Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-747/21

Sentenza della Corte (Settima Sezione) dell'8 giugno 2023. — PAO Severstal e Novolipetsk Steel PJSC (NLMK) contro Commissione europea. — Impugnazione – Dumping – Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1328 – Importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa – Dazio antidumping definitivo – Regolamento (UE) n. 1225/2009 – Articolo 18, paragrafo 1 – Informazioni necessarie – Assenza – Articolo 9, paragrafo 4 – “Regola del dazio inferiore” – Prezzo indicativo – Margine di profitto dell’industria dell’Unione europea – Determinazione – Scelta dell’anno rappresentativo più recente – Articolo 2, paragrafo 9 – Costruzione del prezzo all’esportazione – Pregiudizio causato all’industria dell’Unione – Applicazione per analogia – Calcolo del margine di sottoquotazione – Motivazione. — Cause riunite C-747/21 P e C-748/21 P

Giurisprudenza europea62021CJ0747

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha respinto integralmente le impugnazioni di Severstal e NLMK contro le sentenze del Tribunale relative al regolamento antidumping sull’acciaio laminato a freddo originario di Cina e Russia. Ha ritenuto corrette sia l’applicazione dell’articolo 18 per carenza di collaborazione, sia la scelta del 2008 come anno rappresentativo per il profitto dell’industria dell’Unione, sia il ricorso per analogia all’articolo 2, paragrafo 9, per costruire il prezzo all’esportazione ai fini del margine di sottoquotazione. Le doglianze sullo snaturamento dei fatti e sulla motivazione sono state dichiarate in parte irricevibili e in parte infondate.

Impugnazioni respinte in materia antidumping: la Corte conferma la legittimità dell’uso dei dati disponibili ex articolo 18, della scelta del 2008 come anno rappresentativo per il profitto di riferimento e dell’applicazione per analogia dell’articolo 2, paragrafo 9, ai fini del calcolo del margine di sottoquotazione.

La questione giuridica

Se il Tribunale abbia errato nel confermare: 1) l’applicazione dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base per carenza di collaborazione e uso dei dati disponibili; 2) la determinazione, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, della regola del dazio inferiore, del profitto di riferimento dell’industria dell’Unione prendendo il 2008 come anno rappresentativo più recente; 3) l’applicazione per analogia dell’articolo 2, paragrafo 9, per costruire il prezzo all’esportazione ai fini del calcolo del margine di sottoquotazione, nonché se vi fossero vizi di motivazione o snaturamento dei fatti.

Principio di diritto

La Corte conferma che, in un’inchiesta antidumping, la Commissione può ricorrere ai dati disponibili ex articolo 18, paragrafo 1, quando un esportatore non fornisce le informazioni necessarie o ostacola la verifica; può inoltre, nell’applicazione della regola del dazio inferiore di cui all’articolo 9, paragrafo 4, determinare il profitto di riferimento dell’industria dell’Unione utilizzando come anno rappresentativo più recente anche un anno esterno al periodo in esame, se ciò consente di riflettere in modo plausibile il profitto che sarebbe ragionevolmente conseguito in normali condizioni di concorrenza; infine, non incorre in errore di diritto se, ai fini del calcolo del margine di sottoquotazione, costruisce per analogia il prezzo all’esportazione applicando l’articolo 2, paragrafo 9, alle vendite effettuate tramite importatori collegati, purché il metodo resti coerente con il regolamento di base e non conduca a un risultato manifestamente erroneo. Le censure di snaturamento dei fatti e di difetto di motivazione sono state respinte perché non dimostrate o inconferenti.

Norme richiamate

  • Regolamento (CE) n. 1225/2009
  • Regolamento (UE) 2016/1036
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1328
  • Articolo 2, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1225/2009
  • Articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009
  • Articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1225/2009
  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 256, paragrafo 1, TFUE
  • Articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo VI del GATT 1994
  • Accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI del GATT 1994
  • Allegato II dell’Accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI del GATT 1994

Impugnazioni contro il regolamento antidumping sull’acciaio laminato a freddo

La pronuncia riguarda due impugnazioni ex articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia proposte da due produttori russi, Severstal e NLMK, contro le sentenze del Tribunale che avevano confermato il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1328. Il contenzioso concerne dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa.

Fatti e iter procedurale

La Commissione aveva avviato l’inchiesta antidumping nel 2015 a seguito di denuncia di Eurofer. Dopo le risposte ai questionari e le verifiche in loco, la Commissione aveva ritenuto che Severstal e NLMK non avessero fornito tutte le informazioni necessarie e avesse preannunciato l’applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base. Con il regolamento controverso, la Commissione aveva imposto dazi definitivi del 34% per Severstal e del 36,1% per NLMK.

Dinanzi al Tribunale, le ricorrenti avevano contestato, da un lato, l’uso dei dati disponibili ex articolo 18 e, dall’altro, la determinazione del livello di eliminazione del pregiudizio, inclusa la scelta del profitto di riferimento e il calcolo del margine di sottoquotazione. Il Tribunale aveva respinto i ricorsi.

Questioni sottoposte alla Corte

Le ricorrenti deducevano tre gruppi di censure:

  • errata interpretazione dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base e snaturamento di elementi di prova;
  • errata interpretazione e applicazione dell’articolo 9, paragrafo 4, sulla regola del dazio inferiore e sulla scelta del 2008 come anno rappresentativo più recente;
  • errata interpretazione e applicazione dell’articolo 2, paragrafo 9, per analogia nella costruzione del prezzo all’esportazione ai fini del calcolo del margine di sottoquotazione.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1225/2009, relativo all’uso dei dati disponibili in caso di mancata collaborazione;
  • l’articolo 9, paragrafo 4, del medesimo regolamento, che contiene la regola del dazio inferiore;
  • l’articolo 2, paragrafo 9, sulla costruzione del prezzo all’esportazione;
  • gli articoli 256, paragrafo 1, TFUE e 58, primo comma, dello Statuto, per i limiti del sindacato in impugnazione;
  • gli articoli 184 e 138 del regolamento di procedura, sulle spese.

Valutazione della Corte sull’articolo 18, paragrafo 1

La Corte ricorda che le “informazioni necessarie” sono quelle che consentono alla Commissione di condurre a buon fine l’inchiesta antidumping e che la loro valutazione va fatta caso per caso, alla luce delle circostanze specifiche. Tuttavia, il criterio giuridico resta identico: si tratta sempre di verificare se l’informazione consenta alla Commissione di formulare conclusioni corrette nell’inchiesta.

Ne consegue che la qualificazione del prodotto come finito o semilavorato non incide sul criterio di applicazione dell’articolo 18, paragrafo 1. La Corte respinge quindi la censura secondo cui il Tribunale avrebbe dovuto pronunciarsi prima su tale qualificazione. Quanto alle doglianze di snaturamento e di inesattezze materiali, la Corte ribadisce che in impugnazione non può riesaminare i fatti, salvo snaturamento manifesto, che nel caso di specie non è stato dimostrato.

Valutazione della Corte sulla regola del dazio inferiore

La Corte afferma che la regola del dazio inferiore mira a evitare che il dazio antidumping ecceda quanto necessario per eliminare il pregiudizio causato all’industria dell’Unione. Poiché il regolamento di base non prevede un metodo specifico per calcolare il margine di pregiudizio ai fini di tale regola, la Commissione dispone di un ampio margine discrezionale nella scelta del metodo, purché il risultato sia plausibile.

Nel caso di specie, il metodo della sottoquotazione dei prezzi indicativi è stato ritenuto legittimo: il prezzo indicativo rappresenta il prezzo che l’industria dell’Unione poteva ragionevolmente praticare in assenza delle importazioni oggetto di dumping, a cui si aggiunge un profitto di riferimento. La Commissione poteva utilizzare il 2008 come anno rappresentativo più recente, anche se esterno al periodo in esame, perché gli anni 2009 e 2010 non riflettevano condizioni normali a causa della crisi finanziaria mondiale, mentre il 2008 costituiva un riferimento plausibile per un profitto normale in condizioni di concorrenza leale.

La Corte respinge inoltre le censure relative alla crisi finanziaria e al legittimo affidamento: il primo profilo è inconferente perché le censure riguardavano parti delle sentenze del Tribunale non oggetto dell’impugnazione; il secondo è irricevibile perché sollevato per la prima volta in sede di impugnazione.

Valutazione della Corte sull’articolo 2, paragrafo 9, e sul margine di sottoquotazione

La Corte si allinea alla propria sentenza Commissione/Hansol Paper (C‑260/20 P), secondo cui l’applicazione per analogia dell’articolo 2, paragrafo 9, è consentita, in un contesto in cui il regolamento di base non impone un metodo specifico per calcolare la sottoquotazione dei prezzi e la Commissione gode di un ampio potere discrezionale.

In tale prospettiva, quando le vendite all’esportazione avvengono tramite importatori collegati, è legittimo costruire il prezzo all’esportazione detraendo dal prezzo di rivendita al primo cliente indipendente le spese generali, amministrative e di vendita e un margine di profitto, così da ottenere un prezzo comparabile al livello frontiera dell’Unione. La Corte conferma che tale costruzione consente un confronto obiettivo con il prezzo indicativo dell’industria dell’Unione e non integra, nel caso concreto, alcun errore di diritto.

Le doglianze delle ricorrenti basate su precedenti del Tribunale o su una presunta mancata considerazione di Hansol Paper sono respinte: la Corte ribadisce che il Tribunale non deve replicare a tutti gli argomenti in dettaglio e che le contestazioni che mirano in realtà a rimettere in discussione valutazioni di fatto sono irricevibili in impugnazione.

Decisione e spese

La Corte respinge entrambe le impugnazioni. Conseguentemente, Severstal è condannata alle spese nella causa C‑747/21 P e NLMK alle spese nella causa C‑748/21 P.

Principi affermati

La sentenza conferma tre punti di rilievo operativo per le controversie antidumping:

  • l’articolo 18, paragrafo 1, consente l’uso dei dati disponibili quando l’operatore non fornisce le informazioni necessarie, indipendentemente dalla qualificazione del prodotto come finito o semilavorato;
  • la regola del dazio inferiore lascia alla Commissione un margine discrezionale nella scelta del metodo di calcolo del margine di pregiudizio e del profitto di riferimento, purché il risultato sia plausibile;
  • l’articolo 2, paragrafo 9, può essere applicato per analogia per costruire il prezzo all’esportazione ai fini del calcolo del margine di sottoquotazione, anche nelle vendite tramite soggetti collegati.

Come è indicizzato

Materieantidumpingdazio antidumpingdiritto del commercio internazionalecontrollo giurisdizionale dell’unione europeamotivazione delle sentenze

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.