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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19451/2025 del 26/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso basato su sei censure principali: 1) presunta violazione degli artt. 309, commi 9 e 10 c.p.p. per un ritardo nel deposito del dispositivo dell'ordinanza del riesame (si assumeva inefficacia della misura); 2) inutilizzabilità di atti acquisiti dopo la scadenza dei termini delle indagini preliminari e violazione degli artt. 405 e 407 c.p.p., ritenendo che il termine fosse decorso dal 21/02/2023 e non dal 02/04/2024 (data di iscrizione nel registro degli indagati); 3) illegittimità dell'utilizzo, nella motivazione del riesame, degli interrogatori di garanzia di altri indagati, perché non considerabili se sopravvenuti rispetto all'ordinanza emessa dal g.i.p.; 4) assenza di specifica richiesta di misura nei confronti della ricorrente da parte del P.M., con conseguente nullità o vizio formale; 5) carenza dei gravi indizi di colpevolezza nei suoi confronti (assenza di intercettazioni o dichiarazioni che la nominino, mancanza di riscontri su presunte dazioni di denaro); 6) illegittima valutazione delle esigenze cautelari basata su atti sopravvenuti (annotazione di polizia giudiziaria relativa a click day futuri). Sul piano sostanziale l'ordinanza impugnata riguarda l'accusa che la ricorrente, titolare di aziende, avrebbe favorito l'ingresso e la permanenza di 74 cittadini extracomunitari (e la permanenza di altri 2) mediante false assunzioni, documentazione fittizia su fatturato e terreni, dal 2020 al 2022; le fonti probatorie citate nell'ordinanza sono dichiarazioni di correi, intercettazioni e documenti sequestrati.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha respinto. In sintesi: il primo motivo è stato rigettato poiché il dispositivo del Tribunale del riesame è risultato depositato il 17/02/2025 (stesso giorno dell'udienza) e la motivazione il 03/03/2025, rispettando i termini di cui all'art. 309 c.p.p.; il secondo motivo è stato respinto alla stregua dell'orientamento di legittimità che fa decorrere il termine delle indagini dalla data di iscrizione nel registro delle notizie di reato (02/04/2024 nel caso concreto), e comunque con richiamo alla possibilità di utilizzare, ai fini cautelari, acquisizioni provenienti 'aliunde' o da procedimenti diversi; il terzo motivo è infondato perché la giurisprudenza consente al tribunale del riesame di valutare anche elementi sopravvenuti e gli interrogatori di garanzia dei coindagati potevano essere considerati; il quarto motivo è inammissibile per genericità e mancanza di pertinenza; il quinto motivo (assenza di gravi indizi) è stato ritenuto infondato: il Tribunale del riesame ha adeguatamente motivato l'esistenza di un quadro indiziario composto da documenti, intercettazioni e dichiarazioni di correi che collegherebbero la ricorrente all'attività fraudolenta; il sesto motivo è infondato per le stesse ragioni già esposte. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e la decisione di riesame confermata (con condanna alle spese ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.).

Norme richiamate

  • d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (art.12, commi 1 e 5)

    Norma sostanziale contestata: reati in materia di immigrazione (favorire immigrazione clandestina e favoreggiamento) ricostruiti come uso di assunzioni fittizie e documentazione falsa per far entrare e mantenere nel territorio stranieri.

  • art. 309 c.p.p. (commi 9 e 10)

    Norme sul procedimento di riesame e sui termini di deposito del provvedimento: la Corte ha ritenuto rispettati i termini perché il dispositivo è stato depositato il giorno dell'udienza e la motivazione entro il termine previsto.

  • art. 405 c.p.p.

    Riguarda l'inutilizzabilità di atti e le conseguenze della scadenza dei termini delle indagini: la Corte ha ritenuto insussistente il vizio dedotto, richiamando orientamenti che disciplinano la decorrenza dei termini e l'utilizzabilità di atti acquisiti dopo la scadenza.

  • art. 407 c.p.p.

    Norma sulle misure cautelari e sull'effetto delle indagini preliminari: il ricorso invocava effetti ex art. 407 ma la Corte ha richiamato giurisprudenza secondo cui il termine decorre dall'iscrizione del nome dell'indagato.

  • art. 275 c.p.p.

    Richiamato in relazione alla presunzione che assiste il titolo di reato; utilizzato dal Tribunale del riesame per valutare esigenze cautelari fondate sul titolo di reato.

  • art. 291 c.p.p.

    Richiamato nella censura sulla mancata richiesta di misura da parte del P.M.; la Corte ha ritenuto la questione generica e non suscettibile di incidere sull'ordinanza impugnata.

  • art. 335-quater c.p.p.

    Norma di recente introduzione sul regime delle indagini preliminari: il procedimento è regolato dal regime precedente per effetto della norma transitoria; la Corte ha richiamato la relativa disciplina transitoria (art. 88-bis d.lgs. 150/2022).

  • art. 616, comma 1 c.p.p.

    Norma sulle spese del giudizio di cassazione: la sentenza richiama l'applicazione di questa norma per la condanna alle spese conseguente al rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il termine di durata delle indagini preliminari, ai fini della rilevanza processuale (es. inutilizzabilità di atti), si fa normalementedecorrere dalla data in cui il pubblico ministero iscrive il nome della persona nel registro delle notizie di reato; ritardi nell'iscrizione non producono automaticamente nullità degli atti ma possono avere rilevanza disciplinare o penale per il magistrato che ha ritardato l'iscrizione.
  • Il tribunale del riesame (art. 309 c.p.p.) può valutare non solo le acquisizioni coeve all'adozione della misura, ma anche sopravvenienze e elementi addotti dalle parti in udienza entro i termini perentori: quindi gli interrogatori di garanzia dei coindagati e atti sopravvenuti possono essere utilizzati se correttamente allegati e valutati nel contraddittorio.
  • Gli atti acquisiti dopo la scadenza dei termini di indagine possono essere utilizzati ai fini cautelari se provengono 'aliunde' (da indagini diverse o procedimenti distinti) o non sono frutto di indagini successive finalizzate ad aggirare il divieto di rinnovo delle indagini scadute; la difesa deve dimostrare la diretta riconducibilità dell'atto alle indagini ormai scadute per ottenerne l'inutilizzabilità.
  • Per contestare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in sede cautelare è necessario prospettare l'assenza di un apprezzabile e motivato nesso indiziario: non è sufficiente registrare l'assenza di menzioni nominali in singole intercettazioni quando esiste un corredo documentale, dichiarativo e fattuale che colleghi l'indagato all'attività contestata.
  • Le censure meramente generiche o non pertinenti alla motivazione specifica del provvedimento impugnato sono frequentemente dichiarate inammissibili; le eccezioni procedurali devono essere articolate e specifiche per essere valutate.
  • In casi simili alla presente fattispecie (reati di favoreggiamento/impiego di stranieri con documentazione fittizia) la difesa efficace dovrà puntare a: dimostrare l'assenza di responsabilità soggettiva (dolo/consapevolezza), spezzare la catena documentale che collega l'imputato all'attività fraudolenta, e provare l'eventuale illegittimità dell'utilizzo di atti sopravvenuti dimostrandone la diretta derivazione da indagini scadute.

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