Sentenza del 12/01/2017 n. 560 - Corte di Cassazione
CONDONO FISCALE Estinzione del processo ex art. 3, comma 2-bis, del d.l. n. 40 del 2010 - Presupposti - Pendenza della lite dinanzi alla Commissione centrale - Condizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria centrale che aveva annullato un avviso di rettifica IVA relativo al 1986, ritenendolo privo di adeguata motivazione e fondato su accertamenti svolti presso una società terza non conosciuti dal contribuente. L'Agenzia ha sostenuto che il contribuente era stato informato degli esiti delle indagini mediante un processo verbale di constatazione redatto in contraddittorio e da lui sottoscritto, con indicazione degli elementi posti a fondamento dell'accertamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto la richiesta del contribuente di dichiarare estinto il processo ai sensi dell'art. 3, comma 2-bis, del d.l. n. 40 del 2010, convertito dalla legge n. 73 del 2010. La controversia non era più pendente alla data di entrata in vigore della legge di conversione, poiché la Commissione tributaria centrale aveva già pronunciato e depositato la sentenza nel 2009; il fatto che fossero ancora aperti i termini per impugnare non manteneva la pendenza della lite. Nel merito, la Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ritenendo adeguatamente motivato l'avviso e rispettato il contraddittorio, ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla CTR Puglia anche per le spese. Il ricorso incidentale del contribuente è stato dichiarato inammissibile per genericità e carenza dell'esposizione sommaria dei fatti.
Norme richiamate
Art. 3, comma 2-bis, lett. a), d.l. n. 40 del 2010, convertito dalla legge n. 73 del 2010
Le controversie tributarie pendenti che originano da ricorsi iscritti a ruolo nel primo grado, alla data di entrata in vigore della legge di conversione, da oltre dieci anni, per le quali risulti soccombente l'Amministrazione finanziaria dello Stato nei primi due gradi di giudizio, sono definite automaticamente con decreto.
Il condono o l'estinzione automatica opera solo se la controversia è effettivamente ancora pendente davanti alla Commissione tributaria centrale alla data prevista dalla legge. La pubblicazione della sentenza definisce la fase davanti a quel giudice e fa cessare la pendenza, anche se non sono ancora scaduti i termini per impugnare.
Art. 6, paragrafo 1, Convenzione europea dei diritti dell'uomo
Termine ragionevole del processo
La disciplina agevolativa è stata introdotta per contenere la durata irragionevole dei processi tributari, ma deve essere applicata secondo i presupposti temporali e processuali stabiliti dalla legge nazionale.
Artt. 366, comma 1, n. 3, e 371, comma 3, codice di procedura civile
Il ricorso incidentale deve contenere un'autonoma esposizione sommaria dei fatti e delle vicende processuali. Non è sufficiente rinviare genericamente all'esposizione contenuta nel ricorso principale; in mancanza, il ricorso incidentale è inammissibile.
Massime di principio
- Per verificare l'applicabilità di una definizione automatica o di un condono processuale, occorre controllare lo stato effettivo della lite alla data prevista dalla legge: una sentenza già pubblicata normalmente esclude la pendenza davanti a quel giudice, anche se il termine per impugnarla non è ancora scaduto.
- Quando l'avviso di accertamento richiama indagini svolte presso terzi, la motivazione può essere sufficiente se il contribuente ha ricevuto, prima o contestualmente all'accertamento, una dettagliata informazione sugli elementi utilizzati e ha avuto modo di conoscerli e contestarli.
- La contestazione della motivazione dell'atto non costituisce necessariamente una questione di merito: può integrare una violazione di legge quando si sostiene che il giudice abbia applicato erroneamente i principi sulla motivazione per relationem o sul contraddittorio.
- Un ricorso incidentale deve essere autosufficiente e descrivere autonomamente fatti, oggetto della controversia e svolgimento del processo; il semplice rinvio al ricorso principale può determinarne l'inammissibilità.
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