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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10032/2025 del 16/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fornitore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dal fornitore di energia elettrica per il pagamento di circa 58.280 euro, oltre accessori, relativo a una fattura emessa a seguito di una verifica in cui era stato accertato un allaccio diretto abusivo alla rete di distribuzione che alimentava una struttura alberghiera. I destinatari del decreto proponevano opposizione e poi appello, sostenendo di essere stati assolti in sede penale dall’accusa di furto di energia e che la responsabilità della manomissione era stata attribuita a un terzo. In cassazione deducevano tre motivi: 1) violazione degli artt. 625 c.p. e 652 c.p.p., assumendo che l’assoluzione penale dovesse spiegare efficacia vincolante nel civile e comportare anche l’accertamento della mancata fruizione di energia non contabilizzata; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2727-2729 c.c., contestando l’uso di presunzioni e la ritenuta mala fede; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 1334 c.c., censurando l’utilizzo della fattura come prova del credito anziché come mero indizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, nonostante la formale denuncia di violazioni di legge, i motivi miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle risultanze istruttorie. La sentenza impugnata aveva già motivatamente escluso l’efficacia preclusiva nel civile dell’assoluzione penale, poiché pronunciata ex art. 530, comma 2, c.p.p., e aveva ritenuto provato il credito sulla base di fatture, corrispondenza non contestata, verbale di verifica e ricostruzione dei consumi effettuata secondo la normativa vigente. Conseguentemente la Corte ha condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di cassazione e, ravvisandone i presupposti, anche al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre agli ulteriori importi previsti dal d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    La denuncia di violazione di legge è inammissibile quando, sotto tale veste, si contesta in realtà la ricostruzione della fattispecie concreta operata dal giudice di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    Non può essere invocato per ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio già apprezzato dal giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura non può risolversi nella richiesta di una nuova valutazione delle prove da parte della Corte di cassazione.

  • art. 2727 c.c.

    Le doglianze sulle presunzioni semplici sono inammissibili se dirette a contestare il merito dell'apprezzamento probatorio.

  • art. 2729 c.c.

    L'uso delle presunzioni è rimesso al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la censura mira a una diversa lettura dei fatti.

  • art. 1334 c.c.

    La contestazione della fattura come prova del credito non può tradursi in una revisione del giudizio di fatto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 625 c.p.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere l'efficacia dell'assoluzione penale, ma non ritenuto idoneo a fondare l'accoglimento del ricorso.

  • art. 652 c.p.p.

    L'assoluzione penale ex art. 530, comma 2, c.p.p. non produce efficacia preclusiva nel giudizio civile.

  • art. 530, comma 2, c.p.p.

    L'assoluzione resa con tale formula non vincola il giudice civile e non impedisce l'autonoma valutazione dei fatti nel processo civile.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    È stata disposta la condanna dei ricorrenti al pagamento di una somma per responsabilità aggravata, ritenendone integrati i presupposti.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    È stata disposta anche la condanna in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La definizione del ricorso è avvenuta in sede camerale secondo il procedimento semplificato previsto dalla norma.

  • art. 380-bis1 c.p.c.

    Il ricorso è stato trattato in adunanza camerale secondo il rito accelerato previsto dalla disposizione.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, il vizio di violazione di legge non può essere utilizzato per contestare la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito: quando la censura investe la valutazione delle prove, essa è inammissibile se tende solo a ottenere una nuova lettura del materiale istruttorio.
  • L'assoluzione penale pronunciata con formula che esclude il pieno accertamento dei fatti non spiega automaticamente efficacia vincolante nel giudizio civile; il giudice civile conserva il potere di valutare autonomamente il materiale probatorio ai fini dell'accertamento del credito o della responsabilità.
  • Le fatture, la corrispondenza non contestata, i verbali di verifica e la ricostruzione dei consumi possono costituire un complesso probatorio idoneo a sorreggere la pretesa creditoria quando il giudice di merito ne apprezzi coerentemente la valenza.
  • Le doglianze incentrate sull'uso di presunzioni semplici sono scrutinabili in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione o dell'erronea applicazione della regola giuridica, non quando sollecitano una rivalutazione delle inferenze fattuali operate dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMora
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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