgs. 116/2017 non incidono sulla disciplina della competenza territoriale penale, che è regolata dall'art. 5 della legge n. 274/2000 e dall'art. 23 cod. proc. pen.; pertanto la declaratoria di incompetenza e la trasmissione degli atti al pubblico ministero sono corrette. La Corte ha inoltre osservato che la decisione impugnata non era sindacabile in Cassazione per il principio di tassatività dell'impugnazione (art. 568 c.p.p.) e ha dichiarato il ricorso inammissibile.
Norme richiamate
legge 21 novembre 1991, n. 374 (art. 2, commi 1-2)
Stabilisce che gli uffici del giudice di pace hanno sede nei comuni indicati e competenza territoriale sul rispettivo circondario; prevede la possibilità di istituire sedi distaccate con decreto del Presidente della Repubblica.
d.lgs. 7 settembre 2012, n. 156
Richiamato per il procedimento di soppressione/ripristino di sedi; contestualizza la vicenda amministrativa dell'ufficio di Castelnuovo di Garfagnana.
d.l. 31 dicembre 2014, n. 192, conv. legge 27 febbraio 2015, n. 11
Norma di riferimento che ha consentito agli enti locali di richiedere il ripristino delle sedi soppresse, facendo venire a rilievo il ripristino di Castelnuovo.
decreto ministeriale 27 maggio 2016
Atto amministrativo che ha disposto il ripristino dell'Ufficio di Castelnuovo di Garfagnana, confermando la sua autonomia territoriale.
art. 8 d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116
Attribuisce al presidente del tribunale compiti di coordinamento e direzione sugli uffici del giudice di pace, ma tali poteri non sovvertono la disciplina sostanziale della competenza territoriale penale.
art. 5 legge 28 agosto 2000, n. 274
Stabilisce che, nel settore penale, la competenza per territorio spetta al giudice di pace della circoscrizione in cui il reato è stato consumato; norma applicata dalla Corte per confermare la declaratoria di incompetenza del Giudice di pace di Lucca rispetto ai fatti verificatisi nella circoscrizione di Castelnuovo.
art. 23 cod. proc. pen.
Regola il rilievo dell'incompetenza al dibattimento: essa va dichiarata con sentenza che ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente; la Corte ha ritenuto corretta l'operazione disposta dal Giudice di pace.
art. 611 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla trattazione camerale del ricorso; la Corte ha ritenuto non rilevante la mancata iscrizione a ruolo per udienza pubblica poiché le parti non hanno eccepito e non hanno richiesto discussione orale.
art. 568 cod. proc. pen.
Principio di tassatività delle impugnazioni in Cassazione: la sentenza dichiarativa di incompetenza non era impugnabile in Cassazione, potendo solo dar luogo a conflitto di competenza; da ciò la inammissibilità del ricorso.
sentenza costituzionale n. 70 del 1996
Richiamata in riferimento al testo dell'art. 23 c.p.p. e alla disciplina della declaratoria di incompetenza.
art. 23 comma 8 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 conv. legge 18 dicembre 2020, n. 176
Richiamato sul punto della richiesta di discussione orale: in assenza di istanza, il rito si converte nella trattazione scritta con contraddittorio cartolare.
giurisprudenza: Sez. 1, n. 31797 del 27/10/2020 (Cusato)
Conferma l'indirizzo secondo cui la declaratoria di incompetenza territoriale non è impugnabile in Cassazione e può dar luogo soltanto a conflitto di competenza.
Massime di principio
- Gli uffici del giudice di pace possono avere circoscrizioni territoriali autonome anche all'interno dello stesso circondario del tribunale; la competenza territoriale penale si valuta in base alla circoscrizione specifica del giudice di pace in cui il reato è stato consumato.
- I poteri amministrativi o di coordinamento del presidente del tribunale non cancellano né sostituiscono la disciplina della competenza territoriale sostanziale: questioni di competenza tra uffici del giudice di pace si risolvono secondo le regole ordinarie di competenza e non per semplice spostamento amministrativo.
- La dichiarazione di incompetenza al dibattimento va pronunciata con sentenza e comporta la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente (art. 23 c.p.p.).
- Le decisioni dichiarative di incompetenza territoriale sono, in linea di principio, non impugnabili in Cassazione per il principio di tassatività delle impugnazioni; la strada corretta, se necessaria, è il conflitto di competenza tra uffici.
- Le questioni procedurali relative alla forma di trattazione del ricorso (camera di consiglio vs udienza pubblica) perdono rilievo se le parti non sollevano eccezioni o non richiedono la discussione orale; in assenza di tale richiesta il procedimento può svolgersi in forma scritta.
- In presenza di sedi la cui funzione è stata oggetto di soppressione e successivo ripristino, occorre considerare gli atti amministrativi che hanno determinato lo status (decreti ministeriali, interventi legislativi) per valutare l'autonomia della sede ai fini della competenza.
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